Agenzie di prestito su pegno

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Attività esercitata

Le agenzie di prestito su pegno di cui all'art. 115 del R.D. n. 773/1931 erogano finanziamenti a breve termine a persone fisiche a fronte della costituzione a garanzia del diritto di pegno su determinati beni mobili, stimati da un perito secondo il loro valore commerciale.

Come previsto dall'art. 13 della Legge n. 745/1938, la durata di un prestito su pegno non può essere inferiore a 3 mesi, né superiore a 12 mesi.

Requisiti

Le agenzie di prestito su pegno sono intermediari finanziari e, in quanto tali, per poter operare devono essere iscritte nell'albo ex art. 106 TUB. Tuttavia, tenuto conto della specificità del loro business, le Disposizioni di vigilanza prevedono alcune deroghe rispetto a quanto richiesto agli altri intermediari presenti nell'albo (per esempio, il requisito di capitale minimo).

I requisiti per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività sono:

  • forma giuridica di società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata e cooperativa;
  • sede legale e direzione generale situate in Italia;
  • capitale iniziale versato almeno pari a € 600 mila;
  • possesso dei requisiti previsti dalla normativa per i titolari delle partecipazioni qualificate;
  • possesso dei requisiti di idoneità previsti dalla normativa per gli esponenti aziendali;
  • assenza, tra gli intermediari finanziari o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, di stretti legami che ostacolino l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza;
  • oggetto sociale limitato all'esercizio dell'attività di erogazione dei finanziamenti nella forma tecnica del prestito su pegno.

Vanno inoltre presentati documenti specifici, indicati nella Circolare della Banca d'Italia n. 288/2015, quali, tra l'altro, l'atto costitutivo, lo statuto, il programma concernente la sostenibilità dell'attività iniziale e la relazione sulla struttura organizzativa.

La Banca d'Italia nega l'autorizzazione quando dalla verifica dei requisiti sopra indicati non risulti garantita la sana e prudente gestione.

Adempimenti successivi all'autorizzazione

L'agenzia di prestito su pegno, ricevuta l'autorizzazione, inoltra alla Banca d'Italia il certificato che attesta la data di iscrizione nel registro delle imprese della società, se di nuova costituzione, o delle modifiche statutarie, per le società già costituite. A decorrere da tale data, la Banca d'Italia iscrive l'intermediario all'albo di cui all'art. 106 TUB, comunicando il codice identificativo.

Una volta iscritta all'albo, l'agenzia di prestito su pegno è tenuta a:

  • aderire a un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela previsto dall'art. 128-bis TUB;
  • comunicare alla Banca d'Italia l'avvio della propria operatività entro 12 mesi dall'iscrizione;
  • comunicare alla Banca d'Italia ogni variazione delle informazioni contenute nell'albo, entro il termine di 10 giorni dal deposito per l'iscrizione nel registro delle imprese delle modifiche stesse.

L'intermediario viene assegnato all'unità della Banca d'Italia competente per la supervisione secondo i criteri organizzativi pubblicati sul sito ed è sottoposto ai poteri di vigilanza previsti dalle disposizioni.

Normativa - Attività finanziarie

Normativa - Antiriciclaggio

FAQ

Con le FAQ la Banca d'Italia vuole favorire la trasparenza con riguardo ai procedimenti in fase di accesso al mercato bancario e finanziario italiano. In questa sezione si trovano le FAQ relative alle istanze delle agenzie di prestito su pegno; i chiarimenti sul procedimento amministrativo sono reperibili nella sezione dedicata.