Attività esercitata

I confidi (consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi) svolgono l'attività di rilascio di garanzie collettive dei fidi nei confronti di piccole e medie imprese o dei liberi professionisti associati, al fine di favorirne l'accesso al credito di banche e di altri intermediari finanziari (art. 13, comma 1, del D.L. n. 269/2003).

I confidi con un volume di attività finanziaria inferiore a € 150 milioni (c.d. confidi minori) possono svolgere esclusivamente l'attività di garanzia collettiva dei fidi e i servizi ad essa connessi o strumentali definiti dal D.M. n. 53/2015, nel rispetto delle riserve di attività previste dalla legge. A questo fine si iscrivono in un elenco gestito dall'Organismo dei Confidi Minori.

I confidi il cui volume di attività finanziaria è pari o superiore a € 150 milioni si iscrivono nell'albo di cui all'art. 106 TUB; essi svolgono in misura prevalente l'attività di garanzia collettiva dei fidi nonché le attività connesse e strumentali, nel rispetto delle riserve di attività previste dalle vigenti disposizioni. Possono inoltre:

  • in via residuale, concedere altre forme di finanziamento di cui all'art. 106, comma 1, TUB, entro un limite pari al 20% del totale dell'attivo; entro tale limite, possono anche garantire l'emissione di strumenti di debito da parte delle PMI socie;
  • svolgere prevalentemente nei confronti di imprese consorziate o soci le attività previste dall'art. 112, comma 5, TUB, quali a) prestazione di garanzie a favore dell'amministrazione finanziaria dello Stato, al fine dell'esecuzione dei rimborsi di imposte alle imprese consorziate o socie; b) gestione di fondi pubblici di agevolazione; c) stipula di contratti con le banche assegnatarie di fondi pubblici di garanzia per disciplinare i rapporti con le imprese consorziate o socie, al fine di facilitarne la fruizione.

Requisiti

L'iscrizione dei confidi nell'albo ex art. 106 TUB è subordinata alla verifica del rispetto dei seguenti requisiti:

  1. forma giuridica di società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata e cooperativa nonché di società consortile a responsabilità limitata;
  2. sede legale e direzione generale situate in Italia;
  3. capitale minimo pari a € 2 milioni;
  4. i soci devono essere costituiti da: i) piccole e medie imprese (PMI) industriali, commerciali, turistiche e di servizi, imprese artigiane e agricole, come definite dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle PMI; ii) soggetti iscritti in albi professionali e associazioni professionali, nella misura in cui svolgono un'attività economica e sempre che rispettino i limiti dimensionali relativi alle PMI; iii) imprese di maggiori dimensioni rientranti nei limiti dimensionali determinati dall'Unione europea ai fini degli interventi agevolati della Banca europea per gli investimenti (BEI) a favore delle PMI purché complessivamente non rappresentino più di un sesto della totalità delle imprese consorziate o socie; iv) imprese non finanziarie di grandi dimensioni ed enti pubblici e privati, purché le PMI socie dispongano almeno della metà più uno dei voti esercitabili nell'assemblea e la nomina dei componenti degli organi che esercitano funzioni di gestione e di supervisione strategica sia riservata all'assemblea (cfr. art. 13 D.L. n. 269/2003);
  5. limite della quota di partecipazione di ciascuna impresa socia, che non deve essere superiore al 20 % del fondo consortile o del capitale sociale, né inferiore a 250 euro;
  6. possesso dei requisiti previsti dalla normativa per i titolari delle partecipazioni qualificate;
  7. possesso dei requisiti di idoneità previsti dalla normativa per gli esponenti aziendali;
  8. assenza, tra gli intermediari finanziari o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, di stretti legami che ostacolino l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza;
  9. oggetto sociale limitato alle sole attività riservate.

La domanda contiene anche l'attestazione che:

  • il volume di attività finanziaria è pari o superiore a 150 milioni di euro in base ai dati dell'ultimo bilancio approvato e che lo stesso è stato mantenuto per i sei mesi successivi;
  • l'ammontare dei fondi propri è sufficiente ai fini del rispetto dei requisiti prudenziali.

Vanno inoltre presentati documenti specifici, indicati nella Circolare della Banca d'Italia n. 288/2015, quali, tra l'altro, l'atto costitutivo, lo statuto, il programma concernente la sostenibilità dell'attività e la relazione sulla struttura organizzativa.

Il confidi deve presentare istanza entro 60 giorni dal superamento della soglia di operatività prevista dalle disposizioni (cfr. art. 4 D.M. n. 53/2015).

La Banca d'Italia nega l'autorizzazione quando dalla verifica dei requisiti previsti non risulti garantita la sana e prudente gestione.

Adempimenti successivi all'autorizzazione

L'intermediario, ricevuta l'autorizzazione, inoltra alla Banca d'Italia il certificato che attesta la data di iscrizione nel registro delle imprese della società delle modifiche statutarie previste. A decorrere da tale data, la Banca d'Italia iscrive l'intermediario all'albo di cui all'art. 106 TUB, comunicando il codice identificativo.

Una volta iscritto all'albo, l'intermediario è tenuto a:

  • aderire a un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela previsto dall'art. 128-bis TUB;
  • comunicare alla Banca d'Italia ogni variazione delle informazioni contenute nell'albo, entro il termine di 10 giorni dal deposito per l'iscrizione nel registro delle imprese delle modifiche stesse.

L'intermediario viene assegnato all'unità della Banca d'Italia competente per la supervisione secondo i criteri organizzativi pubblicati sul sito ed è sottoposto ai poteri di vigilanza previsti dalle disposizioni.

Normativa - Antiriciclaggio

Faq

Con le FAQ la Banca d'Italia vuole favorire la trasparenza con riguardo ai procedimenti in fase di accesso al mercato bancario e finanziario italiano. In questa sezione si trovano le FAQ relative alle istanze dei confidi ex art. 106 TUB; i chiarimenti sul procedimento amministrativo sono reperibili nella sezione dedicata.