La Banca d'Italia autorizza l'accesso al mercato di soggetti che intendono svolgere attività bancarie e finanziarie riservate e che sono in possesso dei requisiti previsti dalla legge, per perseguire obiettivi di tutela della gestione sana e prudente degli intermediari, stabilità complessiva, efficienza e competitività del sistema finanziario. In questo ambito:
- sottopone alla BCE le proposte di autorizzazione per le banche, secondo quanto previsto dal Regolamento UE n. 1024/2013;
- autorizza gli intermediari finanziari ex art. 106 TUB (inclusi confidi, agenzie di prestito su pegno e società fiduciarie); i gestori di fondi comuni (SGR, SICAF, SICAV); gli istituti di pagamento (IP); gli istituti di moneta elettronica (IMEL);
- autorizza anche l'iscrizione degli operatori di microcredito nell'elenco ex art. 111 TUB, fino alla costituzione dell'apposito Organismo preposto alla gestione dell'elenco medesimo e all'esercizio dei relativi poteri di controllo.
Per le SIM e le imprese di investimento nonché per i fornitori di servizi di crowdfunding alle imprese l'autorizzazione è rilasciata dalla Consob, sentita la Banca d'Italia, che, nell'ambito del procedimento autorizzativo, adotta un apposito parere.
Le specifiche informazioni relative alle diverse categorie di intermediari di competenza dell'Istituto sono raccolte nelle sezioni loro dedicate, accessibili dalla tabella che segue.
Intermediario | Attività | Durata procedimento | Competenza del provvedimento |
---|---|---|---|
Banche | Raccolta di risparmio tra il pubblico ed esercizio del credito | 180 gg. | Banca Centrale Europea / Banca d'Italia |
Intermediari finanziari | Concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma nei confronti del pubblico | 180 gg. | Banca d'Italia |
Confidi | Concessione di finanziamenti nei confronti del pubblico - attività di garanzia collettiva dei fidi | 180 gg. | Banca d'Italia |
Società fiduciarie | Custodia e amministrazione dei beni affidati dai fiducianti sulla base di un mandato fiduciario | 180 gg. | Banca d'Italia |
Agenzie di prestito su pegno | Concessione di finanziamenti a breve termine a persone fisiche a fronte della costituzione a garanzia del diritto di pegno su determinati beni mobili | 180 gg. | Banca d'Italia |
Operatori di microcredito | Concessione di finanziamenti di importo contenuto unita alla prestazione di servizi ausiliari | 90 gg. | Banca d'Italia |
IP | Prestazione dei servizi di pagamento | 90 gg. | Banca d'Italia |
IMEL | Emissione di Moneta Elettronica | 90 gg. | Banca d'Italia |
SGR, SICAF e SICAV | Gestione collettiva del risparmio | 90 gg. | Banca d'Italia (previo parere CONSOB) |
È possibile rimanere aggiornati sulla normativa applicabile agli intermediari tramite il sito web della Banca d'Italia: le pubblicazioni e le disposizioni di vigilanza suddivise per settore, anno e tipologia sono reperibili nella specifica sezione dedicata alla Vigilanza Bancaria e Finanziaria. Inoltre, un servizio di email alert consente di essere sempre aggiornati sulle principali novità, scegliendo l'opzione "Vigilanza del sistema bancario e finanziario".
Il procedimento autorizzativo
Il procedimento di autorizzazione (vedi infografica), prende avvio solo dopo la ricezione da parte della Banca d'Italia di un'istanza regolare e completa. In mancanza, il procedimento non ha avvio e il soggetto istante (o applicant) riceve una comunicazione nella quale si indicano le cause dell'irregolarità o dell'incompletezza.
Le istanze di autorizzazione vanno presentate via pec (cfr. sezione Contatti); solo per le istanze di autorizzazione all'attività bancaria occorre utilizzare il Portale della vigilanza bancaria o IMAS Portal, come previsto dal Regolamento della Banca d'Italia del 23.12.2021.
Prima dell'inoltro formale di una istanza, gli operatori possono contattare la Banca d'Italia (cfr. sezione Contatti) e chiedere un incontro per illustrare le principali caratteristiche dell'iniziativa. Gli incontri, non obbligatori, sono un ausilio per gli operatori. Le interlocuzioni in questa fase non rilevano per il decorso dei termini.
Nel corso del procedimento la Banca d'Italia può svolgere approfondimenti istruttori, tramite richieste di informazioni o certificazioni, può disporre accertamenti ispettivi o acquisire pareri di Autorità nazionali o estere. Nei casi previsti dalle disposizioni, i termini del procedimento possono essere sospesi: la sospensione ha una durata massima (180 giorni), decorsa la quale i termini residui riprendono a decorrere.
La Banca d'Italia, se l'istruttoria ha esito:
- positivo, rilascia l'autorizzazione richiesta ovvero, per le banche, notifica la propria proposta di rilascio di autorizzazione alla BCE; con l'autorizzazione, possono essere indirizzate all'intermediario prescrizioni o raccomandazioni finalizzate all'adozione di iniziative ritenute necessarie per assicurare il rispetto delle regole prudenziali e la sana e prudente gestione;
- negativo, prima di adottare un provvedimento di diniego, invia una comunicazione dei motivi ostativi, che sospende i termini del procedimento. Il soggetto istante, nei successivi 10 giorni, ha diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni. I termini residui del procedimento riprendono a decorrere trascorsi dieci giorni dalla presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dall'invio della comunicazione di motivi ostativi. In caso di conferma delle valutazioni formulate nella comunicazione dei motivi ostativi, il provvedimento finale di diniego contiene le motivazioni del mancato accoglimento delle osservazioni, se presentate, nonché di eventuali motivi ulteriori che sono conseguenza delle osservazioni.
Al procedimento si applicano le indicazioni procedurali contenute:
- nel Regolamento della Banca d'Italia del 10.8.2021; i termini di durata sono indicati negli allegati 1a e 1b.
- nei protocolli di intesa eventualmente conclusi con le autorità interessate dai procedimenti di competenza della Banca d'Italia;
- nelle norme e nelle disposizioni di vigilanza applicabili ai diversi intermediari;
Per le particolarità relative al procedimento di autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria si rinvia all'apposita sezione. Per ulteriori chiarimenti sul procedimento amministrativo consulta la sezione FAQ.
Contatti
Per le autorizzazioni all'accesso al mercato di intermediari bancari e finanziari di competenza della Banca d'Italia è possibile contattare il Servizio Rapporti Istituzionali di Vigilanza, Divisione Costituzioni Banche e Altri Intermediari, ai seguenti indirizzi:
Agli indirizzi sopra indicati è possibile inoltrare le richieste di incontro o di chiarimenti strettamente attinenti all'iter di autorizzazione. Per i quesiti normativi di carattere generale relativi a disposizioni di competenza della Banca d'Italia occorre seguire le istruzioni indicate nella pagina dedicata.
Le richieste di chiarimenti e i quesiti relativi ad aspetti già chiariti sul sito non avranno riscontro.
Per la presentazione di iniziative innovative nel campo dei servizi finanziari e di pagamento - in particolare per quelle che non richiedano una specifica autorizzazione ai sensi della normativa applicabile - è possibile far riferimento, quando ne ricorrano i presupposti, ai canali di comunicazione e di supporto dedicati (c.d. Innovation Facilitators): Canale Fintech, Sandbox regolamentare e Milano Hub. Ognuno di essi risponde a esigenze specifiche e distinte, descritte nelle relative sezioni.