A quale tipo di vigilanza sono sottoposti gli operatori che prestano il servizio di gestione collettiva del risparmio?
La vigilanza sugli operatori che prestano il servizio di gestione collettiva del risparmio è effettuata da Banca d'Italia e CONSOB, nell'ambito delle rispettive competenze. I profili di contenimento del rischio, stabilità e sana e prudente gestione sono di competenza della Banca d'Italia; i profili di trasparenza e di correttezza dei comportamenti degli intermediari sono di competenza della Consob.
I controlli sono esercitati nel rispetto della natura imprenditoriale dei soggetti vigilati, i quali determinano in autonomia strategie, modelli organizzativi e politiche di investimento nell'ambito di un sistema di regole generali di natura prudenziale.
L'azione di controllo della Banca d'Italia è svolta attraverso analisi e interventi finalizzati a individuare tempestivamente segnali di potenziali anomalie negli assetti tecnico-organizzativi e a sollecitarne la rimozione mediante appropriate misure correttive. Sono previsti controlli documentali - basati sulla raccolta, l'elaborazione e l'analisi sistematica di un complesso di informazioni di natura statistica, contabile e amministrativa - e controlli ispettivi presso gli intermediari, diretti a verificare qualità e correttezza dei dati trasmessi e ad approfondire la conoscenza di aspetti organizzativi e gestionali. L'attività ispettiva è graduata in funzione di caratteristiche, dimensioni e complessità dell'intermediario controllato ed è focalizzata sui rischi rilevanti, sulla governance e i controlli interni.
Il controllo riguarda tutti gli aspetti dell'operatività e si focalizza sulla coerenza degli assetti organizzativi, sulla qualità della gestione e del controllo dei rischi, sull'adeguatezza del patrimonio a fronteggiare eventuali perdite, sulla trasparenza e sulla correttezza nei confronti della clientela.
Esiste un form per la presentazione dell'istanza?
L'istanza ha forma libera: nel Regolamento sulla Gestione Collettiva del Risparmio sono indicati i documenti da allegare, sono proposti gli schemi di programma di attività e di relazione sulla struttura organizzativa nonché, per le SICAV e le SICAF, i criteri per la predisposizione di atto costitutivo e statuto.
Quali documenti devono essere trasmessi con l'istanza di autorizzazione per una SGR?
Le informazioni e i documenti da trasmettere con l'istanza di autorizzazione sono indicati nel Regolamento sulla Gestione Collettiva del Risparmio e sono, di norma, i seguenti:
- atto costitutivo e statuto sociale;
- attestazione del versamento del capitale rilasciata dalla direzione generale della banca presso la quale il versamento è stato effettuato;
- informazioni sulla provenienza delle somme con le quali viene sottoscritto il capitale dell'intermediario;
- programma di attività e relazione sulla struttura organizzativa nonché ogni altro elemento utile per illustrare compiutamente le caratteristiche operative che la società intende assumere;
- elenco dei soggetti che partecipano direttamente o indirettamente al capitale della società, con l'indicazione delle rispettive quote di partecipazione in valore assoluto e in termini percentuali; per le partecipazioni indirette è indicato il soggetto tramite il quale si detiene la partecipazione;
- documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti in capo ai partecipanti qualificati diretti e indiretti;
- elenco nominativo di tutti i componenti dell'organo con funzione di supervisione strategica, dell'organo con funzione di gestione nonché dell'organo di controllo, dei direttori generali e dei soggetti che ricoprono funzioni equivalenti, con indicazione delle generalità complete;
- verbale della riunione del consiglio di amministrazione durante la quale è stato verificato il possesso dei requisiti degli esponenti aziendali nonché l'insussistenza delle cause di incompatibilità e decadenza di cui all'art. 36 D.L. n. 201/2011 (interlocking);
- descrizione, anche mediante grafici, del gruppo societario di appartenenza;
- se rilevante, la documentazione attestante l'adesione della società a un sistema di indennizzo a tutela degli investitori riconosciuto ai sensi dell'art. 59 TUF.
La documentazione indicata alle lett. f) e h) deve avere data non anteriore ai 6 mesi da quella di presentazione della domanda di autorizzazione.
Quali documenti devono essere trasmessi con l'istanza di autorizzazione per SICAV e SICAF?
Le informazioni e i documenti da trasmettere con l'istanza di autorizzazione sono indicati nel Regolamento sulla Gestione Collettiva del Risparmio e sono, di norma, i seguenti:
- copia del progetto di atto costitutivo e di statuto della società; l'oggetto sociale nello statuto deve prevedere in via esclusiva "l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante offerta delle proprie azioni" per le SICAV e "l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante offerta delle proprie azioni e degli strumenti finanziari partecipativi indicati nello statuto stesso" per le SICAF;
- informazioni sulla provenienza delle somme con le quali viene sottoscritto il capitale dell'intermediario;
- programma di attività e relazione sulla struttura organizzativa nonché ogni altro elemento utile per illustrare compiutamente le caratteristiche operative che la società intende assumere;
- elenco dei soggetti che partecipano direttamente o indirettamente al capitale della società, con l'indicazione delle rispettive quote di partecipazione in valore assoluto e in termini percentuali; per le partecipazioni indirette è indicato il soggetto tramite il quale si detiene la partecipazione;
- documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti in capo ai partecipanti qualificati diretti e indiretti;
- elenco nominativo di tutti i componenti dell'organo con funzione di supervisione strategica, dell'organo con funzione di gestione nonché dell'organo di controllo, dei direttori generali e dei soggetti che ricoprono funzioni equivalenti, con indicazione delle generalità complete;
- documentazione attestante il possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza degli esponenti aziendali nonché dell'insussistenza delle cause di incompatibilità e decadenza di cui all'art. 36 D.L. n. 201/2011;
- descrizione, anche mediante grafici, del gruppo societario di appartenenza;
- se rilevante, la documentazione attestante l'adesione della società a un sistema di indennizzo a tutela degli investitori riconosciuto ai sensi dell'art. 59 TUF.
La documentazione indicata alle lett. e) e f) deve avere data non anteriore ai 6 mesi da quella di presentazione della domanda di autorizzazione.
Per il regime semplificato delle SICAV e delle SICAF in gestione esterna, introdotto con la l. n. 21 del 5 marzo 2024, si rinvia alla specifica FAQ.
Quali deroghe sono previste per i gestori sottosoglia di FIA riservati?
I gestori sotto soglia che svolgono esclusivamente il servizio di gestione collettiva del risparmio con riguardo a FIA riservati:
- gestiscono attività, comprese eventuali attività acquisite mediante la leva finanziaria, che non superano in totale la soglia di 100 milioni di euro; oppure
- gestiscono attività che non superano in totale la soglia di 500 milioni di euro, a condizione che i FIA non ricorrano alla leva finanziaria e prevedano che il diritto dei partecipanti al rimborso delle quote o azioni non sia esercitabile per un periodo di almeno cinque anni a decorrere dalla data di investimento iniziale in ciascun FIA.
Con riferimento a tali gestori, la normativa di riferimento prevede le seguenti deroghe:
- ai fini del rilascio dell'autorizzazione, un capitale sociale minimo almeno pari a 50 mila euro;
- il programma di attività è sostituito dalle informazioni che il gestore è tenuto a fornire alla Banca d'Italia ai sensi dell'art. 5, comma 2, del Regolamento delegato (UE) n. 231/2013;
- non si applica la disciplina in materia di politiche e prassi di remunerazione.
Quale regime si applica alle SICAV e SICAF in gestione esterna?
Con l'entrata in vigore della l. n. 21/2014 (c.d. "Legge Capitali"), che ha modificato tra l'altro l'art. 38 del TUF, la costituzione delle SICAV e SICAF in gestione esterna non deve essere più autorizzata dalla Banca d'Italia, sentita la Consob.
Ai sensi dell'art. 38, co. 8 del TUF, nel caso delle Sicav e Sicaf in gestione esterna non riservate, l'avvio dell'operatività è subordinato all'approvazione dello statuto dalla Banca d'Italia, su istanza del gestore esterno. La Banca d'Italia attesta la conformità dello statuto alle prescrizioni di legge e di regolamento e ai criteri generali e al contenuto minimo dello statuto dalla stessa predeterminati e accerta che la situazione tecnica od organizzativa del gestore esterno designato assicuri la capacità di quest’ultimo di gestire il patrimonio della Sicav o Sicaf nell’interesse degli investitori.
Le SICAV e SICAF in gestione esterna non vengono iscritte più all'albo ex art. 35-ter del TUF.
Quali requisiti sono richiesti alle SICAV e SICAF in gestione esterna?
L'art. 38, co.1 del TUF prevede che le SICAV e SICAF in gestione esterna:
a) adottano la forma di società per azioni;
b) hanno la sede legale e la direzione generale nel territorio della Repubblica;
c) dispongono di un capitale sociale almeno pari a quello previsto dall'articolo 2327 del codice civile (€ 50 mila);
d) hanno uno statuto che prevede come oggetto sociale esclusivo: l'investimento collettivo del patrimonio raccolto mediante offerta al pubblico delle proprie azioni (per le SICAV) o delle azioni e degli altri strumenti finanziari partecipativi previsti dallo statuto (per le SICAF); lo statuto prevede inoltre, con riferimento all'intero patrimonio raccolto, l'affidamento della prestazione delle attività di gestione collettiva a un gestore esterno e contiene l'indicazione della società designata;
e) definiscono procedure idonee ad assicurare la continuità della gestione in caso di sostituzione del gestore esterno;
f) stipulano accordi con il gestore esterno per consentire al consiglio di amministrazione della società di disporre dei documenti e delle informazioni necessari a verificare il corretto adempimento degli obblighi del gestore nonché per definire la tempistica e le modalità di trasmissione di tali documenti e informazioni;
Nel caso in cui il gestore esterno designato sia diverso da una Sgr, deve essere inoltre prevista la stipula di un accordo tra il gestore esterno e il depositario che assicuri a quest'ultimo la disponibilità delle informazioni necessarie per lo svolgimento dei propri compiti, secondo quanto previsto dalla normativa.
Ai sensi dell'art. 38, co. 6 del TUF, il gestore esterno è responsabile del rispetto da parte delle Sicav e Sicaf in gestione esterna delle disposizioni loro applicabili.
Quali specificità sono previste per l'autorizzazione delle SiS?
Le società di investimento semplice (SiS) sono FIA italiani costituiti in forma di SICAF che gestiscono direttamente il proprio patrimonio e che rispettano tutte le seguenti condizioni:
- hanno per oggetto esclusivo l'investimento diretto del patrimonio raccolto in PMI non quotate su mercati regolamentati che si trovano nella fase di sperimentazione, di costituzione e di avvio dell'attività;
- il patrimonio netto non eccede € 25 mln;
- non ricorrono alla leva finanziaria;
- dispongono di un capitale sociale almeno pari a quello previsto dall'articolo 2327 del codice civile (50.000 euro);
- stipulano un'assicurazione sulla responsabilità civile professionale adeguata ai rischi derivanti dall'attività svolta.
Le SiS sono soggette alla medesima disciplina applicabile alle SICAF. In relazione alle loro ridotte dimensioni e complessità, a tali società non si applicano le norme che attribuiscono alla Banca d'Italia e alla Consob il potere di disciplinare gli obblighi dei gestori in materia, tra gli altri, di governo societario e requisiti generali di organizzazione, adeguatezza patrimoniale, contenimento del rischio, esternalizzazione di funzioni operative essenziali o importanti o di servizi o di attività, trasparenza e correttezza dei comportamenti, nonché di dettare le regole applicabili agli OICR italiani aventi ad oggetto, tra gli altri, i criteri e i divieti relativi alle attività di investimento nonché le norme prudenziali di contenimento e frazionamento del rischio.
Le SiS sono inoltre tenute ad adottare un sistema di governo e controllo adeguato per assicurare la sana e prudente gestione e l'osservanza delle disposizioni loro applicabili nonché ad applicare le disposizioni dettate dalla Consob in materia di commercializzazione di OICR.
Per la ricostruzione dello specifico regime applicabile alle SiS si rinvia agli Orientamenti di vigilanza Banca d'Italia e Consob sulle Società di Investimento Semplice - SiS.
Quali valutazioni compie la Banca d'Italia in relazione all'assetto proprietario?
Nella valutazione delle iniziative di costituzione la Banca d'Italia presta particolare attenzione ai profili della solidità finanziaria e della qualità dei partecipanti al fine di assicurare l'adeguata capacità di fronteggiare i rischi della fase di avvio dell'attività e, in caso di crisi, di minimizzare i costi connessi alla dispersione di valore aziendale.
A questo fine, la Banca d'Italia valuta la qualità dei titolari di partecipazioni qualificate al capitale dell'intermediario (cioè coloro che detengano almeno il 10% delle azioni o dei diritti di voto ovvero sono in grado di esercitare una influenza notevole) e la solidità finanziaria del progetto sulla base dei seguenti criteri: la reputazione del partecipante qualificato; l'onorabilità, la correttezza, la professionalità e la competenza di coloro che, a seguito dell'acquisizione, svolgeranno funzioni di amministrazione e direzione nell'intermediario; la solidità finanziaria del partecipante qualificato; la capacità dell'intermediario di rispettare a seguito dell'acquisizione della partecipazione le disposizioni che ne regolano l'attività; l'idoneità della struttura del gruppo del partecipante qualificato a consentire l'esercizio efficace della vigilanza; la mancanza di un fondato sospetto che l'acquisizione sia connessa ad operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Le valutazioni sono condotte in linea con le previsioni dell'art. 15 TUF, del Regolamento sulla Gestione Collettiva del Risparmio del 19 gennaio 2015 e del Provvedimento del 26.7.2022.
La valutazione dell'assetto proprietario non dà luogo ad una decisione distinta in materia di partecipazioni qualificate e neppure segue gli aspetti procedurali previsti dalla normativa di riferimento, ma confluisce nell'istruttoria sulla autorizzazione per l'accesso al mercato.
La verifica è effettuata sulla base delle informazioni e dei documenti prodotti ai sensi del Provvedimento della Banca d'Italia del 26.10.2021.
Quali valutazione compie la Banca d'Italia in relazione alla governance e agli esponenti aziendali?
La Banca d'Italia verifica la struttura di governance dell'istante per verificare che essa sia in grado di assicurare il governo dei rischi cui l'intermediario sarà esposto, sia coerente con l'attività e le dimensioni prospettate, sia chiara nell'allocazione dei compiti tra i diversi organi aziendali e nei rapporti con gli azionisti.
Con riferimento agli esponenti aziendali, è verificato il possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza definiti nel D.M. n. 468/1998. Gli esponenti aziendali devono inoltre rispettare il divieto di interlocking directorships introdotto dall'art. 36 del D.L. 201/2011.
La responsabilità di individuare esponenti idonei fa capo all'intermediario, che deve anche garantire che i requisiti e i criteri siano rispettati non solo al momento della nomina dell'esponente, ma per tutta la durata dell'incarico.
Cosa deve indicare il programma di attività?
Il programma illustra l'attività d'impresa, le sue linee di sviluppo, gli obiettivi perseguiti, le strategie che la società intende seguire per la loro realizzazione nonché ogni altro elemento che consenta di valutare l'iniziativa, secondo quanto dettagliatamente previsto dal Provvedimento del 19.1.2015.
Il programma contiene inoltre l'indicazione degli elementi in ordine alla capacità dell'intermediario di mantenersi in condizioni di equilibrio economico e di rispetto delle norme prudenziali nella fase di avvio dell'attività, anche in caso di sviluppo dei volumi operativi inferiori alle attese.
Al programma sono allegati i bilanci previsionali dei primi tre esercizi e una relazione sulla struttura organizzativa e tecnica.
Quali valutazioni compie la Banca d'Italia in relazione al programma di attività?
La Banca d'Italia valuta il programma di attività e la struttura organizzativa in un'ottica di sana e prudente gestione e può richiedere le modifiche a ciò necessarie.
A questo fine valuta, tra l'altro:
- la coerenza delle informazioni contenute e l'attendibilità delle previsioni formulate;
- l'adeguatezza del programma per assicurare condizioni di equilibrio patrimoniale, reddituale e finanziario, nonché il rispetto delle disposizioni prudenziali per tutto l'arco temporale di riferimento;
- l'adeguatezza dell'assetto organizzativo e dei controlli interni;
- la coerenza della pianificazione strategica anche rispetto al mercato di riferimento.
La Banca d'Italia può richiedere agli azionisti dichiarazioni di impegno a sostenere finanziariamente la società qualora sia necessario per lo sviluppo delle attività o in caso di difficoltà.
Cosa deve indicare la relazione sulla struttura organizzativa?
La relazione sulla struttura organizzativa è redatta sulla base dello schema previsto nel Provvedimento della Banca d'Italia del 19.1.2015 e deve indicare almeno:
- composizione, ruolo e funzionamento degli organi aziendali;
- composizione e ruolo dei singoli Comitati, ove presenti;
- descrizione delle strategie aziendali e del processo di pianificazione strategica;
- descrizione del processo di investimento;
- descrizione del processo di valorizzazione delle quote dei fondi gestiti;
- assetto delle funzioni di controllo interno e della funzione antiriciclaggio;
- descrizione dei sistemi informativo contabili adottati dalla società;
- informazioni in merito all'individuazione e gestione dei conflitti di interesse e alle politiche di remunerazione;
Con riferimento alla descrizione del sistema dei controlli interni e di gestione dei rischi, la documentazione trasmessa dovrà indicare, per ciascuna funzione di controllo:
- ruoli, responsabilità e linee di riporto gerarchiche;
- competenze dei capi delle unità funzionali;
- numero di persone allocate presso ciascuna unità;
- piano annuale delle verifiche delle funzioni di controllo.
In caso di esternalizzazione di funzioni aziendali (processi, servizi o attività) a provider esterni occorre fornire le informazioni necessarie a valutare, tra l'altro, che la soluzione adottata non comprometta la capacità dell'intermediario di rispettare gli obblighi previsti dalla normativa di riferimento; non alteri il rapporto con la propria clientela; non pregiudichi la qualità del sistema dei controlli interni e non ostacoli l'attività di vigilanza. Sul punto di rinvia alla FAQ specifica.
Quali informazioni devono essere trasmesse in caso di esternalizzazione di funzioni aziendali?
Gli intermediari possono ricorrere alla esternalizzazione di funzioni aziendali (processi, servizi o attività), anche di quelle importanti (necessarie per lo svolgimento dell'operatività principale), a provider esterni a condizione che la soluzione adottata non metta a repentaglio la capacità dell'intermediario di rispettare gli obblighi previsti dalla normativa di riferimento; non alteri il rapporto con la propria clientela; non pregiudichi la qualità del sistema dei controlli interni e non ostacoli la vigilanza.
Le disposizioni di vigilanza richiedono che essi adottino una specifica politica aziendale per assicurare il corretto svolgimento delle funzioni esternalizzate da parte del fornitore, il buon funzionamento del sistema dei controlli interni e il monitoraggio continuo dell'attività svolta dal fornitore di servizi. In caso di esternalizzazione, pertanto, l'istanza andrà integrata, in linea con gli Orientamenti EBA/GL/2019/02 in materia, con le seguenti informazioni:
- una descrizione sintetica delle attività oggetto di esternalizzazione;
- l'indicazione dei provider individuati, unita alla valutazione - per le sole funzioni operative importanti esternalizzate - effettuata dall'organo amministrativo in merito all'adeguatezza quali-quantitativa del fornitore del servizio, anche considerato il complesso degli incarichi eventualmente rivestiti presso altri intermediari;
- il documento di policy aziendale in materia di esternalizzazione che, in linea con il principio di proporzionalità, stabilisca almeno: i) il processo decisionale per esternalizzare funzioni aziendali; ii) il contenuto minimo dei contratti di outsourcing e i livelli di servizio attesi delle attività esternalizzate; iii) le modalità di controllo delle funzioni esternalizzate; iv) i flussi informativi interni volti ad assicurare la piena conoscenza e governabilità dei fattori di rischio relativi alle funzioni esternalizzate; v) i piani di emergenza in caso di non corretto svolgimento delle funzioni esternalizzate da parte del fornitore di servizi;
- una sintesi dell'accordo di esternalizzazione delle funzioni operative importanti da cui risultino i principali diritti ed obblighi; i livelli di servizio attesi, espressi in termini oggettivi e misurabili, nonché le informazioni necessarie per la verifica del loro rispetto; gli eventuali conflitti di interesse e i relativi presidi di mitigazione; la durata dell'accordo e le modalità di rinnovo nonché gli impegni reciproci connessi con l'interruzione del rapporto;
- una descrizione delle misure adottate, anche di tipo organizzativo, per assicurare la verifica dell'operato degli outsourcer. Occorre anche indicare le risorse destinate ad assumere il ruolo di referente interno per i servizi esternalizzati, il cui profilo professionale deve essere in linea con l'incarico ricoperto.
Gli intermediari che ricorrono all'esternalizzazione di funzioni aziendali presidiano i rischi derivanti dalle scelte effettuate, mantenendo la capacità di controllo e la responsabilità sulle attività esternalizzate nonché le competenze tecniche e gestionali essenziali per re-internalizzare, in caso di necessità, il loro svolgimento. Resta ferma, in ogni caso, la responsabilità degli organi aziendali e del responsabile della funzione esternalizzata per il corretto svolgimento dei compiti esternalizzati.
Nell'ambito del procedimento di autorizzazione la Banca d'Italia può disporre specifiche verifiche nei confronti della società istante?
La Banca d'Italia può disporre una verifica in ordine alla funzionalità complessiva della struttura aziendale nonché all'esistenza e all'ammontare del patrimonio della società istante. A tal fine, la Banca d'Italia può disporre l'accesso di propri ispettori oppure richiedere una perizia a soggetti terzi. Con riferimento al tipo di attività svolto dalla società, è anche possibile indicare ulteriori aspetti che devono formare oggetto della perizia e di cui deve essere dato conto nella relazione.
Quando la Banca d'Italia procede alla cancellazione di una SGR, di una SICAV o di una SICAF dall'albo?
La Banca d'Italia procede alla cancellazione dall'albo degli operatori del risparmio gestito nei casi di rinuncia volontaria da parte della società o di decadenza dell'autorizzazione.
Gli intermediari che intendono rinunciare all'autorizzazione lo comunicano alla Banca d'Italia. La Banca d'Italia, sentita la Consob, provvede alla cancellazione dall'albo entro 90 giorni dalla ricezione della comunicazione.
A quali condizioni si verifica la decadenza dall'autorizzazione?
La Banca d'Italia dichiara d'ufficio la decadenza dell'autorizzazione e procede alla cancellazione dall'albo se, trascorso un anno dal rilascio dell'autorizzazione, la società non ha avviato l'attività di gestione collettiva e se, successivamente all'avvio dell'attività di gestione collettiva, la società ne interrompa l'esercizio per più di sei mesi.
Con riferimento alle SICAV e alle SICAF, la mancata costituzione della società o il mancato versamento del capitale iniziale sottoscritto entro il termine di 30 giorni dal rilascio dell'autorizzazione comportano la decadenza dell'autorizzazione.