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O

Obbligazione

L’obbligazione è un titolo di credito che conferisce all’investitore (obbligazionista) il diritto a ricevere, alle scadenze predefinite, il rimborso del capitale sottoscritto e una remunerazione a titolo di interesse (chiamata “cedola”) ; per il soggetto emittente , che può essere uno Stato o un altro ente pubblico, un organismo sovranazionale, una banca o una società di altro genere l’obbligazione rappresenta un debito. Esistono obbligazioni che attribuiscono al possessore il diritto di convertirle, nei termini e con le modalità prefissate, in azioni della società emittente o di altre società. Per molte obbligazioni esiste un mercato secondario sul quale sono negoziate.

Obbligazioni bancarie

Titoli di debito che impegnano la banca emittente al rimborso del capitale oltre che alla corresponsione degli interessi, di ammontare fisso o variabile nell’arco della durata prestabilita. La normativa di vigilanza prescrive che la durata media di una emissione non possa essere inferiore a 24 mesi. L’eventuale rimborso anticipato non può avvenire prima di 18 mesi e deve essere esplicitamente previsto dal regolamento di emissione.

Obbligazioni bancarie garantite

(vedi: Covered bond)

Obbligazioni strutturate

Sono obbligazioni che comprendono una componente derivativa, che consente al sottoscrittore di percepire un rendimento aleatorio legato all’andamento di una o più attività sottostanti (come azioni, indici azionari, merci, valute).

Occupati

(vedi: Rilevazione sulle forze di lavoro)

Occupati a tempo parziale

(vedi: Rilevazione sulle forze di lavoro)

Occupati dipendenti a tempo determinato

(vedi: Rilevazione sulle forze di lavoro)

Occupati equivalenti a tempo pieno

(vedi: Unità di lavoro)

Offerta fuori sede

Offerta (ossia la promozione e il collocamento di operazioni e servizi bancari e finanziari) svolta in luogo diverso dalla sede o dalle dipendenze dell'intermediario.

Offerta pubblica di acquisto

(vedi: OPA)

Oggetto della garanzia dei sistemi di garanzia della clientela bancaria in Italia

Sono coperti i depositanti delle banche italiane e delle succursali in Italia di banche extracomunitarie, salvo che non partecipino a un sistema di garanzia estero equivalente. I depositanti delle succursali italiane di banche comunitarie sono tutelati dai sistemi dei Paesi di origine e, per le sole succursali che vi aderiscano volontariamente, dai sistemi italiani per la differenza tra l'importo assicurato da questi ultimi e l'ammontare offerto dal sistema di garanzia dello Stato di appartenenza (topping up).

La copertura riguarda i fondi con obbligo di restituzione (ad es. conto corrente, deposito a risparmio, certificato di deposito), con esclusione, in particolare, dei depositi al portatore, delle obbligazioni, dei pronti contro termine e delle passività computate nei mezzi patrimoniali delle banche; non sono coperti dalla protezione i depositanti 'istituzionali' (altri intermediari o organismi pubblici).

Il sistema delle Banche di Credito Cooperativo (BCC) ha esteso la tutela, attraverso l'istituzione di un nuovo fondo su base volontaria, anche alle obbligazioni.

Gli strumenti finanziari della clientela detenuti dalle banche nell'esercizio dei servizi di investimento, inclusi i titoli oggetto di operazione pronti contro termine, sono protetti dal Fondo Nazionale di Garanzia, ai sensi della disciplina in materia di sistemi di indennizzo degli investitori, entro il limite di 20 mila euro.

OICR (Organismi di investimento collettivo del risparmio)

Organismi il cui patrimonio è raccolto tra una pluralità di investitori mediante l'emissione e l'offerta di quote o azioni, gestito in monte nell’interesse degli investitori e in autonomia dai medesimi, in base a una politica di investimento predeterminata. La voce comprende i fondi comuni di investimento, le Sicav, le Sicaf, gli OICVM, i FIA, gli ELTIF, gli EuSEF e gli EuVECA.

OICVM (Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari)

La voce comprende i fondi comuni di investimento e le Sicav (OICVM Italiani) nonché gli OICR costituiti in un altro Stato della UE (OICVM UE), rientranti nell'ambito di applicazione della direttiva CE/2009/65 (cosiddetta UCITS IV). Si tratta di organismi collettivi che investono prevalentemente in valori mobiliari negoziati in mercati regolamentati.

OMC

Vedi: Organizzazione mondiale del commercio (World Trade Organization, WTO).

Onere medio del debito pubblico

Rapporto tra la spesa per interessi sostenuta dalle Amministrazioni pubbliche nell’anno e la consistenza del debito pubblico alla fine dell’anno precedente.

Oneri di sistema

Costi fissi conteggiati nelle bollette per l'energia elettrica e per il gas, in aggiunta ai costi relativi ai consumi. Comprendono i corrispettivi destinati alla copertura di costi riguardanti attività di interesse generale per il sistema elettrico e per il sistema gas, tra i quali quelli per la messa in sicurezza del nucleare, per le misure di compensazione dei costi di commercializzazione della vendita al dettaglio, per gli incentivi allo sviluppo di fonti rinnovabili e per il sostegno alla ricerca di sistema.

Oneri finanziari netti

(vedi: Autofinanziamento)

Open Banking

Un modello di utilizzo di servizi e di dati finanziari inerenti ai conti di pagamento dei clienti detenuti presso prestatori di servizi di pagamento, da parte delle cosiddette "terze parti" (TPP - Third Party Provider), tramite l'uso di apposite interfacce tecnologiche via web.

Operazioni della Banca d'Italia

Le operazioni della Banca d’Italia sono effettuate in applicazione delle decisioni di politica monetaria adottate dal Consiglio direttivo della BCE. L’Eurosistema dispone di diverse tipologie di strumenti per la conduzione delle operazioni di mercato aperto: lo strumento più importante è rappresentato dalle operazioni temporanee (da attuarsi sulla base di contratti di vendita/acquisto a pronti con patto di riacquisto/vendita a termine o di prestiti garantiti). L’Eurosistema può anche fare ricorso a operazioni definitive, all’emissione di certificati di debito della BCE, agli swap in valuta e alla raccolta di depositi a tempo determinato.

Le operazioni di mercato aperto sono svolte dalle singole BCN su iniziativa della BCE, che ne stabilisce le modalità e le condizioni. Esse possono essere condotte sulla base di aste standard, aste veloci o procedure bilaterali. Con riferimento alle finalità perseguite, le operazioni temporanee di mercato aperto si possono distinguere in:

a) operazioni di rifinanziamento principali, effettuate con frequenza settimanale e scadenza a una settimana, mediante aste standard;

b) operazioni di rifinanziamento a più lungo termine, effettuate normalmente con frequenza mensile e scadenza a tre mesi, mediante aste standard; è inoltre possibile la conduzione, a frequenza irregolare, di operazioni con scadenze diverse, fino a 48 mesi;

c) operazioni di fine-tuning, senza cadenza prestabilita: mirano a regolare gli effetti sui tassi di interesse causati da fluttuazioni impreviste della liquidità nel mercato; sono di norma effettuate mediante aste veloci o procedure bilaterali e possono consistere in operazioni temporanee, definitive, di swap in valuta o di raccolta di depositi a tempo determinato;

d) operazioni di tipo strutturale: mirano a modificare il fabbisogno strutturale di liquidità del settore bancario nei confronti dell’Eurosistema, possono avere la forma di operazioni temporanee o di emissione di certificati di debito della BCE e sono effettuate dalle BCN attraverso aste standard; se le operazioni strutturali sono di tipo definitivo sono effettuate attraverso procedure bilaterali.

Operazioni dell’Eurosistema attivabili su iniziativa delle controparti

(vedi: Depositi overnight presso l’Eurosistema; Operazioni di rifinanziamento marginale)

Operazioni di fine-tuning

(vedi: Operazioni della Banca d’Italia)

Operazioni di pagamento fraudolente

Si intendono:

  1. le operazioni di pagamento non autorizzate, ossia quelle effettuate anche in seguito allo smarrimento, al furto o all'appropriazione indebita di dati sensibili relativi ai pagamenti o di uno strumento di pagamento, indipendentemente dal fatto che esse siano individuabili dal pagatore prima di un pagamento o causate da negligenza grave del pagatore, oppure eseguite in mancanza del consenso del pagatore;
  2. le operazioni di manipolazione del pagatore, ossia quelle effettuate in conseguenza di una manipolazione operata dal frodatore a danno del pagatore allo scopo di indurlo a emettere un ordine di pagamento, o a impartire un'istruzione di pagamento al prestatore di servizi di pagamento, in buona fede, su un conto che egli ritiene appartenere a un beneficiario legittimo.
Operazioni di rifinanziamento a più lungo termine

(vedi: Operazioni della Banca d’Italia)

Operazioni di rifinanziamento marginale

Operazioni dell’Eurosistema che le controparti, su propria iniziativa, possono utilizzare per ottenere, dietro prestazione di garanzie, credito overnight a un tasso di interesse prestabilito.

Operazioni di rifinanziamento principali

(vedi: Operazioni della Banca d’Italia)

Operazioni di tipo strutturale

(vedi: Operazioni della Banca d’Italia)

Operazioni temporanee della Banca d’Italia

(vedi: Operazioni della Banca d’Italia)

Operazioni temporanee delle banche

Vendite (acquisti) di titoli a pronti alla (dalla) clientela, alla (dalla) Banca d’Italia, a (da) altri enti creditizi da parte delle banche e contestuale acquisto (vendita) a termine degli stessi titoli da parte del cedente (cessionario) a un prezzo concordato al momento della stipula del contratto. Vengono ricondotte nelle segnalazioni statistiche di vigilanza quelle operazioni che prevedono l’obbligo di acquisto (vendita) a termine.

Ore lavorate

Definizione della contabilità nazionale utilizzata nella misurazione del volume di lavoro comples-sivamente impiegato nell’attività produttiva svolta all’interno del paese. L'input di lavoro misurato dalle ore lavorate esclude le ore in CIG (vedi) e quelle retribuite ma non lavorate (per ferie, festività soppresse, malattia, permessi e altro) e include quelle effettuate in aggiunta al normale orario di lavoro; comprende altresì le ore effettuate dai lavoratori irregolari, dagli occupati non dichiarati, dagli stranieri non residenti e nell’ambito dei secondi lavori.

Organismi di investimento collettivo del risparmio

Vedi: OICR.

Organismi di investimento collettivo in valori mobiliari

(vedi: OICVM)

Organizzazione mondiale del commercio (World Trade Organization, WTO)

Organismo internazionale istituito dal trattato dell'Uruguay Round (vedi); ha iniziato a operare il 1° gennaio 1995. Ha il compito di sorvegliare sull'applicazione dei trattati riguardanti gli scambi internazionali di beni e servizi e la protezione della proprietà intellettuale, di gestire il sistema di risoluzione delle controversie commerciali e di promuovere la liberalizzazione in settori ancora protetti. Ha sede a Ginevra.

Overnight

(vedi: Depositi overnight, a tempo, broken date)

Overnight indexed swap (OIS)

Swap sui tassi di interesse in cui una controparte si impegna a pagare un tasso di interesse fisso ricevendone in cambio uno variabile basato sul valore medio di un indice overnight, quale per esempio il tasso €STR (vedi), durante la durata del contratto.