Vai alla lettera...

  1. A
  2. B
  3. C
  4. D
  5. E
  6. F
  7. G
  8. H
  9. I
  10. J
  11. K
  12. L
  13. M
  14. N
  15. O
  16. P
  17. Q
  18. R
  19. S
  20. T
  21. U
  22. V
  23. W
  24. X
  25. Y
  26. Z

J

Jus Variandi (potere di modifica)

Con tale espressione si indica la facoltà prevista in alcuni contratti a favore di un soggetto (c.d. soggetto attivo) di poter modificare alcune condizioni contrattuali anche dopo la conclusione del contratto, ossia durante la sua esecuzione.

La modifica in questo caso anche se operata in modo unilaterale da parte del solo soggetto attivo ha comunque effetto nei confronti di tutti gli altri contraenti senza che sia necessario un nuovo accordo tra le parti del contratto. Tuttavia, al fine di tutelare la posizione dei contraenti che “subiscono” la modifica delle condizioni contrattuali la legge stabilisce limiti e condizioni all’esercizio dello jus variandi. Nel caso di operazioni e servizi bancari e finanziari la clausola che attribuisce alla banca il potere di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali deve essere approvata specificamente dal cliente all’atto della sottoscrizione del contratto. La mancata approvazione della clausola non determina però la nullità dell’intero contratto.