La Banca d'Italia è l'autorità di risoluzione e svolge i compiti di risoluzione e gestione delle crisi nei confronti degli intermediari bancari e non bancari attribuiti dalla legislazione nazionale (i decreti legislativi n. 180 e n. 181 del 16 novembre 2015) di recepimento della direttiva 2014/59/UE (cd. "Banking Recovery and Resolution Directive", BRRD) e delle sue successive integrazioni in armonia con le disposizioni comunitarie. La funzione è incardinata in una specifica struttura organizzativa, l'Unità di risoluzione e gestione delle crisi.
Dal gennaio 2016 questi compiti sono svolti nell'ambito del Meccanismo di risoluzione unico, complementare al Meccanismo di vigilanza unico, istituito con il Regolamento 806/2014/UE per assicurare la gestione ordinata e centralizzata delle crisi degli enti creditizi significativi o con operatività transfrontaliera nell'area dell'euro e delle imprese di investimento ed enti finanziari che rientrano nell'ambito di applicazione del Meccanismo di Vigilanza unico. Il Meccanismo di risoluzione unico è sostenuto da un Fondo di risoluzione unico, alimentato dai contributi degli intermediari sottoposti al Meccanismo stesso con un piano di versamenti distribuito in otto anni, ed è formato dal Comitato di risoluzione unico (Single Resolution Board, SRB) e dalle autorità nazionali di risoluzione (National Resolution Authorities, NRAs). In caso di avvio di una risoluzione, è previsto anche l'intervento anche della Commissione europea e del Consiglio dell'Unione europea.
Cosa succede quando si avvia una risoluzione nel Meccanismo di risoluzione unico
La Banca d'Italia programma le modalità di gestione delle crisi attraverso la predisposizione, collaborando con il Comitato di risoluzione unico per gli intermediari significativi o in autonomia per quelli meno significativi , di piani di risoluzione che mirano a individuare le funzioni critiche, a valutare e affrontare eventuali impedimenti alla risoluzione, a fissare un livello adeguato del requisito minimo di fondi propri e passività ammissibili (c.d. "MREL") e a individuare la strategia e gli strumenti di risoluzione da applicare in caso di crisi (art. 3 del decreto legislativo n. 72 del 12 maggio 2015). In caso di crisi, la Banca d'Italia inoltre ha il compito di eseguire il programma di risoluzione predisposto e approvato dal Comitato di risoluzione unico, nel caso di banche significative; nel caso di banche italiane meno significative, predispone il programma di risoluzione per l'approvazione da parte del Ministro dell'Economia e delle Finanze e ne dà esecuzione.
In qualità di autorità nazionale di risoluzione la Banca d'Italia partecipa al Comitato delle autorità di risoluzione dell'Autorità Bancaria Europea (European Banking Authority, EBA) istituito dalla BRRD e al Comitato di risoluzione unico; essa coopera inoltre con le istituzioni nazionali (MEF, Consob) anche siglando specifici accordi di collaborazione (Accordo quadro tra Banca d'Italia e Consob), europee (Meccanismo di vigilanza unico, Autorità Bancaria Europea) e internazionali come il Consiglio per la stabilità finanziaria (Financial Stability Board, FSB).
La Banca d'Italia infine gestisce il Fondo nazionale di risoluzione, raccoglie per conto del Comitato di risoluzione unico i contributi al Fondo di risoluzione unico, esegue e vigila le liquidazioni coatte amministrative di banche e intermediari finanziari ed esercita i poteri di supervisione sui sistemi di garanzia dei depositi che le sono stati attribuiti dalla legislazione italiana di recepimento della relativa normativa comunitaria (il decreto legislativo n. 30 del 15 febbraio 2016 di attuazione della Direttiva 2014/49/UE, c.d. "DGSD").
La Banca d'Italia rende conto al pubblico dello svolgimento delle funzioni in materia di risoluzione e gestione delle crisi e supervisione sui sistemi di garanzia dei depositi attraverso diversi sedi e canali, tra i quali vi sono la Relazione annuale, la Relazione sulla gestione e sulle attività e il Rendiconto del Fondo nazionale di risoluzione.
A decorrere dal 31 gennaio 2024, la Banca d'Italia riveste, altresì, il ruolo di Autorità di risoluzione delle controparti centrali, ai sensi del decreto legislativo n. 224 del 6 dicembre 2023, che ha attuato il regolamento 2021/23/UE. La funzione è svolta dall'Unità di risoluzione e gestione delle crisi, che si occupa della predisposizione e dell'aggiornamento dei piani di risoluzione, della valutazione della risolvibilità e dello svolgimento delle altre attività previste per la pianificazione della risoluzione.
In veste di Autorità di risoluzione delle controparti centrali, l'Unità promuove e coordina l'attività dei collegi di risoluzione e dei crisis management group presieduti dalla Banca d'Italia, oltre a partecipare - laddove previsto - ai collegi di risoluzione e ai crisis management group delle controparti centrali estere con attività cross-border. Inoltre, l'Unità partecipa al Comitato di Risoluzione delle controparti centrali dell'Autorità Europea degli Strumenti Finanziari e dei Mercati e ad altri organismi nazionali e internazionali.
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