Organizzazione della Vigilanza

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La Banca d'Italia svolge l'attività di vigilanza a livello centrale mediante le strutture del Dipartimento Vigilanza bancaria e finanziaria e a livello territoriale mediante le Filiali.

L'organizzazione della Vigilanza è integrata nel Meccanismo di vigilanza unico (o Single Supervisory Mechanism) a partire dal 4 novembre 2014.

Le Filiali svolgono l'attività di vigilanza su gruppi e intermediari bancari e finanziari attivi in ambito prevalentemente locale (vedi Filiali della Banca d'Italia competenti per l'attività di vigilanza: giurisdizione territoriale). Per le finalità di tutela della clientela, l'azione di vigilanza è svolta a livello centrale dalle strutture del Dipartimento Tutela della clientela ed educazione finanziaria, mentre alle Filiali sono attribuiti compiti in materia di educazione finanziaria, ricorsi all'Arbitro Bancario Finanziario ed esposti.

L'individuazione delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi e delle fasi procedimentali di competenza della Banca d'Italia relativi all'esercizio delle funzioni di vigilanza in materia bancaria e finanziaria è stata disciplinata con Regolamento del 25 giugno 2008 e s.m.i.. Il Regolamento della Banca d'Italia e della UIF del 21 luglio 2021, vigente dal 9 agosto 2021, ridefinisce la materia e abroga la precedente disciplina.

Disciplina dei procedimenti amministrativi e delle fasi procedimentali di competenza della Banca d'Italia

L'attività di vigilanza svolta dalla Banca d'Italia segue le forme del procedimento amministrativo, nel rispetto delle disposizioni legislative applicabili, in particolare le leggi n. 241 del 1990 e n. 262 del 2005 e s.m.i.. Con il Regolamento del 21 luglio 2021 la Banca d'Italia ha individuato, ai sensi degli articoli 2 e 4 della richiamata legge 241, i termini e le unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi e delle fasi procedimentali di tutte le funzioni della Banca, inclusa la Vigilanza in materia bancaria e finanziaria.

Il Regolamento del 21 luglio 2021 ha aggiornato:

  • i termini e le unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi previsti dalle disposizioni della Banca;
  • le deleghe rilasciate, ai sensi dell'art. 22, 5° comma dello Statuto della Banca, dal Direttorio ai responsabili dei Dipartimenti, dei Servizi e delle Filiali per l'adozione degli atti e dei provvedimenti amministrativi di propria competenza.

Ai procedimenti e fasi in corso alla data dell'entrata in vigore del Regolamento continuano ad applicarsi la previgente disciplina, ivi inclusi i termini procedimentali, e le preesistenti deleghe del Direttorio (cfr. Disciplina previgente).

I procedimenti e le fasi procedimentali di competenza del Dipartimento Vigilanza bancaria e finanziaria sono riportati nell'Elenco 1a e nell'Elenco 1b allegati al Regolamento.

L'Elenco 1a definisce i criteri di individuazione delle unità organizzative responsabili e stabilisce - per ciascun procedimento e fase procedimentale, fatta eccezione per le procedure comuni del Meccanismo di vigilanza unico previste dal Regolamento UE n. 1024/2013 e dal Regolamento UE n. 468/2014 - la Struttura competente, i termini, i possibili destinatari, le fonti normative di riferimento e le eventuali deleghe del Direttorio. Le unità organizzative responsabili sono individuate di regola seguendo un criterio di competenza per soggetto, tramite rinvio alla sezione Albi ed elenchi di vigilanza. In alcuni casi, le unità organizzative sono invece individuate secondo un criterio di competenza per materia.

L'Elenco 1b, strutturato similmente all'Elenco 1a, riporta le fasi procedimentali di competenza del Dipartimento nell'ambito delle procedure comuni del Meccanismo di vigilanza unico. A tali fasi procedimentali si applica quanto previsto dal Regolamento del 21 luglio 2021 in quanto compatibile (cfr. art. 16).

Quando i procedimenti e le fasi procedimentali sono espressamente richiamati nelle disposizioni di vigilanza della Banca, gli Elenchi citano anche il relativo atto.

La Banca d'Italia aggiorna periodicamente le proprie disposizioni di vigilanza per assicurarne la corrispondenza con gli Elenchi.