Operatori del risparmio gestito

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Attività esercitata

L'attività di gestione collettiva del risparmio si realizza tramite la gestione in via professionale di Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR) e può essere svolta da SGR (Società di Gestione del Risparmio), SICAV (Società di Investimento a Capitale Variabile) e SICAF (Società di Investimento a Capitale Fisso). Resta ferma la possibilità di delegare a terzi specifiche funzioni nei limiti previsti dall'ordinamento.

In base al TUF, le SGR sono autorizzate a:

  • gestire il patrimonio e i rischi degli OICR nonché commercializzare quote o azioni di OICR gestiti in proprio o da terzi;
  • prestare il servizio di gestione di portafogli;
  • prestare il servizio di consulenza in materia di investimenti;
  • prestare il servizio di ricezione e trasmissione di ordini, qualora autorizzate a prestare il servizio di gestione di Fondi di Investimento Alternativi (FIA).
  • istituire e gestire fondi pensione;
  • svolgere le attività connesse o strumentali e, limitatamente alle quote o azioni di Oicr gestiti, prestare il servizio accessorio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari per conto dei clienti.

Le SICAV e le SICAF sono OICR costituiti in forma societaria e prestano il servizio di gestione collettiva del risparmio e le attività previste per le SGR in relazione al patrimonio raccolto mediante l'offerta di azioni proprie; esse possono altresì svolgere le attività connesse e strumentali previste dalle disposizioni applicabili.

Una particolare forma di SICAF è rappresentata dalle Società di investimento semplice (SiS), che hanno per oggetto esclusivo l'investimento diretto del patrimonio raccolto in PMI non quotate su mercati regolamentati, che si trovano nella fase di sperimentazione, di costituzione e di avvio dell'attività.

Requisiti

I requisiti per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di gestione collettiva del risparmio sono:

  1. forma giuridica di società per azioni;
  2. sede legale e direzione generale situate in Italia;
  3. capitale iniziale versato pari almeno a € 1 milione, con le seguenti eccezioni:
    • € 500.000 nel caso di gestori di FIA chiusi riservati;
    • € 50.000 per i gestori sotto soglia che gestiscono FIA chiusi riservati;
    • pari a quanto richiesto dal codice civile per la costituzione di società per azioni per le SICAF e le SICAV che designano un gestore esterno (€ 50.000) e per le SiS;
  4. possesso dei requisiti previsti dalla normativa per i titolari delle partecipazioni qualificate;
  5. possesso dei requisiti di idoneità previsti dalla normativa per gli esponenti aziendali;
  6. la struttura del gruppo di cui è parte la società non sia tale da pregiudicare l'effettivo esercizio della vigilanza;
  7. la denominazione sociale contenga le parole "società di gestione del risparmio", "società di investimento per azioni a capitale variabile", "società di investimento per azioni a capitale fisso", ovvero "società di investimento semplice per azioni a capitale fisso", in base all'istanza;
  8. oggetto sociale che specifichi l'attività riservata di interesse.

Per le SiS, in particolare, sono previsti: i) un patrimonio netto non eccedente € 25 mln; ii) il divieto di ricorso alla leva finanziaria; iii) la stipula di un'assicurazione sulla responsabilità civile professionale adeguata ai rischi derivanti dall'attività svolta.

Vanno inoltre presentati documenti specifici, indicati nel Regolamento sulla Gestione Collettiva del Risparmio (provvedimento del 19 gennaio 2015), quali l'atto costitutivo, lo statuto, un programma di attività e la relazione sulla struttura organizzativa.

La Banca d'Italia nega l'autorizzazione alle SGR e alle SICAV e SICAF quando dalla verifica dei requisiti sopra indicati non risultino garantiti la sana e prudente gestione e il rispetto della disciplina in materia di gestione collettiva del risparmio. Per le SICAV e SICAF eterogestite, il diniego è possibile quando la situazione tecnica od organizzativa della società di gestione designata non assicuri la capacità di gestire il patrimonio nell'interesse degli investitori.

Adempimenti successivi all'autorizzazione

Con il rilascio dell'autorizzazione, la Banca d'Italia iscrive la SGR nelle apposite sezioni dell'albo previsto dall'art. 35, comma 1, TUF, salvo che non siano richiesti specifici adempimenti successivi alla autorizzazione, e comunica il codice identificativo.

Per le SICAV e SICAF, non ancora costitute all'atto di presentazione dell'istanza, i soci promotori, ricevuta l'autorizzazione, procedono alla loro costituzione entro i successivi 30 giorni e ne danno comunicazione alla Banca d'Italia; trasmettono, inoltre, la documentazione attestante le verifiche effettuate in merito ai requisiti degli esponenti aziendali. La Banca d'Italia, verificate la completezza e la correttezza della documentazione trasmessa, iscrive l'intermediario nell'apposito albo e comunica il codice identificativo. La mancata costituzione della società o il mancato versamento del capitale iniziale sottoscritto entro il previsto termine di 30 giorni comportano la decadenza dell'autorizzazione.

Una volta iscritto all'albo, l'intermediario viene assegnato all'unità della Banca d'Italia responsabile della supervisione secondo i criteri organizzativi pubblicati sul sito ed è sottoposto alla vigilanza della Banca d'Italia per i profili di contenimento del rischio, stabilità e sana e prudente gestione, e della Consob per la trasparenza e la correttezza dei comportamenti.

Normativa - Antiriciclaggio

Faq

Con la lista di FAQ che segue la Banca d'Italia vuole favorire la trasparenza con riguardo ai procedimenti in fase di accesso al mercato bancario e finanziario italiano. In questa sezione si trovano le FAQ relative alle istanze degli operatori del risparmio gestito; i chiarimenti sul procedimento amministrativo sono reperibili nella sezione dedicata.