FAQ - Società fiduciarie

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Qual è il regime di vigilanza per le società fiduciarie iscritte nella sezione separata dell'albo ex art. 106 TUB?

La Banca d'Italia esercita nei confronti delle società fiduciarie iscritte nella sezione separata dell'albo ex art. 106 TUB i poteri di vigilanza previsti dal Testo Unico Bancario al fine di assicurare il rispetto delle disposizioni contenute nel D. Lgs. n. 231/ 2007; il quadro regolamentare vigente non prevede presidi prudenziali di natura patrimoniale a fronte dei rischi. Le medesime società rimangono comunque sottoposte a vigilanza del Ministero per lo Sviluppo Economico relativamente all'attività propria.

L'azione di controllo della Banca d'Italia è svolta attraverso analisi e interventi finalizzati a individuare tempestivamente segnali di potenziali anomalie negli assetti tecnico-organizzativi e a sollecitarne la rimozione mediante appropriate misure correttive. Sono previsti controlli documentali - basati sulla raccolta, l'elaborazione e l'analisi sistematica di un complesso di informazioni di natura statistica, contabile e amministrativa - e controlli ispettivi presso gli intermediari, diretti a verificare qualità e correttezza dei dati trasmessi e ad approfondire la conoscenza di aspetti organizzativi e gestionali. L'attività ispettiva è graduata in funzione di caratteristiche, dimensioni e complessità dell'intermediario controllato ed è focalizzata sui rischi rilevanti, sulla governance e i controlli interni.

La Banca d'Italia e il Ministero dello Sviluppo Economico si danno reciproca comunicazione dei provvedimenti adottati ai fini dell'adozione dei provvedimenti di rispettiva competenza.

Quando va presentata l'istanza di autorizzazione per l'iscrizione nella sezione separata dell'albo ex art. 106 TUB.?

L'istanza di autorizzazione, completa della documentazione richiesta, va presentata alla Banca d'Italia entro 60 giorni dal momento in cui risultano soddisfatti i requisiti previsti dalla legge.

Esiste un form per la presentazione dell'istanza?

L'istanza ha forma libera: nella Circolare della Banca d'Italia n. 288/2015 sono indicati i documenti da allegare e sono proposti gli schemi di relazione concernente l'attività esercitata e di relazione sulla struttura organizzativa.

Quali sono i documenti da allegare all'istanza?

Le informazioni e i documenti da trasmettere con l'istanza di autorizzazione sono indicati nella Circolare della Banca d'Italia n. 288/2015 e sono, di norma, i seguenti:

  • atto costitutivo e statuto;
  • copia dell'autorizzazione rilasciata dal Ministero dello Sviluppo economico;
  • relazione concernente l'attività esercitata e la struttura organizzativa;
  • elenco dei partecipanti diretti e indiretti al capitale, con l'indicazione delle azioni possedute; per le partecipazioni indirette, il soggetto per il cui tramite la partecipazione è detenuta;
  • documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti in capo ai partecipanti qualificati diretti e indiretti;
  • mappa del gruppo di appartenenza;
  • documentazione attestante il possesso dei requisiti di idoneità degli esponenti aziendali;

In base alla situazione concreta dell'intermediario può essere necessario produrre ulteriore documentazione utile a supportare le valutazioni istruttorie.

La documentazione indicata alle lett. e) e g), deve avere data non anteriore ai 6 mesi da quella di presentazione della domanda di autorizzazione.

Nello statuto cosa deve indicare la clausola relativa all'oggetto sociale?

La clausola relativa all'oggetto sociale deve contenere l'indicazione delle sole attività previste dalla L. n. 1966/1939 e dal D.M. 16.1.1995. Eventuali riferimenti ad attività finanziarie non esercitate o che non si intende esercitare nell'arco temporale considerato nel programma di attività andranno eliminati.

Cosa valuta la Banca d'Italia in relazione all'assetto proprietario di una società fiduciaria?

La Banca d'Italia, al fine di garantire il rispetto della normativa in materia di antiriciclaggio e di contrasto al finanziamento del terrorismo, valuta la qualità del partecipante qualificato, tenendo conto del probabile grado d'influenza del candidato medesimo sulla società fiduciaria.

La valutazione è condotta sulla base dei criteri indicati nel Provvedimento della Banca d'Italia del 26.7.2022 e in particolare:

  • la reputazione del partecipante, ivi compreso il possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 25 TUB, la correttezza e la competenza professionale del partecipante;
  • la professionalità e onorabilità e la correttezza e competenza professionale di coloro che svolgeranno funzioni di amministrazione e direzione nella società fiduciaria;
  • la capacità dell'intermediario di rispettare le disposizioni in materia antiriciclaggio;
  • l'assenza di motivi ragionevoli per sospettare che, in relazione alla operazione di acquisto della partecipazione, sia in corso o abbia avuto luogo un'operazione o un tentativo di riciclaggio di proventi di attività illecite o di finanziamento del terrorismo o che l'operazione potrebbe aumentarne il rischio.

La valutazione non dà luogo ad una decisione distinta in materia di partecipazioni qualificate e neppure segue gli aspetti procedurali previsti dalla normativa di riferimento, ma confluisce nell'istruttoria sulla autorizzazione per l'accesso al mercato.

I partecipanti devono presentare la documentazione elencata nel Provvedimento della Banca d'Italia del 26.10.2021 che sia pertinente esclusivamente a tali criteri.

Cosa valuta la Banca d'Italia in relazione all'assetto di governance agli esponenti aziendali di un intermediario?

La Banca d'Italia valuta la struttura di governance dell'intermediario per verificare che essa sia in grado di assicurare il governo dei rischi cui l'intermediario sarà esposto, sia coerente con l'attività e le dimensioni prospettate, sia chiara nell'allocazione dei compiti tra i diversi organi aziendali e nei rapporti con gli azionisti.

Con riferimento agli esponenti aziendali, viene valutata l'idoneità allo svolgimento dell'incarico dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo (cd. fit and proper); l'idoneità costituisce, infatti, un presidio fondamentale per assicurare un governo societario improntato a criteri di sana e prudente gestione.

La disciplina dei requisiti di idoneità è contenuta nell'art. 26 TUB e nel D.M. n. 169/2020.

La responsabilità di individuare esponenti idonei fa capo all'intermediario; questo deve anche garantire che i requisiti e i criteri siano rispettati non solo al momento della nomina dell'esponente, ma per tutta la durata dell'incarico.

Cosa deve indicare la relazione sull'attività esercitata dalla società fiduciaria?

Il contenuto della relazione è indicato nella Circolare della Banca d'Italia n. 285/2015 e include:

  1. le attività, tra quelle previste dalla Legge n. 1966/1939 e dal D.M. 16.1.1995, che la società intende svolgere;
  2. la previsione, riferita ad un arco temporale di un triennio, dell'andamento delle masse fiduciarie;
  3. i bilanci degli ultimi tre esercizi o, se la società è stata costituita più recentemente, degli esercizi per i quali è disponibile;
  4. l'andamento delle masse fiduciarie nel triennio precedente o, se la società è stata autorizzata dal Ministero dello Sviluppo economico più recentemente, l'andamento delle masse a partire dall'autorizzazione ministeriale.

Nell'ambito del procedimento di autorizzazione la Banca d'Italia può disporre specifiche verifiche nei confronti della società istante?

La Banca d'Italia può disporre una verifica in ordine alla funzionalità complessiva della struttura aziendale nonché all'esistenza e all'ammontare del patrimonio della società istante. A tal fine, la Banca d'Italia può disporre l'accesso di propri ispettori oppure richiedere una perizia a soggetti terzi. Con riferimento al tipo di attività svolto dalla società, è anche possibile indicare ulteriori aspetti che devono formare oggetto della perizia e di cui deve essere dato conto nella relazione.

Cosa verifica la Banca d'Italia ai fini del rilascio dell'autorizzazione ad una società fiduciaria?

L'autorizzazione all'iscrizione nell'albo della Banca d'Italia è subordinata alla verifica delle condizioni previste dall'art. 199 TUF nonché dell'esistenza di requisiti di governo societario e organizzativi idonei ad assicurare il rispetto della normativa in materia di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo (D. Lgs. n. 231/2007). Ai fini delle valutazioni che precedono, la Banca d'Italia si avvale anche dei riferimenti aggiornati forniti dal Ministero dello Sviluppo economico.

Una società fiduciaria può essere a capo di un gruppo finanziario?

Capogruppo di un gruppo finanziario può essere un intermediario finanziario ovvero una società finanziaria che controlla direttamente o indirettamente le altre società che appartengono al gruppo. Un gruppo finanziario è composto da uno o più intermediari finanziari, da banche extracomunitarie, da società finanziarie e da società strumentali controllate ed è sottoposto a vigilanza su base consolidata.

Le società fiduciarie non possono assumere la qualifica di capogruppo.

La Banca d'Italia può negare ad una società fiduciaria l'autorizzazione per l'iscrizione nella sezione separata dell'albo degli intermediari finanziari ex art. 106 TUB?

Sì, la Banca d'Italia nega l'autorizzazione quando dalla valutazione delle condizioni sopra indicate non risultino garantite le condizioni per assicurare un efficace presidio dei rischi in materia di antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo ai sensi del D. Lgs. 231/2007.

In caso di diniego, la società è tenuta ad effettuare le modifiche necessarie per rientrare sotto i requisiti.

Il diniego di autorizzazione è comunicato al Ministero dello Sviluppo Economico.

Quando la Banca d'Italia procede alla cancellazione di una società fiduciaria dalla sezione separata dell'albo ex art. 106 TUB?

La Banca d'Italia procede alla cancellazione nei casi in cui sia revocata alla società fiduciaria l'autorizzazione del Ministero dello Sviluppo economico o sia revocata la propria autorizzazione nonché a seguito della dichiarazione di decadenza dell'autorizzazione medesima.

La Banca d'Italia procede altresì alla cancellazione nelle ipotesi di scioglimento volontario ovvero di modifica dell'oggetto sociale. In tali casi, l'istanza di cancellazione è inoltrata alla Banca d'Italia a cura dei liquidatori ovvero della società interessata entro il termine di 10 giorni dall'iscrizione delle relative delibere nel registro delle imprese.

A quali condizioni si verifica la decadenza dall'autorizzazione di una società fiduciaria?

La società fiduciaria decade dall'autorizzazione rilasciata se:

  • vi rinuncia espressamente entro 12 mesi dal rilascio della stessa;
  • non ha iniziato a operare entro 12 mesi dal rilascio dell'autorizzazione.

In presenza di giustificati motivi, su richiesta dell'intermediario interessato presentata almeno 60 giorni prima della scadenza del termine, può essere consentito un limitato periodo di proroga, di norma non superiore a 6 mesi.

Intervenuta la decadenza, la Banca d'Italia, senza ulteriori formalità, cancella l'intermediario dal relativo albo.

La decadenza comporta il venir meno delle condizioni che comportano l'obbligo di iscrizione nella sezione separata dell'albo ex art. 106 TUB.

A quali condizioni si verifica la revoca dell'autorizzazione?

Fermi restando i casi di revoca consentiti dall'ordinamento, la Banca d'Italia revoca l'autorizzazione a una società fiduciaria e la cancella dall'albo qualora accerti che l'intermediario non abbia svolto l'attività finanziaria per un periodo continuativo superiore a 18 mesi.

La decadenza dell'autorizzazione da parte della Banca d'Italia comporta il venir meno delle condizioni che comportano l'obbligo di iscrizione nella sezione separata dell'albo ex art. 106 TUB.