La Banca d'Italia svolge la funzione di tesoreria per conto dello Stato. In questo ruolo esegue i pagamenti disposti dalle Amministrazioni statali e incassa le somme a loro dovute in Italia e all'estero.
Le operazioni di incasso e pagamento sono regolate su un conto, detenuto dallo Stato presso la Banca d'Italia, denominato "Conto disponibilità del Tesoro".
La Banca d'Italia rendiconta con cadenza periodica alla Corte dei conti, alla Ragioneria Generale dello Stato (RGS) e alle Amministrazioni statali le operazioni di incasso e pagamento svolte. Inoltre informa ogni giorno i cassieri e i tesorieri degli enti pubblici sulle operazioni eseguite. Nella veste di agente contabile la Banca è tenuta, inoltre, a rendere alla Corte dei conti il "conto giudiziale" della propria gestione.
Le modalità di svolgimento del servizio sono disciplinate da un insieme di norme, del quale fanno parte disposizioni contenute nella Legge e nel Regolamento di Contabilità Generale dello Stato, in numerose altre leggi, in decreti ministeriali e in convenzioni, sottoscritte dalla Banca e dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, che definiscono il contenuto del servizio e le modalità organizzative e contabili. Le principali convenzioni con il MEF sono quelle per l'affidamento del servizio di tesoreria statale e la Convenzione per la gestione del Sistema Informativo degli enti pubblici (SIOPE), rinnovata nel 2019 per tener conto dei compiti acquisiti con la gestione della piattaforma SIOPE+. Tra le norme regolamentari, hanno particolare rilevanza le Istruzioni sul servizio di tesoreria dello Stato, approvate con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 29 maggio 2007, contenenti regole di dettaglio per lo svolgimento del servizio.
La Banca svolge il servizio di tesoreria anche presso le proprie Filiali, che si occupano prevalentemente delle operazioni di incasso e pagamento allo sportello.
La Banca d'Italia gestisce i pignoramenti contro soggetti pubblici e privati che le vengono notificati in qualità di terzo pignorato:
- nell'ambito dell'attività di tesoreria, la Banca gestisce pignoramenti ai danni delle Pubbliche Amministrazioni o di soggetti beneficiari dei pagamenti disposti dalle Amministrazioni stesse;
- la Banca gestisce inoltre pignoramenti contro soggetti detentori dei conti TARGET (banche e Poste) e di altri soggetti privati aventi titolo nei confronti della Banca d'Italia. In tale casistica, rientrano i pignoramenti stragiudiziali notificati dall'Agente della riscossione.
Oltre agli incassi e pagamenti per le amministrazioni statali centrali e periferiche, la Banca d'Italia gestisce anche la tenuta delle contabilità intestate a Enti non statali, tra cui le amministrazioni locali: la cosiddetta "tesoreria unica", disciplinata dalla legge 720/1984, ossia il sistema di regole e procedure che accentra presso la tesoreria statale le risorse liquide di enti e organismi pubblici diversi dallo Stato. Per la finanza pubblica italiana il sistema di tesoreria unica si è rivelato sin da subito un utile strumento per la razionalizzazione dei flussi finanziari e informativi tra Stato, Enti Pubblici e sistema bancario. Attualmente, a seguito del decreto legge 1/2012, vige il sistema della tesoreria unica "pura" in quanto le entrate proprie degli enti e i trasferimenti dal bilancio dello Stato affluiscono direttamente sulle circa 18.000 contabilità speciali aperte presso la Banca.
Il servizio di tesoreria per conto dello Stato è una delle funzioni svolte da più lungo tempo da parte della Banca d'Italia. L'affidamento infatti è stato avviato fin dal 1894 e successivamente prorogato da vari provvedimenti; l'ultimo, in ordine di tempo, è la legge 28 marzo 1991, n. 104, che ha portato da dieci a venti anni la durata della convenzione e ha introdotto il principio del rinnovo automatico, salvo disdetta di una delle parti da comunicarsi entro cinque anni dalla scadenza. Poiché le parti non hanno esercitato il diritto alla disdetta entro il 31 dicembre 2005, l'affidamento del servizio è stato rinnovato tacitamente fino al 31 dicembre 2030.
La Banca svolge inoltre servizi di incasso e pagamento per le Agenzie fiscali (Agenzia delle Entrate, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e Agenzia del Demanio) e, limitatamente all'erogazione di prestazioni temporanee di sostegno al reddito, per l'INPS.
Tali attività si configurano come autonomi servizi di cassa che la Banca, ai sensi dell'articolo 35 del proprio Statuto, può svolgere per conto e a rischio di terzi, nel rispetto dei limiti derivanti dall'applicazione del capo IV dello Statuto del SEBC.
Il Conto disponibilità del Tesoro
Nell'esercizio della funzione di tesoriere statale, la Banca detiene il Conto disponibilità del Tesoro, sul quale sono regolate le operazioni svolte per conto dello Stato e delle altre amministrazioni che detengono i propri fondi in Tesoreria. In linea con la normativa comunitaria, che vieta alle Banche Centrali degli Stati membri dell'Unione di concedere qualsiasi forma di finanziamento alle amministrazioni pubbliche, il Conto non può presentare saldi a debito.
La disciplina del Conto disponibilità è cambiata nel corso degli anni sulla base dell'evoluzione della normativa nazionale e degli indirizzi e delle decisioni emanati dalla Banca Centrale Europea.
Prima del 30 novembre 2011 le giacenze presenti sul Conto disponibilità erano remunerate al tasso medio dei BOT emessi nel semestre precedente. A partire dal 30 novembre 2011, con l'avvio della riforma introdotta dall'art. 47 della "Legge di contabilità e finanza pubblica" (L. 31 dicembre 2009, n. 196), disciplinata dalla "Convenzione per la gestione del conto intrattenuto dal Tesoro presso la Banca d'Italia per il servizio di tesoreria e dei conti ad esso assimilabili" del 22 marzo 2011, le giacenze presenti sul Conto disponibilità sono state remunerate al tasso di riferimento di politica monetaria (tasso MRO) fino a un saldo massimo di un miliardo di euro. Non era prevista una remunerazione per le giacenze a vista presenti sul Conto oltre il valore di tale soglia. I depositi a tempo detenuti presso la Banca erano remunerati ai tassi di mercato Eurepo di durata corrispondente.
Con il recepimento delle decisioni BCE del 2014 (BCE 2014/8, 2014/23) è stato previsto che:
- a partire da giugno del 2014, l'importo massimo remunerabile dei depositi governativi fosse pari al maggiore tra i 200 milioni e lo 0,04 per cento del PIL e che alle somme eccedenti si applicasse un tasso di remunerazione pari a zero ovvero il tasso applicato dalla BCE sui depositi delle controparti (c.d. tasso sulla deposit facility), se negativo;
- a far tempo dal 1° dicembre 2014, i depositi governativi a vista e quelli a tempo determinato fossero remunerati a un tasso non superiore, rispettivamente, all'Eonia e all'Eurepo.
Tale nuova disciplina ha richiesto la stipula di una nuova Convenzione, sottoscritta il 23 dicembre 2015 e recepita con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 28/9/2017.
Successivamente, l'indirizzo 2019/7 e la Decisione 2019/8 della Banca Centrale Europea hanno introdotto il tasso Euro Short Term Rate (€STR), in luogo dell'EONIA, per la remunerazione delle giacenze entro il limite dell'importo massimo remunerabile. Per i saldi superiori alla soglia il tasso di remunerazione era invece pari: (1) al minore tra il tasso €STR e quello sui depositi presso la BCE (tasso sulla deposit facility), qualora uno dei due tassi fosse negativo; (2) a zero, in caso entrambi i tassi fossero maggiori o uguali a zero.
I nuovi criteri sono stati recepiti dalla Convenzione sottoscritta il 26 agosto 2022 e approvata con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 28/12/2022.
La decisione BCE 2022/30 ha temporaneamente rimosso, per il periodo dal 14 settembre 2022 al 30 aprile 2023, il limite massimo al tasso di remunerazione delle giacenze al di sopra della soglia. Tali giacenze sono state remunerate al tasso più basso tra quello sui depositi presso la banca centrale (deposit facility) e lo €STR, anche se positivo.
Con l'indirizzo 2023/8 del 5 aprile 2023, confermato con la decisione 2024/1209 del 16 aprile 2024, la BCE ha introdotto, a partire dal 1° maggio 2023, un nuovo criterio generale di remunerazione dei depositi, superando la distinzione tra giacenze superiori o inferiori al valore soglia e stabilendo che l'intero ammontare dei depositi governativi sia remunerato a un tasso non superiore al tasso €STR meno 20 punti base.
I nuovi criteri sono stati recepiti con aggiornamento della Convenzione sottoscritta il 26 agosto 2022.
Per consentire una gestione attiva ed efficiente della liquidità del Tesoro, anche alla luce del quadro normativo richiamato, la Banca e il MEF condividono quotidianamente informazioni previsionali sugli incassi e sui pagamenti di tesoreria.
Il MEF ha di recente introdotto nuove modalità per la gestione delle proprie disponibilità, tra cui l'esecuzione di operazioni temporanee di impiego e raccolta sul mercato, garantite da titoli di Stato italiani.