Compiti dell'Unità di risoluzione e gestione delle crisi

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La Banca d'Italia, nell'esercizio della propria autonomia organizzativa, prevede adeguate forme di separazione tra le funzioni connesse con la gestione delle crisi e la risoluzione e le altre funzioni da essa svolte in modo da assicurarne l'indipendenza operativa e istituisce forme di collaborazione e coordinamento tra le relative strutture.

Una specifica unità organizzativa appositamente costituita, l'Unità di risoluzione e gestione delle crisi, segue le attività relative ai compiti attribuiti alla Banca d'Italia come autorità nazionale di risoluzione e come autorità di vigilanza sui sistemi di garanzia dei depositi; in particolare, l'Unità segue le attività connesse con i piani di risoluzione e l'applicazione delle misure di risoluzione, con riferimento alle materie di competenza tiene i rapporti con le Istituzioni nazionali, europee e internazionali e con i meccanismi di finanziamento, gestisce le procedure di liquidazione di banche e intermediari finanziari.

L'Unità di risoluzione e gestione delle crisi si avvale della collaborazione e interazione con le altre strutture della Banca d'Italia secondo le rispettive competenze; in particolare, essa coopera con i Servizi del Dipartimento Vigilanza bancaria e finanziaria secondo le forme di collaborazione e coordinamento definite in un apposito provvedimento. Per garantire indipendenza operativa ed evitare conflitti di interesse tra la funzione di risoluzione e quella di vigilanza, l'Unità di risoluzione e gestione delle crisi è collocata alle dirette dipendenze del Direttorio che è competente per l'assunzione dei provvedimenti aventi rilevanza esterna relativi all'esercizio delle funzioni pubbliche attribuite dalla legge alla Banca d'Italia per il perseguimento delle finalità istituzionali. Il Direttorio si avvale del supporto istruttorio dell'Unità di risoluzione e gestione delle crisi e della consulenza di un organo consultivo interno, il Comitato consultivo per la risoluzione e gestione delle crisi, composto dall'Avvocato generale (Presidente), dal Capo del Dipartimento di vigilanza bancaria e finanziaria e dal Capo dell'Unità di risoluzione e gestione delle crisi. Questo Comitato formula pareri sulle proposte di atti in materia di risoluzione e gestione delle crisi da sottoporre al Direttorio e favorisce la reciproca informazione e la stretta collaborazione tra le funzioni di risoluzione e di vigilanza nella preparazione, pianificazione e applicazione delle decisioni di risoluzione.

Le attività della Banca d'Italia nell'ambito del Meccanismo di risoluzione unico per la risoluzione degli intermediari significativi e meno significativi con operatività transfrontaliera

L'attività di collaborazione tra Comitato di risoluzione unico ed Autorità nazionali di risoluzione è disciplinata da un apposito accordo di cooperazione, il cd. Cooperation Framework. La Banca d'Italia collabora alla redazione dei piani di risoluzione e alla programmazione delle modalità di gestione delle crisi degli intermediari italiani che ricadono nell'ambito di competenza del Comitato di risoluzione unico partecipando - con personale dell'Unità di risoluzione e gestione delle crisi - ai gruppi interni di risoluzione (Internal Resolution Teams, IRT), composti da personale del Comitato di risoluzione unico e delle Autorità nazionali di risoluzione rilevanti per il gruppo bancario in questione.

La Banca d'Italia partecipa come osservatrice ai collegi di risoluzione (disciplinati dal Regolamento Delegato UE 2016/1075) - costituiti per le banche con sede all'interno del Meccanismo di risoluzione unico aventi controllate o filiali significative in uno o più Stati membri non partecipanti o viceversa - che riuniscono il Comitato di risoluzione unico e, per ciascun paese coinvolto, le Autorità di risoluzione e di supervisione dei sistemi di garanzia dei depositi e i Ministeri dell'economia per discutere e concordare i piani di risoluzione.

La Banca d'Italia prende parte: i) alle sessioni esecutive del Comitato di risoluzione unico, eventualmente insieme ad una o più delle Autorità nazionali di risoluzione interessate in ragione della materia oggetto della decisione; ii) alle sessioni plenarie del Comitato di risoluzione unico insieme alle altre Autorità nazionali di risoluzione che partecipano al Meccanismo di risoluzione unico.

Le attività della Banca d'Italia per la risoluzione degli intermediari meno significativi

Con riferimento alle banche, ai gruppi bancari e alle SIM di media e piccola dimensione, la Banca d'Italia in quanto autorità nazionale di risoluzione competente su tali intermediari nel quadro del Meccanismo di risoluzione unico provvede alla: i) redazione periodica dei piani di risoluzione e il loro aggiornamento; ii) determinazione del requisito minimo di fondi propri e passività eleggibili (cd. MREL); iii) rimozione di eventuali impedimenti alla risolvibilità in caso di crisi del singolo intermediario/gruppo; iv) attuazione delle procedure di gestione delle crisi. Nell'ambito della fase attuativa rientrano le attività relative alla cessione degli enti- ponte e degli attivi e agli atti delle società di gestione degli attivi.

La Banca d'Italia collabora con il Comitato di risoluzione unico nell'esercizio delle proprie funzioni in coerenza con il quadro normativo di riferimento e le indicazioni rivenienti dal cd. Cooperation Framework. In questo ambito, la Banca d'Italia informa il Comitato di risoluzione unico sulle azioni intraprese con riguardo agli intermediari meno significativi, sottoponendo preventivamente, per il rilascio del parere di propria competenza, le decisioni da adottare su di essi quali, ad esempio, le approvazioni dei piani di risoluzione, le determinazioni dei c.d. requisiti MREL, l'applicazione di obblighi semplificati; essa, inoltre, informa tempestivamente il Comitato di risoluzione unico sugli intermediari che manifestino significativi deterioramenti della situazione tecnica. In questo modo il Comitato di risoluzione unico può verificare l'applicazione uniforme tra gli Stati membri del quadro normativo europeo in materia di risoluzione ed, eventualmente, avocare a sé la responsabilità di un intermediario meno significativo se tale decisione è necessaria per assicurare la coerente applicazione dei principi del Meccanismo di risoluzione unico.

Le attività della Banca d'Italia per il Fondo di risoluzione unico

La Banca d'Italia raccoglie le informazioni necessarie per la determinazione della misura dei contributi al Fondo di risoluzione unico e le relative risorse finanziarie, che poi riversa al Fondo stesso. Fornisce inoltre supporto al Comitato di risoluzione unico nel trattamento di casi specifici del sistema nazionale e agli intermediari chiamati alla contribuzione, con particolare riguardo alla segnalazione dei dati e ai successivi controlli di qualità sui dati trasmessi dagli intermediari.

Le attività della Banca d'Italia per il Fondo nazionale di risoluzione

Nel 2015 la Banca d'Italia - in attuazione delle norme del decreto legislativo n. 180 del 2015 di recepimento della BRRD - ha costituito il Fondo nazionale di risoluzione, allo scopo di apportare i mezzi finanziari necessari a conseguire gli obiettivi delle procedure di risoluzione. In particolare il Fondo - il cui patrimonio, distinto da quello della Banca, d'Italia e da ogni altro patrimonio dalla stessa gestito, è alimentato dai contributi versati dagli intermediari italiani - ha effettuato nel 2015 una serie di interventi volti a finanziare la risoluzione di quattro banche meno significative. Il Fondo redige un Rendiconto annuale a cui viene data pubblicità unitamente al bilancio della Banca.

Le attività della Banca d'Italia per la risoluzione delle controparti centrali

A decorrere dal 31 gennaio 2024, la Banca d'Italia riveste il ruolo di Autorità di risoluzione delle controparti centrali, ai sensi del decreto legislativo n. 224 del 6 dicembre 2023, che ha attuato il regolamento 2021/23/UE.

Nell'esercizio della nuova funzione, la Banca d'Italia: i) presiede il collegio di risoluzione della controparte centrale italiana e si coordina con le autorità partecipanti al medesimo per l'adozione del piano di risoluzione, la valutazione della risolvibilità e la rimozione di eventuali impedimenti alla stessa; ii) cura l'attuazione delle decisioni di risoluzione in cooperazione con le strutture dell'Unità, del Dipartimento Mercati e sistemi di pagamento, e con le altre autorità coinvolte; iii) collabora con le autorità di vigilanza e di risoluzione estere e - laddove previsto - partecipa ai Collegi di risoluzione e ai crisis management group per le controparti centrali estere con attività cross-border.

La Banca d'Italia supporta e partecipa al Comitato di Risoluzione delle controparti centrali dell'Autorità Europea degli Strumenti Finanziari e dei Mercati e ad altri organismi nazionali e internazionali.

Le attività della Banca d'Italia per le procedure di liquidazione coatta amministrativa e revoca all'esercizio di attività

La liquidazione coatta amministrativa (l.c.a.) rappresenta la procedura speciale prevista dall'ordinamento nazionale per la gestione della crisi irreversibile degli intermediari bancari e trova applicazione qualora venga accertato il dissesto o il rischio di dissesto, non siano individuabili soluzioni di mercato e non sussista un interesse pubblico per la sottoposizione di una banca a risoluzione.

La  l.c.a. viene disposta con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze su proposta della Banca d'Italia che ne cura l'avvio interagendo con la funzione di vigilanza e con il Comitato di risoluzione unico nel rispetto degli obblighi informativi e di notifica fissati dal relativo Cooperation Framework. Alla Banca d'Italia sono affidati poteri di supervisione sulle procedure liquidatorie; in tale ambito la Banca d'Italia provvede anche alla nomina degli Organi liquidatori e all'autorizzazione dei principali atti degli Organi liquidatori.

Oltre agli intermediari bancari possono essere assoggettati alla procedura di liquidazione coatta amministrativa gli intermediari non bancari disciplinati dal Testo Unico Bancario (IMEL, IP  e intermediari finanziari iscritti all'albo unico) e gli intermediari finanziari disciplinati dal Testo Unico della Finanza (SIM, SGR, SICAF e SICAV), nonchè le controparti centrali. Una procedura liquidatoria a sé è prevista per i Fondi comuni di investimento (liquidazione giudiziale); l'avvio della procedura in tal caso è disposto con sentenza del Tribunale mentre la supervisione sulla liquidazione è affidata alla Banca d'Italia secondo le regole generali previste per la liquidazione degli intermediari bancari e finanziari.

Per gli intermediari non bancari la legislazione nazionale prevede infine un ulteriore strumento di gestione delle crisi, la revoca dell'autorizzazione. Quest'ultima è disposta dalla Banca d'Italia e comporta lo scioglimento della società e la successiva fuoriuscita dal mercato dell'intermediario attraverso un programma di liquidazione volontaria; laddove tuttavia venga accertata la mancanza dei presupposti per un regolare svolgimento della procedura di liquidazione volontaria, l'intermediario viene sottoposto a liquidazione coatta amministrativa.

Le attività della Banca d'Italia di supervisione sui sistemi di garanzia dei depositi 

La trasposizione nell'ordinamento nazionale della direttiva 2014/49/UE ha comportato una revisione delle modalità attraverso cui la Banca d'Italia è chiamata a vigilare sui sistemi di garanzia dei depositi. In particolare, l'attuale quadro normativo attribuisce alla Banca d'Italia il ruolo di autorità designata per la supervisione sui sistemi di garanzia dei depositi operanti in Italia (Fondo interbancario di tutela dei depositi e Fondo di garanzia dei depositanti del credito cooperativo).

I sistemi di garanzia sono costituiti sotto forma di consorzio di diritto privato; la Banca d'Italia esercita su di essi i poteri di controllo previsti - in conformità con le disposizioni europee - dal Testo Unico Bancario. I Fondi di Garanzia assumono in piena autonomia le determinazioni connesse al mandato loro riconosciuto dall'ordinamento nazionale, con particolare riferimento agli interventi da realizzare nei confronti delle banche consorziate. 

Nello svolgimento di tali attività, la Banca d'Italia, attraverso l'Unità di risoluzione e gestione delle crisi, vigila sui sistemi di garanzia nazionali tenendo conto delle linee guida emanate dall'Autorità bancaria europea.

Nell'attività di supervisione della Banca d'Italia rientrano poteri informativi (per acquisire i principali dati sulla situazione economica e aziendale dei fondi) e ispettivi (per verificare l'esattezza delle informazioni trasmesse dagli stessi), nonché la vigilanza sullo svolgimento delle funzioni attribuite ai sistemi di garanzia. Più nel dettaglio, la Banca d'Italia riconosce i sistemi di garanzia approvandone gli statuti e i modelli interni di determinazione dei contributi dovuti dalle banche aderenti, secondo una metodologia ponderata per il rischio; verifica inoltre la scelta compiuta dai sistemi di tutela dei depositi in sede statutaria circa la possibilità che i contributi possano assumere anche la forma di impegni di pagamento e si assicura che questi ultimi siano conformi agli orientamenti emanati in materia. Infine, la Banca d'Italia vigila sulle prove di resistenza della propria capacità di intervento che i sistemi di garanzia sono tenuti ad effettuare periodicamente.