Attività esercitata
Gli istituti di pagamento (IP) sono imprese, diverse dalle banche e dagli istituti di moneta elettronica, autorizzate a prestare uno o più dei servizi di pagamento previsti dall'art. 1, comma 2, lett. h-septies.1), del TUB.
Gli IP possono anche:
- gestire sistemi di pagamento e prestare servizi operativi o strettamente connessi con i servizi di pagamento prestati, quali ad esempio:
- la garanzia dell'esecuzione di operazioni di pagamento;
- i servizi di cambio;
- l'attività di custodia, registrazione e trattamento di dati;
- concedere finanziamenti relativi ai servizi di pagamento entro i limiti indicati nelle disposizioni di vigilanza applicabili;
- esercitare altre attività d'impresa non connesse alla prestazione dei servizi di pagamento; in questo caso, la legge prevede che i servizi siano svolti attraverso un patrimonio destinato che l'intermediario (c.d. ibrido commerciale) deve costituire;
- prestare servizi di crowdfunding per le imprese ai sensi del Regolamento (UE) 2020/1503;
- esercitare ai sensi del Regolamento (UE) 2023/1114 (cd. Regolamento MiCA) le attività di:
- emissione, offerta al pubblico e richiesta di ammissione alla negoziazione di token collegati ad attività (ART);
- prestazione di servizi per le cripto-attività.
In entrambi i casi, la legge prevede che i servizi di pagamento e le relative attività accessorie e strumentali, siano svolti attraverso un patrimonio destinato appositamente costituito.
Agli istituti di pagamento non è consentita l'attività di emissione di moneta elettronica.
Requisiti
Gli IP indicano nell'istanza di autorizzazione i singoli servizi di pagamento (uno o più) ai quali vogliono essere autorizzati.
I requisiti per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività riservata sono:
- forma giuridica di società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata o cooperativa;
- sede legale e direzione generale situate in Italia, ove è svolta almeno una parte dell'attività avente a oggetto servizi di pagamento;
- capitale iniziale versato di ammontare non inferiore a quello normativamente previsto in relazione ai servizi di pagamento da prestare:
- € 125 mila quando l'IP presta uno o più dei servizi di pagamento di cui ai punti da 1 a 5 dell'art. 1, comma 2, lett. h-septies.1), del TUB;
- € 20 mila quando l'IP presta solo il servizio di rimessa di denaro (di cui al punto 6 dell'art. 1, comma 2, lett. h-septies.1), del TUB) (c.d. money transfer);
- € 50 mila quando l'IP presta il servizio di disposizione di ordine di pagamento - Payment Initiation Service (PIS) (di cui al punto 7 dell'art. 1, comma 2, lett. h-septies.1), del TUB);
- possesso dei requisiti previsti dalla normativa per i titolari delle partecipazioni qualificate;
- possesso dei requisiti di idoneità previsti dalla normativa per gli esponenti aziendali;
- assenza di impedimenti a un esercizio efficace delle sue funzioni di vigilanza con riferimento al gruppo di appartenenza dell'IP nonchè a eventuali stretti legami tra l'IP, o i soggetti del suo gruppo di appartenenza, e altri soggetti;
- solo per gli IP che intendono prestare il servizio di disposizione di ordini di pagamento - Payment Initiation Service (PIS) (n. 7) ovvero quello di informazione sui conti - Account Information Service (AIS) (n. 8), la stipula di una polizza di assicurazione della responsabilità civile o analoga forma di garanzia per i danni arrecati nell'esercizio dell'attività.
Vanno inoltre presentati documenti specifici, indicati nelle Disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica, quali, tra l'altro, l'atto costitutivo, lo statuto, un programma contenente l'analisi della sostenibilità patrimoniale dell'attività iniziale e la descrizione dei servizi offerti, la relazione sulla struttura organizzativa.
La Banca d'Italia nega l'autorizzazione quando dalla verifica dei requisiti sopra indicati non risultino garantiti la sana e prudente gestione o il regolare funzionamento del sistema dei pagamenti.
Per i requisiti richiesti e il procedimento da seguire per avviare l'operatività nei servizi di crowdfunding per le imprese e per le cripto-attività consulta le pagine dedicate e la sezione FAQ.
Adempimenti successivi all'autorizzazione
Ricevuta l'autorizzazione, l'IP inoltra alla Banca d'Italia il certificato che attesta la data di iscrizione nel registro delle imprese della società se di nuova costituzione, o delle modifiche statutarie, per le società già costituite. A decorrere da tale data, la Banca d'Italia iscrive l'istituto all'albo degli IP di cui all'art. 114-septies TUB, comunicando il codice identificativo.
L'albo degli istituti di pagamento riporta per ciascun intermediario la tipologia di servizi che sono autorizzati a prestare nonché, per i prestatori dei servizi di disposizione di ordini di pagamento - PIS, anche i dati identificativi della polizza assicurativa o della analoga garanzia richiesta.
Una volta iscritto all'albo, l'istituto è tenuto a:
- aderire a un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela previsto dall'art. 128-bis TUB;
- comunicare alla Banca d'Italia l'avvio della propria operatività entro 12 mesi dall'iscrizione.
L'intermediario viene assegnato all'unità della Banca d'Italia competente per la supervisione secondo i criteri organizzativi pubblicati sul sito ed è sottoposto ai poteri di vigilanza previsti dalle disposizioni.
I prestatori di servizi di pagamento che detengono conti accessibili online che optano per l'adozione di un'interfaccia dedicata per l'accesso delle terze parti (Third Party Providers o TPP) possono chiedere alla Banca d'Italia l'esenzione dalla realizzazione di un'interfaccia di emergenza (cd. soluzione di fall-back) in linea con quanto previsto dal Regolamento delegato (UE) n. 389/2018. L'istanza, qualora non presentata in fase di autorizzazione, va predisposta seguendo le apposite istruzioni pubblicate sul sito.