Attività esercitata

Le banche esercitano l'attività di raccolta del risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito. Prestano, inoltre, ogni altra attività finanziaria (incluse l'emissione di moneta elettronica, la prestazione di servizi di pagamento e di servizi di investimento) secondo la disciplina propria di ciascuna e, più in generale, tutti i servizi ammessi al mutuo riconoscimento o previsti dalla normativa nazionale o europea, nonché le attività connesse o strumentali. Sono salve le riserve di attività previste dalla legge.

Procedimento autorizzativo

Dal 4 novembre 2014 la Banca centrale europea (BCE) è competente in via esclusiva al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria per tutti gli enti creditizi stabiliti negli Stati membri partecipanti al Meccanismo di vigilanza unico (MVU). Questa competenza è esercitata in stretta cooperazione con le autorità nazionali competenti (ANC), secondo le modalità previste dal Regolamento (UE) n. 468/2014.

La Banca d'Italia, in qualità di entry point del procedimento, riceve le domande di autorizzazione e cura l'istruttoria in collaborazione con la BCE. Le istanze, complete della documentazione richiesta e redatte nella lingua scelta dall'applicant tra quelle ufficiali dell'Unione, sono trasmesse attraverso il Portale della vigilanza bancaria o Portale IMAS, come previsto dal Regolamento della Banca d'Italia del 23.12.2021. Le istruzioni per l'abilitazione al Portale IMAS sono contenute nella pagina web dedicata.

Per informazioni sul processo di autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria è possibile consultare l'apposita sezione sul sito della BCE. Per le fasi procedimentali di competenza della Banca d'Italia si osservano le disposizioni del Regolamento della Banca d'Italia del 10.8.2021: si rinvia sul punto all'apposita sezione sul procedimento amministrativo.

La Banca d'Italia, nel caso in cui l'istruttoria ha:

  • esito positivo, adotta il progetto di decisione con cui propone alla BCE il rilascio dell'autorizzazione;
  • esito negativo, adotta un provvedimento di diniego, senza formulare una proposta alla BCE.

La BCE adotta il provvedimento finale entro 180 giorni dalla data di ricevimento della domanda, salvo le ipotesi di sospensione o interruzione dei termini; in ogni caso, la decisione è adottata entro dodici mesi dal ricevimento della domanda, regolare e completa.

La decisione di autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria può essere corredata da disposizioni accessorie, quali:

  • le "condizioni", che si riferiscono a prerequisiti che devono essere soddisfatti prima dell'entrata in vigore della decisione di autorizzazione;
  • gli "obblighi", che costituiscono requisiti o restrizioni, applicabili su base continuativa o per un periodo determinato dopo l'adozione della decisione di autorizzazione, e
  • le "raccomandazioni", che rappresentano proposte non vincolanti.

Anche il soggetto istante può, prima dell'adozione della decisione di autorizzazione, assumere "impegni ex ante" che sono considerati nell'ambito della valutazione complessiva e possono corredare la decisione di autorizzazione sotto forma di condizioni od obblighi concordati.

Requisiti

Le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria sono:

  1. forma giuridica di società per azioni o di società cooperativa per azioni a responsabilità limitata;
  2. sede legale e direzione generale situate in Italia;
  3. capitale iniziale non inferiore a:
    • € 10 milioni per le banche in forma di società per azioni, per le banche popolari e per le banche di garanzia collettiva;
    • € 5 milioni per le banche di credito cooperativo;
  4. possesso dei requisiti previsti dalla normativa per i titolari delle partecipazioni qualificate;
  5. possesso dei requisiti di idoneità previsti dalla normativa per gli esponenti aziendali;
  6. assenza, tra la banca o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, di stretti legami che ostacolino l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza.

Vanno inoltre presentati documenti specifici previsti dalle disposizioni applicabili, quali, tra l'altro, un programma contenente l'analisi della sostenibilità patrimoniale dell'attività iniziale, l'atto costitutivo, lo statuto, la relazione sulla struttura organizzativa, la descrizione dei sistemi di remunerazione e di incentivazione.

La valutazione della completezza delle informazioni e dei documenti richiesti è effettuata alla luce degli Orientamenti EBA/GL/2021/12 e degli standard tecnici elaborati dalle autorità europee.

L'autorizzazione è negata dalla Banca d'Italia o dalla BCE quando dalla verifica delle condizioni previste non risulti garantita la sana e prudente gestione.

Adempimenti successivi alla autorizzazione

La banca, ricevuta l'autorizzazione, inoltra alla Banca d'Italia il certificato che attesta la data di iscrizione nel registro delle imprese della società, se di nuova costituzione, o delle modifiche statutarie, per le società già costituite. A decorrere da tale data, la Banca d'Italia iscrive l'intermediario all'albo di cui all'art. 13 TUB, comunicando il codice identificativo.

Una volta iscritta all'albo, la banca è tenuta a:

  • trasmettere copia del certificato attestante l'adesione a uno dei sistemi di garanzia dei depositanti istituiti e riconosciuti in Italia, ai sensi dell'art. 96 TUB e, se presta servizi di investimento, anche ad un sistema di indennizzo degli investitori, ai sensi dell'art. 59 TUF;
  • aderire a un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela previsto dall'art. 128-bis TUB e, se presta servizi di investimento, anche a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie ai sensi dell'art. 32-ter TUF;
  • comunicare alla Banca d'Italia la data di avvio della propria operatività;
  • comunicare alla Banca d'Italia ogni variazione delle informazioni contenute nell'albo, entro il termine di 10 giorni dal deposito per l'iscrizione nel registro delle imprese delle modifiche stesse.

L'intermediario viene assegnato all'unità della Banca d'Italia competente per la supervisione secondo i criteri organizzativi pubblicati sul sito ed è sottoposto ai poteri di vigilanza previsti dalle disposizioni.

Normativa - Generale

Normativa - Antiriciclaggio

FAQ

Con la lista di FAQ che segue la Banca d'Italia vuole favorire la trasparenza con riguardo ai procedimenti in fase di accesso al mercato bancario e finanziario italiano. In questa sezione si trovano le FAQ relative alla normativa applicabile alle istanze di autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria; i chiarimenti sul procedimento amministrativo sono reperibili nella sezione dedicata.