Il provvedimento della Banca d'Italia del 12 dicembre 2023 disciplina gli obblighi statistici e di comunicazione anagrafica delle società di cartolarizzazione, sulla base di quanto previsto dal Regolamento (UE) N.1075/2013 della BCE riguardante le statistiche sulle attività e passività delle società veicolo di cartolarizzazione (SVC) finanziarie coinvolte in operazioni di cartolarizzazione.
Più in particolare, Banca d'Italia definisce le modalità di iscrizione e cancellazione dall'elenco, in modo da assicurare la connessione funzionale tra l'elenco e le informazioni periodiche da inviare alla BCE. L'elenco delle SVC:
(a) non è assimilabile a un pubblico registro che ha l'obiettivo di rendere pubblici dati relativi a soggetti, beni, fatti, qualificazioni e di conferire certezza ai diritti dei soggetti interessati;
(b) non ha la funzione di fornire una pubblicità costitutiva né quella di contenere elementi informativi che producono effetti giuridici tra le parti di un contratto o che sono opponibili ai terzi né quella di certificazione anagrafica.
L'iscrizione di una SVC nell'elenco comporta, come unico effetto giuridico, l'obbligo per la stessa SVC di effettuare le segnalazioni statistiche e di comunicare tempestivamente l'emergere di circostanze che richiedano la cancellazione dall'elenco.
L'iscrizione nell'elenco delle SVC avviene su istanza della società di cartolarizzazione al ricorrere delle circostanze illustrate di seguito.
Comunicazione di inizio attività di cartolarizzazione
Le società veicolo neo costituite devono comunicare l'inizio dell'attività di cartolarizzazione entro i termini previsti nel Provvedimento SVC tramite l'apposito messaggio sull'applicazione FEAT della piattaforma Infostat. Per accedere a FEAT la SVC deve preventivamente accreditarsi al "Servizio di Codifica ISIN, Segnalazioni ex Art. 129 TUB e Cartolarizzazioni". A seguito della comunicazione di inizio attività, Banca d'Italia assegna un codice identificativo dell'operazione di cartolarizzazione. Gli aggiornamenti delle informazioni fornite, compresa la comunicazione del servicer se non effettuata contestualmente alla comunicazione di inizio attività, o la nomina di un nuovo servicer, devono essere inviati con un messaggio di "Comunicazione aggiornamento".
La pubblicazione nell'elenco avviene nel momento in cui la SVC invia tutte le informazioni richieste per la prima operazione di cartolarizzazione, compreso il nominativo della società che svolge il ruolo di servicer.
Ulteriori informazioni circa gli adempimenti segnaletici sono disponibili nel "Manuale applicativo per le segnalazioni delle società veicolo".
Comunicazione di chiusura di un'operazione di cartolarizzazione
In caso di chiusura di un'operazione di cartolarizzazione la SVC deve inviare tramite FEAT il messaggio di "Comunicazione chiusura operazione". La Banca d'Italia provvede a rimuovere la SVC dall'elenco nel caso in cui si verifichino le condizioni di cui all'art. 7 del Provvedimento.