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F

Fabbisogno

Saldo riferito ai conti pubblici valutato in termini di cassa delle partite correnti, di quelle in conto capitale e di quelle di natura finanziaria. Può essere inoltre espresso come saldo fra le accensioni e i rimborsi di prestiti (che rappresenta il ricorso all’indebitamento nei confronti di altri soggetti, in forma di titoli, crediti bancari e altri strumenti finanziari). Nel primo caso il fabbisogno viene calcolato dal lato della formazione, nel secondo da quello della copertura (vedi lo Schema dei saldi della finanza pubblica alla voce: Indebitamento netto).

Factoring

Contratto avente ad oggetto la disciplina delle future cessioni ad un’altra impresa (c.d. factor), verso corrispettivo, di crediti vantati dal fornitore nei confronti dei propri debitori. Il factor esegue una o più delle seguenti prestazioni:

  • sollecito del pagamento e incasso dei crediti ceduti dal fornitore
  • pagamento anticipato, in tutto o in parte, del corrispettivo dei crediti ceduti
  • assunzione, in tutto o in parte, del rischio del mancato pagamento dovuto ad inadempimento dei debitori.
Fails

Operazioni non regolate entro la data stabilita.

Fair value

È il corrispettivo al quale un’attività (passività) può essere scambiata (estinta) in una libera transazione tra parti consapevoli e disponibili.

Famiglie

Il settore comprende le famiglie consumatrici (individui o gruppi di individui nella loro qualità di consumatori) e le famiglie produttrici (imprese individuali, società semplici e di fatto, produttrici di beni e servizi non finanziari destinabili alla vendita, che impiegano fino a 5 addetti; unità produttrici di servizi ausiliari dell’intermediazione finanziaria senza addetti dipendenti). Pertanto, le risorse del settore sono costituite da redditi da lavoro dipendente e autonomo, da trasferimenti e da redditi da capitale e di impresa (vedi: Settori istituzionali).

Federal funds

(vedi: Tasso sui federal funds)

FIA (Fondi di investimento alternativo)

Fondi comuni di investimento, Sicav e Sicaf che non rientrano nella categoria degli OICVM (vedi) e che non sono armonizzati a livello europeo (salvo gli EuVECA, gli EuSEF e gli ELTIF).

Fido

È l’importo massimo di credito che la banca concede a un cliente. La sua concessione richiede accertamenti in merito alle fonti di reddito e alla consistenza patrimoniale del cliente al fine di valutare la capacità di rimborso del credito erogato, anche in ottica prospettica. E’ detto generale se utilizzabile in qualsiasi momento e per ogni tipo di operazione, a seconda delle prorie esigenze. Il fido accordato è l’importo massimo di credito che la banca ha deciso di concedere al cliente. Il fido utilizzato è la parte del credito effettivamente utilizzata dal cliente.

Finanza decentralizzata (DeFi)

Il mercato per l'offerta di strumenti e servizi finanziari basato sull'utilizzo di cosiddetti contratti smart, ovvero programmi o protocolli informatici che eseguono, gestiscono e documentano su blockchain azioni e avvenimenti di rilevanza legale sulla base degli accordi intercorsi tra le parti. L'uso di tali contratti consente la completa disintermediazione delle transazioni, ossia l'assenza di intermediari centralizzati come imprese di brokerage, società di borsa o banche.

Finanziamenti al settore privato

La voce comprende le seguenti tipologie:

  • interni - prestiti delle IFM agli Altri residenti (vedi) e obbligazioni collocate sull’interno dagli Altri residenti
  • totali - finanziamenti interni al settore privato, prestiti esteri agli Altri residenti e obbligazioni emesse dagli Altri residenti possedute da residenti in altri paesi dell’area dell’euro e del resto del mondo.
Finanziatore

Soggetto che, essendo abilitato a erogare finanziamenti a titolo professionale nel territorio della Repubblica, offre o stipula contratti di credito.

Firma elettronica

Insieme di dati in forma elettronica utilizzati come metodo di autenticazione informatica. Essa, a seconda del livello di sicurezza offerto agli utenti, può articolarsi in firma elettronica avanzata, firma elettronica qualificata, firma digitale.

Fiscal compact

Parte del Trattato sulla stabilità, sul coordinamento e sulla governance nella UEM, sottoscritto il 2 marzo 2012 da tutti i paesi allora aderenti alla UE con l’eccezione del Regno Unito e della Repubblica Ceca ed entrato in vigore, a partire dal 1° gennaio 2013, per i paesi della UE che l’hanno già ratificato. Il fiscal compact impegna i paesi firmatari a inserire nella legislazione nazionale, preferibilmente a livello costituzionale, una norma che preveda il raggiungimento e mantenimento del pareggio o di un avanzo di bilancio in termini strutturali e un meccanismo automatico di correzione in caso di scostamento, elaborato sulla base di principi comuni proposti dalla Commissione. Il disavanzo in termini strutturali non può essere superiore allo 0,5 per cento del PIL; può raggiungere l’1,0 per cento solo se il rapporto tra il debito e il prodotto è ampiamente inferiore al 60 per cento e se i rischi per la sostenibilità di lungo periodo dei conti pubblici sono limitati. I paesi sottoposti alla Procedura per i disavanzi eccessivi (vedi) sono tenuti a presentare alla Commissione e al Consiglio un dettagliato programma di riforme strutturali volte a correggere lo squilibrio rapidamente e in modo duraturo. Gli stati firmatari si impegnano infine a comunicare ex ante al Consiglio della UE (vedi) e alla Commissione europea i rispettivi piani di emissione del debito pubblico.

Foglio informativo

I fogli informativi sono strumenti di pubblicità che vengono predisposti dagli intermediari bancari e finanziari e contengono una dettagliata informativa sulla banca/società finanziaria, sulle caratteristiche e sui rischi tipici dell'operazione o del servizio, sulle condizioni economiche, sulle principali clausole contrattuali. Le informazioni contenute devono consentire al cliente di comprendere il prodotto/servizio e di agevolare la comparazione delle offerte.

Fondazioni bancarie

Si tratta di ex banche pubbliche che, ai sensi della L. 30.7.1990, n. 218, e del D.lgs. 20.11.1990, n. 356, hanno effettuato il conferimento dell’azienda bancaria a società bancarie, finanziarie o strumentali di tali società, ricevendo in corrispettivo azioni rappresentative del capitale. Le fondazioni sono persone giuridiche private senza fine di lucro ai sensi del D.lgs. 17.5.1999, n. 153, e successive modificazioni, che ne detta la disciplina civilistica e fiscale e regola la dismissione delle partecipazioni detenute nelle società conferitarie.

Fondi intermediati totali

Totale dell’attivo di bilancio delle banche al netto delle spese e perdite e delle partite in sospeso (o viaggianti).

Fondi propri

Costituiti dalla somma degli elementi del Capitale primario di classe 1 (vedi), elementi aggiuntivi di classe 1 ed elementi di classe 2, al netto delle relative deduzioni. Per maggiori informazioni cfr. la circolare della Banca d’Italia 285/2013 (Disposizioni di vigilanza per le banche), la circolare della Banca d’Italia 288/2015 (Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari) e il Regolamento per la gestione collettiva del risparmio del 19.1.2015 e successive modifiche.

Fondo comune di investimento

OICR costituito in forma di patrimonio autonomo raccolto tra una pluralità di investitori, suddiviso in quote, istituito e gestito da un gestore.

Fondo di garanzia dei depositanti del credito cooperativo

Sistema di garanzia dei depositanti costituito in forma di consorzio di diritto privato, e riconosciuto dalla Banca d’Italia, cui aderiscono le banche di credito cooperativo italiane, avente lo scopo di garantire i depositanti delle consorziate entro limiti previsti (euro 103.291,38). Il Fondo interviene, previa autorizzazione della Banca d’Italia, nei casi di liquidazione coatta amministrativa e di amministrazione straordinaria. Esso interviene con forme integrative di sostegno anche nei casi di situazioni di difficoltà delle banche consorziate in assenza di procedure di amministrazione straordinaria e di liquidazione coatta amministrativa.

Le risorse per gli interventi vengono corrisposte dalle banche aderenti successivamente alla manifestazione della crisi della banca (ex post), a richiesta del Fondo.

Fondo di garanzia per le PMI

Il Fondo - istituito, in base all'art. 2, comma 100, lettera a), della L. 662/1996, dal Ministero delle Attività produttive (ora dello Sviluppo economico), alimentato con risorse pubbliche - garantisce o contro-garantisce operazioni, aventi natura di finanziamento ovvero partecipativa, a favore di piccole e medie imprese. Gli interventi del Fondo consistono essenzialmente in "garanzie dirette" a fronte di esposizioni di banche e di Intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'art. 106 del TUB (vedi) e in "contro-garanzie" a fronte delle garanzie rilasciate da confidi. Il Fondo rilascia garanzie per un importo multiplo rispetto alle risorse disponibili ("moltiplicatore"), nei limiti imposti dall'osservanza di uno specifico coefficiente di rischio.

Fondo di investimento alternativo (Rimando)

Vedi: FIA.

Fondo interbancario di tutela dei depositi

Sistema di garanzia dei depositanti, costituito in forma di consorzio di diritto privato e riconosciuto dalla Banca d’Italia, cui aderiscono le banche italiane diverse da quelle di credito cooperativo, avente lo scopo di garantire i depositanti delle consorziate entro limiti previsti (euro 100.000). Il Fondo interviene, previa autorizzazione della Banca d’Italia, nei casi di liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria. Le risorse per gli interventi vengono corrisposte dalle banche aderenti successivamente alla manifestazione della crisi della banca (ex post), a richiesta del Fondo.

Forme pensionistiche complementari

Forme di previdenza per l’erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio (primo pilastro della previdenza). L’adesione a queste forme è libera e volontaria. La loro disciplina è contenuta nel d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252. Le forme pensionistiche complementari si distinguono in due categorie: i fondi pensione (secondo pilastro della previdenza) e i piani pensionistici individuali (terzo pilastro della previdenza).

Forme pensionistiche individuali

Forme di risparmio individuale, assoggettate alla disciplina fiscale della previdenza complementare, volte a integrare il trattamento pensionistico pubblico e quello derivante dall’adesione ai Fondi pensione (vedi). Possono essere costituite sia attraverso l’adesione individuale a fondi pensione aperti, sia sottoscrivendo contratti assicurativi con finalità previdenziale, vale a dire polizze che prevedono l’erogazione della prestazione solo al compimento dell’età pensionabile e dopo aver soddisfatto requisiti di partecipazione minima.

Forward rate agreements (FRA)

Contratti, generalmente scambiati su mercati over-the-counter, con cui le parti si accordano per ricevere (pagare) alla scadenza la differenza fra il valore calcolato applicando all’ammontare dell’operazione un tasso di interesse predeterminato e il valore ottenuto sulla base del livello assunto da un tasso di riferimento prescelto dalle parti.

Forze di lavoro

(vedi: Rilevazione sulle forze di lavoro)

Futures

Contratti standardizzati con cui le parti si impegnano a scambiarsi a un prezzo predefinito e a una data futura, valute, valori mobiliari o beni. Tali contratti sono negoziati su sedi di negoziazione dove viene garantita la loro esecuzione