Istituti di moneta elettronica

Go to the english version Cerca nel sito

Attività esercitata

Gli istituti di moneta elettronica (IMEL) sono imprese, diverse dalle banche, che emettono moneta elettronica.

Gli IMEL, oltre ad emettere moneta elettronica, possono altresì:

  • prestare servizi operativi strettamente connessi con l'emissione di moneta elettronica, quali ad esempio:
    1. progettazione e realizzazione di procedure, dispositivi e supporti relativi all'attività di emissione di moneta elettronica;
    2. prestazione, per conto di terzi emittenti di moneta elettronica, di servizi connessi con l'emissione di moneta elettronica;
  • prestare i servizi di pagamento previsti dai punti da 1 a 8 dell'art.1, comma 2, lett. h-septies.1), TUB anche non connessi con l'emissione di moneta elettronica, nonché le relative attività accessorie;
  • concedere finanziamenti relativi ai servizi di pagamento entro i limiti indicati nelle disposizioni di vigilanza applicabili;
  • esercitare altre attività d'impresa non connesse alla prestazione dei servizi di pagamento o all'emissione di moneta elettronica; in questo caso, la legge prevede che i servizi di pagamento e l'emissione di moneta elettronica siano svolti attraverso un patrimonio destinato che l'intermediario (c.d. ibrido commerciale) deve costituire.

L'emissione di moneta elettronica è riservata alle banche e agli istituti di moneta elettronica.

Requisiti

I requisiti per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività sono:

  1. forma giuridica di società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata o cooperativa;
  2. sede legale e direzione generale situate in Italia, ove è svolta almeno una parte dell'attività avente a oggetto servizi di pagamento;
  3. capitale iniziale versato di ammontare non inferiore a € 350 mila;
  4. possesso dei requisiti previsti dalla normativa per i titolari di partecipazioni qualificate;
  5. possesso dei requisiti di idoneità previsti dalla normativa per gli esponenti aziendali;
  6. assenza di impedimenti a un esercizio efficace delle sue funzioni di vigilanza con riferimento al gruppo di appartenenza dell'istituto nonchè a eventuali stretti legami tra l'IMEL, o i soggetti del suo gruppo di appartenenza, e altri soggetti;
  7. nel caso in cui l'IMEL intenda prestare il servizio di disposizione di ordini di pagamento - Payment Initiation Service (PIS - n. 7) ovvero quello di informazione sui conti - Account Information Service (AIS - n. 8), la stipula di una polizza di assicurazione della responsabilità civile o analoga forma di garanzia per i danni arrecati nell'esercizio dell'attività.

Vanno inoltre presentati documenti specifici, indicati nelle Disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica, quali, tra l'altro, l'atto costitutivo, lo statuto, un programma contenente l'analisi della sostenibilità patrimoniale dell'attività iniziale e la descrizione dei servizi offerti, la relazione sulla struttura organizzativa.

La Banca d'Italia nega l'autorizzazione quando dalla verifica dei requisiti sopra indicati non risultino garantiti la sana e prudente gestione o il regolare funzionamento del sistema dei pagamenti.

Adempimenti successivi all'autorizzazione

Ricevuta l'autorizzazione, l'IMEL inoltra alla Banca d'Italia il certificato che attesta la data di iscrizione nel registro delle imprese della società se di nuova costituzione, o delle modifiche statutarie per le società già costituite. A decorrere da tale data, la Banca d'Italia iscrive l'istituto all'albo degli IMEL di cui all'art. 114-quater TUB, comunicando il codice identificativo.

L'albo degli istituti di moneta elettronica riporta per ciascun intermediario la tipologia di servizi che questo è autorizzato a prestare nonché, per gli IMEL che prestano anche il servizio di disposizione di ordini di pagamento ovvero di informazione sui conti, anche i dati identificativi della polizza assicurativa o della analoga garanzia richiesta.

Una volta iscritto all'albo, l'IMEL è tenuto a:

L'intermediario viene assegnato all'unità della Banca d'Italia competente per la supervisione secondo i criteri organizzativi pubblicati sul sito ed è sottoposto ai poteri di vigilanza previsti dalle disposizioni.

Qualora l'IMEL presti servizi di pagamento attraverso la detenzione di conti accessibili online e opti per l'adozione di un'interfaccia dedicata per l'accesso delle terze parti (Third Party Providers o TPP), può chiedere alla Banca d'Italia l'esenzione dalla realizzazione di un'interfaccia di emergenza (cd. soluzione di fall-back) in linea con quanto previsto dal Regolamento delegato (UE) n. 389/2018. L'istanza, se non presentata in fase di autorizzazione, va predisposta seguendo le apposite istruzioni pubblicate sul sito

Normativa - Antiriciclaggio

Faq

Con le FAQ la Banca d'Italia vuole favorire la trasparenza con riguardo ai procedimenti in fase di accesso al mercato bancario e finanziario italiano. In questa sezione si trovano le FAQ relative alle istanze degli IMEL; i chiarimenti sul procedimento amministrativo sono reperibili nella sezione dedicata.