FAQ - Agenzie di prestito su pegno

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Qual è il regime di vigilanza per le agenzie di prestito su pegno iscritte nell'albo ex art. 106 TUB?

Le agenzie di prestito su pegno iscritte nell’albo ex art. 106 TUB sono sottoposte a un regime di vigilanza finalizzato a perseguire obiettivi di stabilità finanziaria e di salvaguardia della sana e prudente gestione, declinato secondo il principio di proporzionalità per tener conto della complessità operativa, dimensionale e organizzativa degli operatori nonché della natura dell'attività svolta. Tenuto conto di ciò, la Banca d’Italia ha escluso l’applicazione di alcune disposizioni del Titolo V TUB, come previsto al Titolo VII della Circolare 288/2015.

I controlli sono esercitati dalla Banca d'Italia nel rispetto della natura imprenditoriale dei soggetti vigilati, i quali determinano in autonomia strategie, modelli organizzativi e politiche di investimento nell'ambito di un sistema di regole generali di natura prudenziale.

L'azione di controllo della Banca d'Italia è svolta attraverso analisi e interventi finalizzati a individuare tempestivamente segnali di potenziali anomalie negli assetti tecnico-organizzativi e a sollecitarne la rimozione mediante appropriate misure correttive. Sono previsti controlli documentali - basati sulla raccolta, l'elaborazione e l'analisi sistematica di un complesso di informazioni di natura statistica, contabile e amministrativa - e controlli ispettivi presso gli intermediari, diretti a verificare qualità e correttezza dei dati trasmessi e ad approfondire la conoscenza di aspetti organizzativi e gestionali. L'attività ispettiva è graduata in funzione di caratteristiche, dimensioni e complessità dell'intermediario controllato ed è focalizzata sui rischi rilevanti, sulla governance e i controlli interni.

Il controllo riguarda tutti gli aspetti dell’operatività e si focalizza sulla coerenza degli assetti organizzativi, sulla qualità della gestione e del controllo dei rischi, sull'adeguatezza del patrimonio a fronteggiare eventuali perdite, sulla trasparenza e sulla correttezza nei confronti della clientela.

Esiste un form per la presentazione dell'istanza?

L’istanza ha forma libera: nella Circolare della Banca d’Italia n. 288/2015 sono indicati i documenti da allegare e sono proposti gli schemi di programma di attività e di relazione sulla struttura organizzativa.

Quali sono i documenti da allegare all'istanza?

Le informazioni e i documenti da trasmettere con l’istanza di autorizzazione sono indicati nella Circolare della Banca d’Italia n. 288/2015 e sono, di norma, i seguenti:

  • atto costitutivo e statuto;
  • programma di attività e relazione sulla struttura organizzativa;
  • elenco dei partecipanti diretti e indiretti al capitale, con l'indicazione delle azioni possedute; per le partecipazioni indirette, il soggetto per il cui tramite la partecipazione è detenuta;
  • documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti in capo ai partecipanti qualificati diretti e indiretti;
  • mappa del gruppo di appartenenza;
  • attestazione del versamento del capitale nella misura minima prevista dalle disposizioni applicabili rilasciata dalla direzione generale della banca presso la quale il versamento è stato effettuato;
  • informazioni circa la provenienza dei fondi;
  • documentazione attestante il possesso dei requisiti di idoneità degli esponenti aziendali nonché l’insussistenza dell’incompatibilità di cui all’articolo 36 del D.L. n. 201/2011 (c.d. divieto di interlocking).

In base alla situazione concreta e al modello di business scelto dall’intermediario può essere necessario produrre ulteriore documentazione utile a supportare le valutazioni istruttorie (per es. la perizia redatta in caso di conferimenti in natura).

La documentazione indicata alle lett. d), g) e h) deve avere data non anteriore ai 6 mesi da quella di presentazione della domanda di autorizzazione.

Nello statuto cosa deve indicare la clausola relativa all'oggetto sociale?

La clausola relativa all’oggetto sociale deve contenere l’indicazione dell’effettiva attività svolta dall’intermediario. Eventuali riferimenti ad attività finanziarie non esercitate o che non si intende esercitare nell’arco temporale considerato nel programma di attività andranno eliminati.

Le agenzie di prestito su pegno possono esercitare attività strumentali o connesse?

Sì, alle agenzie di prestito su pegno si applica la disciplina prevista per gli intermediari finanziari, con talune eccezioni:

  • non possono svolgere, neppure in via accessoria e/o strumentale, l’attività di leasing operativo;
  • non possono assumere partecipazioni in altre imprese, finanziarie e non finanziarie.

Le agenzie di prestito su pegno possono acquisire immobili di proprietà ad uso strumentale?

Sì, qualora si tratti di immobili che rivestono carattere ausiliario all'esercizio dell'attività finanziaria. A titolo esemplificativo, si considerano strumentali gli immobili destinati, in tutto o in parte, all'esercizio dell'attività istituzionale, ad essere affittati ai dipendenti, nonché gli immobili per recupero crediti e ogni altro immobile acquisito ai fini del perseguimento dell'oggetto sociale della società acquirente o di altre componenti del gruppo di appartenenza.

Cosa valuta la Banca d'Italia in relazione all'assetto proprietario di un'agenzia di prestito su pegno?

Nella valutazione delle iniziative di costituzione la Banca d’Italia presta particolare attenzione ai profili della solidità finanziaria e della qualità dei partecipanti al fine di assicurare l’adeguata capacità di fronteggiare i rischi della fase di avvio dell’attività e, in caso di crisi, di minimizzare i costi connessi alla dispersione di valore aziendale.

A questo fine, la Banca d'Italia valuta la qualità dei titolari di partecipazioni qualificate al capitale dell'intermediario (cioè coloro che detengano almeno il 10% delle azioni o dei diritti di voto ovvero sono in grado di esercitare una influenza notevole) e la solidità finanziaria del progetto sulla base dei seguenti criteri: la reputazione del partecipante qualificato; l'onorabilità, la correttezza, la professionalità e la competenza di coloro che, a seguito dell'acquisizione, svolgeranno funzioni di amministrazione e direzione nell'intermediario; la solidità finanziaria del partecipante qualificato; la capacità dell'intermediario di rispettare a seguito dell'acquisizione della partecipazione le disposizioni che ne regolano l'attività; l'idoneità della struttura del gruppo del partecipante qualificato a consentire l'esercizio efficace della vigilanza; la mancanza di un fondato sospetto che l'acquisizione sia connessa ad operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Le valutazioni sono condotte in linea con le previsioni dell'art. 19 TUB e del Provvedimento della Banca d'Italia del 26.7.2022.

La valutazione dell'assetto proprietario non dà luogo ad una decisione distinta in materia di partecipazioni qualificate e neppure segue gli aspetti procedurali previsti dalla normativa di riferimento, ma confluisce nell'istruttoria sulla autorizzazione per l'accesso al mercato.

La verifica è effettuata sulla base delle informazioni e dei documenti prodotti ai sensi del Provvedimento della Banca d'Italia del 26.10.2021.

Cosa valuta la Banca d'Italia in relazione all'assetto di governance agli esponenti aziendali di un'agenzia di prestito su pegno?

La Banca d'Italia valuta la struttura di governance dell’intermediario per verificare che essa sia in grado di assicurare il governo dei rischi cui l'intermediario sarà esposto, sia coerente con l'attività e le dimensioni prospettate, sia chiara nell'allocazione dei compiti tra i diversi organi aziendali e nei rapporti con gli azionisti.

Con riferimento agli esponenti aziendali, viene valutata l'idoneità allo svolgimento dell’incarico dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo (cd. fit and proper); l’idoneità costituisce, infatti, un presidio fondamentale per assicurare un governo societario improntato a criteri di sana e prudente gestione.

A tal fine, gli esponenti devono possedere requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza e soddisfare criteri di competenza e correttezza.

La disciplina dei requisiti di idoneità è contenuta nell'art. 26 TUB e nel D.M. n. 169/2020.

La responsabilità di individuare esponenti idonei fa capo all'intermediario, che deve anche garantire che i requisiti e i criteri siano rispettati non solo al momento della nomina dell'esponente, ma per tutta la durata dell'incarico.

Gli esponenti aziendali devono inoltre rispettare il divieto di interlocking directorship previsto dall'art. 36 del D.L. n. 201/2011.

Cosa deve indicare il programma di attività?

Il contenuto del programma di attività è indicato nella Circolare della Banca d’Italia n. 288/2015. Il documento, redatto dagli amministratori avendo riguardo alla complessità operativa, dimensionale e organizzativa dell’intermediario, nonché alla natura specifica dell’attività svolta (“principio di proporzionalità”), deve indicare:

  • le caratteristiche dell'operatività che si intende avviare e le linee di sviluppo dell’operatività;
  • la struttura tecnica e organizzativa, il sistema dei controlli interni e le caratteristiche del sistema IT;
  • i bilanci previsionali dei primi tre esercizi da cui risultino l'ammontare degli investimenti, i risultati economici attesi, e i prospetti sull’andamento dei fondi propri per i primi tre anni di attività, sia in uno scenario di base sia in uno avverso (di stress).

Quali valutazioni compie la Banca d'Italia in relazione al programma di attività?

Il programma di attività viene valutato dalla Banca d'Italia per verificare: a) che esso sia sostenibile, tenendo conto degli investimenti necessari per avviare l’attività e dei volumi operativi che l’intermediario si propone di raggiungere; b) che l'intermediario sia in grado di rispettare i requisiti patrimoniali sin dall’avvio dell’operatività.

Tenuto conto delle specificità del business delle agenzie di prestito su pegno che espone l’intermediario a rischi di tipo operativo, nel corso dell’istruttoria la Banca d’Italia presta particolare attenzione ai profili di tutela della clientela e trasparenza delle condizioni contrattuali, rispetto della normativa in materia di usura, adeguatezza dei presidi in materia antiriciclaggio e dei meccanismi di adeguata verifica della clientela, presidio dei rischi legali/reputazionali e di custodia dei beni dati in pegno.

La Banca d'Italia può richiedere agli azionisti dichiarazioni di impegno a sostenere finanziariamente la società qualora sia necessario per lo sviluppo delle attività o in caso di difficoltà.

Cosa deve indicare la relazione sulla struttura organizzativa?

La relazione sulla struttura organizzativa è redatta sulla base dello schema previsto nella Circolare della Banca d’Italia n. 288/2015 e deve indicare almeno:

  • composizione, ruolo e funzionamento degli organi aziendali;
  • composizione e ruolo dei singoli Comitati ove presenti;
  • regolamento sulla gestione dei conflitti di interesse e le politiche di remunerazione;
  • risk appetite framework;
  • regolamenti del credito e della finanza;
  • organigramma con indicazione del numero di risorse allocate presso ciascuna unità organizzativa.

Inoltre, tenuto conto della tipicità del business, occorre illustrare le soluzioni organizzative adottate per assicurare il corretto adempimento delle attività di stima dei beni ricevuti in pegno e il presidio dei rischi specifici (ivi inclusi i profili di responsabilità del perito incaricato), in linea con la normativa di settore.

Con riferimento alla descrizione del sistema dei controlli interni e di gestione dei rischi, la documentazione trasmessa dovrà indicare, per ciascuna funzione di controllo:

  • ruoli, responsabilità e linee di riporto gerarchiche;
  • competenze dei capi delle unità funzionali;
  • numero di persone allocate presso ciascuna unità;
  • piano annuale delle verifiche della funzione di internal audit.

La relazione è accompagnata dai regolamenti relativi ai principali processi aziendali (es. regolamento interno, credito).

Nell'ambito del procedimento di autorizzazione la Banca d'Italia può disporre specifiche verifiche nei confronti della società istante?

La Banca d’Italia può disporre una verifica in ordine alla funzionalità complessiva della struttura aziendale nonché all’esistenza e all’ammontare del patrimonio della società istante. A tal fine, la Banca d’Italia può disporre l’accesso di propri ispettori oppure richiedere una perizia a soggetti terzi. Con riferimento al tipo di attività svolto dalla società, è anche possibile indicare ulteriori aspetti che devono formare oggetto della perizia e di cui deve essere dato conto nella relazione.

Le società già esistenti possono presentare istanza di iscrizione nell'albo ex art. 106 TUB?

Le società già esistenti che intendono esercitare nei confronti del pubblico l’attività di agenzia di prestito su pegno adottano la delibera con la quale viene modificato l’oggetto sociale e sono apportate le altre modifiche statutarie necessarie. La domanda di autorizzazione all’attività è inviata dopo l’approvazione della delibera di modifica dell’atto costitutivo e prima che di tale atto venga effettuata l’iscrizione nel registro delle imprese.

Quando la Banca d'Italia procede alla cancellazione di un'agenzia di prestito su pegno dall'albo ex art. 106 TUB?

La Banca d'Italia procede alla cancellazione dall'albo ex art. 106 TUB nei casi in cui sia revocata l'autorizzazione nonché a seguito della dichiarazione di decadenza dell'autorizzazione medesima.

La Banca d'Italia procede altresì alla cancellazione dall'albo ex art. 106 TUB nelle ipotesi di scioglimento volontario ovvero di modifica dell'oggetto sociale. In tali casi, l'istanza di cancellazione è inoltrata alla Banca d'Italia a cura dei liquidatori ovvero della società interessata entro il termine di 10 giorni dall'iscrizione delle relative delibere nel registro delle imprese.

A quali condizioni si verifica la decadenza dall'autorizzazione?

L’agenzia di prestito su pegno decade dall’autorizzazione rilasciata se:

  • vi rinuncia espressamente entro 12 mesi dal rilascio della stessa;
  • non ha iniziato a operare entro 12 mesi dal rilascio dell’autorizzazione.

In presenza di giustificati motivi, su richiesta dell’intermediario interessato presentata almeno 60 giorni prima della scadenza del termine, può essere consentito un limitato periodo di proroga, di norma non superiore a 6 mesi.

Intervenuta la decadenza, la Banca d’Italia, senza ulteriori formalità, cancella l’agenzia si prestito su pegno dal relativo albo. La società provvede alla modifica dell’oggetto sociale.

A quali condizioni si verifica la revoca dell'autorizzazione?

Fermi restando i casi di revoca consentiti dall'ordinamento, la Banca d'Italia revoca l'autorizzazione a una agenzia di prestito su pegno e la cancella dall'albo qualora accerti che non ha svolto l'attività finanziaria per un periodo continuativo superiore a 18 mesi.

La revoca dell'autorizzazione è effettuata, in ogni caso, secondo le modalità di cui all'art. 113-ter TUB qualora l'agenzia di prestito su pegno disponga di attivi derivanti dall'esercizio dell'attività di cui all'art. 106, comma 1, TUB. Negli altri casi modifica l'oggetto sociale.