Istituti di moneta elettronica

Attività esercitata

Gli istituti di moneta elettronica (IMEL) sono imprese, diverse dalle banche, che emettono moneta elettronica.

Gli IMEL, oltre ad emettere moneta elettronica, possono altresì:

  • prestare servizi operativi strettamente connessi con l'emissione di moneta elettronica, quali ad esempio:
    1. progettazione e realizzazione di procedure, dispositivi e supporti relativi all'attività di emissione di moneta elettronica;
    2. prestazione, per conto di terzi emittenti di moneta elettronica, di servizi connessi con l'emissione di moneta elettronica;
  • prestare i servizi di pagamento previsti dai punti da 1 a 8 dell'art.1, comma 2, lett. h-septies.1), TUB anche non connessi con l'emissione di moneta elettronica, nonché le relative attività accessorie;
  • concedere finanziamenti relativi ai servizi di pagamento entro i limiti indicati nelle disposizioni di vigilanza applicabili;
  • prestare servizi di crowdfunding per le imprese ai sensi del Regolamento (UE) 2020/1503;
  • esercitare le attività previste dal Regolamento (UE) 2023/1114 (cd. Regolamento MiCA), incluse:
    • l'emissione, l'offerta al pubblico e la richiesta di ammissione alla negoziazione di token di moneta elettronica (EMT);
    • l'emissione, l'offerta al pubblico e la richiesta di ammissione alla negoziazione di token collegati ad attività (ART) e la prestazione di servizi per le cripto-attività; in questi casi, la legge prevede che i servizi di pagamento e le relative attività accessorie e strumentali, l'emissione di moneta elettronica, l'emissione di token di moneta elettronica e la prestazione di servizi per le cripto-attività cd. "notificabili" siano svolti attraverso un patrimonio destinato che l'intermediario deve costituire;
  • esercitare altre attività d'impresa non connesse alla prestazione dei servizi di pagamento o all'emissione di moneta elettronica; in questo caso, la legge prevede che i servizi di pagamento e l'emissione di moneta elettronica siano svolti attraverso un patrimonio destinato che l'intermediario (c.d. ibrido commerciale) deve costituire.

L'emissione di moneta elettronica è riservata alle banche e agli istituti di moneta elettronica.

Requisiti

I requisiti per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività sono:

  1. forma giuridica di società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata o cooperativa;
  2. sede legale e direzione generale situate in Italia, ove è svolta almeno una parte dell'attività avente a oggetto servizi di pagamento;
  3. capitale iniziale versato di ammontare non inferiore a € 350 mila;
  4. possesso dei requisiti previsti dalla normativa per i titolari di partecipazioni qualificate;
  5. possesso dei requisiti di idoneità previsti dalla normativa per gli esponenti aziendali;
  6. assenza di impedimenti a un esercizio efficace delle sue funzioni di vigilanza con riferimento al gruppo di appartenenza dell'istituto nonchè a eventuali stretti legami tra l'IMEL, o i soggetti del suo gruppo di appartenenza, e altri soggetti;
  7. nel caso in cui l'IMEL intenda prestare il servizio di disposizione di ordini di pagamento - Payment Initiation Service (PIS - n. 7) ovvero quello di informazione sui conti - Account Information Service (AIS - n. 8), la stipula di una polizza di assicurazione della responsabilità civile o analoga forma di garanzia per i danni arrecati nell'esercizio dell'attività.

Vanno inoltre presentati documenti specifici, indicati nelle Disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica, quali, tra l'altro, l'atto costitutivo, lo statuto, un programma contenente l'analisi della sostenibilità patrimoniale dell'attività iniziale e la descrizione dei servizi offerti, la relazione sulla struttura organizzativa.

La Banca d'Italia nega l'autorizzazione quando dalla verifica dei requisiti sopra indicati non risultino garantiti la sana e prudente gestione o il regolare funzionamento del sistema dei pagamenti.

Per i requisiti richiesti e il procedimento da seguire per avviare l’operatività nei servizi di crowdfunding per le imprese e per le cripto-attività consulta le pagine dedicate e la sezione FAQ.

Adempimenti successivi all'autorizzazione

Ricevuta l'autorizzazione, l'IMEL inoltra alla Banca d'Italia il certificato che attesta la data di iscrizione nel registro delle imprese della società se di nuova costituzione, o delle modifiche statutarie per le società già costituite. A decorrere da tale data, la Banca d'Italia iscrive l'istituto all'albo degli IMEL di cui all'art. 114-quater TUB, comunicando il codice identificativo.

L'albo degli istituti di moneta elettronica riporta per ciascun intermediario la tipologia di servizi che questo è autorizzato a prestare nonché, per gli IMEL che prestano anche il servizio di disposizione di ordini di pagamento ovvero di informazione sui conti, anche i dati identificativi della polizza assicurativa o della analoga garanzia richiesta.

Una volta iscritto all'albo, l'IMEL è tenuto a:

L'intermediario viene assegnato all'unità della Banca d'Italia competente per la supervisione secondo i criteri organizzativi pubblicati sul sito ed è sottoposto ai poteri di vigilanza previsti dalle disposizioni.

Qualora l'IMEL presti servizi di pagamento attraverso la detenzione di conti accessibili online e opti per l'adozione di un'interfaccia dedicata per l'accesso delle terze parti (Third Party Providers o TPP), può chiedere alla Banca d'Italia l'esenzione dalla realizzazione di un'interfaccia di emergenza (cd. soluzione di fall-back) in linea con quanto previsto dal Regolamento delegato (UE) n. 389/2018. L'istanza, se non presentata in fase di autorizzazione, va predisposta seguendo le apposite istruzioni pubblicate sul sito

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