Attività esercitata
Le società fiduciarie previste dalla Legge n. 1966/1939 svolgono l'attività di custodia e amministrazione dei beni affidati dai fiducianti sulla base di un mandato fiduciario, realizzando, nel caso agiscano in nome proprio e per conto del cliente, la separazione fra proprietà sostanziale, in capo al fiduciante, e intestazione, in capo alla società fiduciaria.
Per svolgere tale attività è richiesta l'autorizzazione del Ministero dello Sviluppo Economico, rilasciata previa verifica dei requisiti richiesti dal D.M. 16.1.1995.
Requisiti
Sono tenute a richiedere alla Banca d'Italia l'autorizzazione per l'iscrizione nella sezione separata dell'albo ex art. 106 TUB le società che sono controllate direttamente o indirettamente da una banca o da un intermediario finanziario o che hanno la forma di società per azioni e un capitale versato non inferiore al doppio di quello richiesto per le società per azioni (€ 100 mila).
I requisiti per il rilascio dell'autorizzazione sono:
- forma giuridica di società di capitali per le fiduciarie sottoposte a controllo di una banca o di un intermediario finanziario ovvero della forma di società per azioni per le altre società fiduciarie;
- sede legale e direzione generale in Italia;
- capitale versato di ammontare non inferiore al doppio di quello richiesto dall'art. 2327 Codice Civile per le fiduciarie non sottoposte a controllo di una banca o di un intermediario finanziario;
- l'autorizzazione del Ministero dello Sviluppo economico ai sensi del D.M. 16.1.1995;
- possesso dei requisiti previsti dalla normativa per i titolari delle partecipazioni qualificate;
- possesso dei requisiti di idoneità previsti dalla normativa per gli esponenti aziendali;
- assenza, tra le società fiduciarie o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, di stretti legami che ostacolino l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza;
- oggetto sociale limitato alle sole attività previste dalla Legge n. 1966/1939 e dal D.M. 16.1.1995.
Vanno inoltre presentati documenti specifici, indicati nella Circolare della Banca d'Italia n. 288/2015, quali, tra l'altro, atto costitutivo, statuto, programma di attività e relazione concernente l'attività esercitata e la struttura organizzativa.
La Banca d'Italia nega l'autorizzazione quando dalla valutazione delle condizioni previste non risultino garantite le condizioni per assicurare un efficace presidio dei rischi in materia di antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo ai sensi del D. Lgs. n. 231/2007.
Adempimenti successivi all'autorizzazione
La Banca d'Italia, quando rilascia l'autorizzazione, iscrive la società nella sezione separata dell'albo di cui all'art. 106 TUB, comunicando il codice identificativo.
Nell'adottare il provvedimento può fornire indicazioni alla società fiduciaria affinché siano garantiti l'esistenza di una governance efficace, di una robusta organizzazione amministrativa, di un adeguato presidio dei rischi derivanti dal mancato rispetto della disciplina dell'antiriciclaggio e del contrasto al finanziamento del terrorismo, il soddisfacimento delle esigenze informative di vigilanza.
Una volta iscritte nella sezione separata dell'albo ex art. 106 TUB, le fiduciarie sono sottoposte alla vigilanza della Banca d'Italia con la finalità di assicurare il rispetto delle disposizioni in materia di antiriciclaggio di cui al D. Lgs. n. 231/2007. L'intermediario viene assegnato all'ufficio della Banca d'Italia competente per la supervisione secondo i criteri organizzativi pubblicati sul sito.
La società iscritta è tenuta a comunicare alla Banca d'Italia ogni variazione delle informazioni contenute nell'albo, entro il termine di 10 giorni dal deposito per l'iscrizione nel registro delle imprese delle modifiche stesse.
Resta fermo quanto previsto dalle norme previste dal D.M. 16.1.1995 in materia di autorizzazione all'esercizio delle attività riservate alle società fiduciarie e di esercizio dei poteri di vigilanza sulle stesse da parte del Ministero dello Sviluppo Economico.
Normativa - generale
- Testo Unico Bancario - TUBpdf 4.5 MB Data Pubblicazione::29 luglio 2022
- Testo Unico della Finanza (link esterno)
- L. n. 1966/1939 (link esterno)
- D.M. 16.1.1995 (link esterno)
- Circolare n. 288 del 3 aprile 2015Disposizioni di vigilanza per gli intermediari finanziari
Normativa - Assetti proprietari
- Disposizioni della Banca d'Italia in materia di assetti proprietari di banche e altri intermediari
- Disposizioni sulle informazioni e i documenti da trasmettere alla Banca d'Italianell'istanza di autorizzazione all'acquisto di una partecipazione qualificata
- Requisiti dei potenziali acquirenti - Modulo per la presentazione delle dichiarazioni sostitutivepdf 316.5 KB Data Pubblicazione::29 marzo 2022
Normativa - Esponenti aziendali
- D.M. n. 169/2020 (link esterno)
- Disposizioni sulla procedura di valutazione dell'idoneità degli esponenti di banche, intermediari finanziari,istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento e sistemi di garanzia dei depositanti
Normativa - Antiriciclaggio
- D. Lgs. n. 231/2007 (link esterno)
- Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni in materia antiriciclaggiovolti a prevenire l'utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo
Faq
Con le FAQ la Banca d'Italia vuole favorire la trasparenza con riguardo ai procedimenti in fase di accesso al mercato bancario e finanziario italiano. In questa sezione si trovano le FAQ relative alle società fiduciarie; i chiarimenti sul procedimento amministrativo sono reperibili nella sezione dedicata.