Intermediari finanziari ex art. 106 TUB

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Attività esercitata

Gli intermediari finanziari iscritti nell'albo ex art. 106 TUB sono soggetti, diversi dalle banche, che esercitano in via professionale, nei confronti del pubblico, le seguenti attività:

  • concessione dei finanziamenti sotto qualsiasi forma; per il contenuto dell'attività e le circostanze in cui ricorre l'esercizio nei confronti del pubblico si rinvia al D.M. n. 53/2015;
  • riscossione dei crediti ceduti e servizi di cassa e pagamento ai sensi della L. n. 130/1999 in materia di cartolarizzazione dei crediti (c.d. servicing).

Gli intermediari possono anche:

  • emettere moneta elettronica e prestare servizi di pagamento, se autorizzati e iscritti nel relativo albo;
  • prestare solo servizi di pagamento, se autorizzati e iscritti nel relativo albo;
  • prestare servizi di investimento, nei casi e alle condizioni previste dalla Banca d'Italia ai sensi del TUF;
  • effettuare le altre attività previste da norme di legge, a condizione che siano svolte in via subordinata rispetto alle attività di concessione di finanziamenti, come per esempio:
    • la promozione e conclusione di contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma e alla prestazione di servizi di pagamento;
    • l'erogazione di finanziamenti agevolati e la gestione di fondi pubblici;
    • l'intermediazione assicurativa e riassicurativa previa iscrizione negli appositi registri.

La disciplina degli intermediari finanziari non è armonizzata a livello europeo e, pertanto, fatta eccezione per l'ipotesi di soggetti controllati da banche comunitarie, non è consentito il mutuo riconoscimento in ambito UE.

Requisiti

I requisiti per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività sono:

  1. forma giuridica di società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata e cooperativa;
  2. sede legale e direzione generale situate in Italia;
  3. capitale iniziale versato almeno pari a:
    • € 2 milioni per gli intermediari che non rilasciano garanzie;
    • € 1,2 milioni per gli intermediari in forma di società cooperativa a mutualità prevalente e che non rilasciano garanzie;
    • € 3 mln per gli intermediari finanziari che esercitano, anche non in esclusiva, l'attività di rilascio di garanzie;
  4. possesso dei requisiti previsti dalla normativa per i titolari delle partecipazioni qualificate;
  5. possesso dei requisiti di idoneità previsti dalla normativa per gli esponenti aziendali;
  6. assenza, tra gli intermediari finanziari o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, di stretti legami che ostacolino l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza;
  7. oggetto sociale limitato alle sole attività riservate.

Vanno inoltre presentati documenti specifici, indicati nella Circolare della Banca d'Italia n. 288/2015, quali, tra l'altro, l'atto costitutivo, lo statuto, un programma contenente l'analisi della sostenibilità patrimoniale dell'attività iniziale e la relazione sulla struttura organizzativa.

La Banca d'Italia nega l'autorizzazione quando dalla verifica dei requisiti previsti non risulti garantita la sana e prudente gestione.

Adempimenti successivi alla autorizzazione

L'intermediario, ricevuta l'autorizzazione, inoltra alla Banca d'Italia il certificato che attesta la data di iscrizione nel registro delle imprese della società, se di nuova costituzione, o delle modifiche statutarie, per le società già costituite. A decorrere da tale data, la Banca d'Italia iscrive l'intermediario all'albo di cui all'art. 106 TUB, comunicando il codice identificativo.

Una volta iscritto all'albo, l'intermediario è tenuto a:

  • aderire a un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela previsto dall'art. 128-bis TUB;
  • comunicare alla Banca d'Italia l'avvio della propria operatività entro 12 mesi dall'iscrizione;
  • comunicare alla Banca d'Italia ogni variazione delle informazioni contenute nell'albo, entro il termine di 10 giorni dal deposito per l'iscrizione nel registro delle imprese delle modifiche stesse.

L'intermediario viene assegnato all'unità della Banca d'Italia competente per la supervisione secondo i criteri organizzativi pubblicati sul sito ed è sottoposto ai poteri di vigilanza previsti dalle disposizioni.

Normativa - Antiriciclaggio

Faq

Con le FAQ la Banca d'Italia vuole favorire la trasparenza con riguardo ai procedimenti in fase di accesso al mercato bancario e finanziario italiano. In questa sezione si trovano le FAQ relative alle istanze degli intermediari finanziari ex art.106 TUB; i chiarimenti sul procedimento amministrativo sono reperibili nella sezione dedicata.