Operatori del microcredito

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Attività esercitata

Gli operatori del microcredito concedono finanziamenti, di importo contenuto, finalizzati a favorire "l'avvio o l'esercizio di attività di lavoro autonomo o di microimpresa" (c.d. "microcredito imprenditoriale") e a sostenere "persone fisiche in condizioni di particolare vulnerabilità economica o sociale" (c.d. "microcredito sociale"). L'erogazione del finanziamento è accompagnata obbligatoriamente dalla prestazione di servizi ausiliari sia in fase istruttoria sia durante il periodo di rimborso. Le caratteristiche tecniche dei finanziamenti, le finalità e i relativi beneficiari per ciascuna tipologia di microcredito sono indicati nell'art. 111 TUB e nel D.M. n. 176/2014.

Una particolare categoria di operatori del microcredito è costituita dagli operatori di finanza mutualistica e solidale, la cui operatività beneficia di talune deroghe in ordine a durata e limite di importo dei finanziamenti; il tasso effettivo globale applicato, però, non può eccedere la somma dei costi di gestione della struttura e del costo di remunerazione del capitale in misura non superiore al tasso d'inflazione.

Il microcredito, in quanto forma di finanziamento, può essere concesso non solo dagli operatori ex art. 111 TUB, ma anche da banche e intermediari finanziari ex art. 106 TUB senza necessità di iscrizione nel relativo elenco; in tal caso, l'operatività svolta nel comparto sarà oggetto di supervisione nell'ambito della più ampia attività di vigilanza prudenziale.

Requisiti

L'iscrizione nell'elenco degli operatori del microcredito è subordinata al ricorrere delle seguenti condizioni:

  1. forma giuridica di società per azioni, di società in accomandita per azioni, di società a responsabilità limitata o di società cooperativa;
  2. capitale sociale versato non inferiore a cinque volte il capitale minimo previsto per la costituzione delle società per azioni (250 mila euro);
  3. possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla normativa per i partecipanti al capitale;
  4. possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità ed insussistenza di cause di sospensione dalla carica previsti dalla normativa per gli esponenti aziendali;
  5. oggetto sociale esclusivo limitato all'attività di microcredito come definita dal D.M. n. 176/2014 e ai servizi accessori e strumentali, tra cui, in particolare, i servizi ausiliari di assistenza e di monitoraggio dei soggetti finanziati
  6. presentazione di un programma di attività che indichi le caratteristiche dei prestiti che si intendono erogare sotto il profilo delle condizioni economiche, delle finalità, del target di clientela, le modalità di erogazione e di monitoraggio dei finanziamenti concessi, nonché l'indicazione dei soggetti di cui ci si intende avvalere per i servizi ausiliari di assistenza e consulenza e le modalità di controllo dell'operato degli stessi.

Gli operatori di finanza mutualistica e solidale devono essere costituiti in forma di cooperativa a mutualità prevalente e lo statuto deve prevedere che:

  1. i partecipanti al capitale, dipendenti e collaboratori siano esclusivamente soci;
  2. l'assemblea dei soci abbia la competenza esclusiva di deliberare in ordine alle scelte strategiche e gestionali;
  3. siano resi pubblici i nominativi dei partecipanti al capitale, l'ammontare dei finanziamenti concessi e la natura dei beneficiari;
  4. la società non abbia scopo di lucro e non possano essere distribuiti dividendi in misura superiore al tasso di inflazione dell'anno di riferimento;
  5. per ogni finanziamento sia condotta un'istruttoria socio ambientale alla quale è attribuito lo stesso valore di quella economica ai fini dell'erogazione.

Adempimenti successivi all'autorizzazione

L'operatore del microcredito, una volta autorizzato, è iscritto nell'elenco ex art. 111 TUB, tenuto in via transitoria dalla Banca d'Italia fino a che si raggiunga un numero "sufficiente" di operatori iscritti che giustifichi la costituzione di un apposito organismo.

L'intermediario viene assegnato alla Divisione Società finanziarie e Organismi del Servizio Supervisione Intermediari Finanziari, struttura della Banca d'Italia responsabile della tenuta dell'elenco e dei controlli sugli operatori.

Gli operatori di microcredito indicano negli atti e nella corrispondenza il numero di iscrizione nell'elenco.

Faq

Con le FAQ la Banca d'Italia vuole favorire la trasparenza con riguardo ai procedimenti in fase di accesso al mercato bancario e finanziario italiano. In questa sezione si trovano le FAQ relative agli operatori del microcredito; i chiarimenti sul procedimento amministrativo sono reperibili nella sezione dedicata.