Attività esercitata

Gli istituti di pagamento (IP) sono imprese, diverse dalle banche e dagli istituti di moneta elettronica, autorizzate a prestare uno o più dei servizi di pagamento previsti dall'art. 1, comma 2, lett. h-septies.1), del TUB.

Gli IP possono anche:

  • gestire sistemi di pagamento e prestare servizi operativi o strettamente connessi con i servizi di pagamento prestati, quali ad esempio:
    1. la garanzia dell'esecuzione di operazioni di pagamento;
    2. i servizi di cambio;
    3. l'attività di custodia, registrazione e trattamento di dati;
  • concedere finanziamenti relativi ai servizi di pagamento entro i limiti indicati nelle disposizioni di vigilanza applicabili;
  • esercitare altre attività d'impresa non connesse alla prestazione dei servizi di pagamento; in questo caso, la legge prevede che i servizi siano svolti attraverso un patrimonio destinato che l'intermediario (c.d. ibrido commerciale) deve costituire.

Agli istituti di pagamento non è consentita l'attività di emissione di moneta elettronica.

Requisiti

Gli IP indicano nell'istanza di autorizzazione i singoli servizi di pagamento (uno o più) ai quali vogliono essere autorizzati.

I requisiti per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività riservata sono:

  1. forma giuridica di società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata o cooperativa;
  2. sede legale e direzione generale situate in Italia, ove è svolta almeno una parte dell'attività avente a oggetto servizi di pagamento;
  3. capitale iniziale versato di ammontare non inferiore a quello normativamente previsto in relazione ai servizi di pagamento da prestare:
    • € 125 mila quando l'IP presta uno o più dei servizi di pagamento di cui ai punti da 1 a 5 dell'art. 1, comma 2, lett. h-septies.1), del TUB;
    • € 20 mila quando l'IP presta solo il servizio di rimessa di denaro (di cui al punto 6 dell'art. 1, comma 2, lett. h-septies.1), del TUB) (c.d. money transfer);
    • € 50 mila quando l'IP presta il servizio di disposizione di ordine di pagamento - Payment Initiation Service (PIS) (di cui al punto 7 dell'art. 1, comma 2, lett. h-septies.1), del TUB);
  4. possesso dei requisiti previsti dalla normativa per i titolari delle partecipazioni qualificate;
  5. possesso dei requisiti di idoneità previsti dalla normativa per gli esponenti aziendali;
  6. assenza di impedimenti a un esercizio efficace delle sue funzioni di vigilanza con riferimento al gruppo di appartenenza dell'IP nonchè a eventuali stretti legami tra l'IP, o i soggetti del suo gruppo di appartenenza, e altri soggetti;
  7. solo per gli IP che intendono prestare il servizio di disposizione di ordini di pagamento - Payment Initiation Service (PIS) (n. 7) ovvero quello di informazione sui conti - Account Information Service (AIS) (n. 8), la stipula di una polizza di assicurazione della responsabilità civile o analoga forma di garanzia per i danni arrecati nell'esercizio dell'attività.

Vanno inoltre presentati documenti specifici, indicati nelle Disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica, quali, tra l'altro, l'atto costitutivo, lo statuto, un programma contenente l'analisi della sostenibilità patrimoniale dell'attività iniziale e la descrizione dei servizi offerti, la relazione sulla struttura organizzativa.

La Banca d'Italia nega l'autorizzazione quando dalla verifica dei requisiti sopra indicati non risultino garantiti la sana e prudente gestione o il regolare funzionamento del sistema dei pagamenti.

Adempimenti successivi all'autorizzazione

Ricevuta l'autorizzazione, l'IP inoltra alla Banca d'Italia il certificato che attesta la data di iscrizione nel registro delle imprese della società se di nuova costituzione, o delle modifiche statutarie, per le società già costituite. A decorrere da tale data, la Banca d'Italia iscrive l'istituto all'albo degli IP di cui all'art. 114-septies TUB, comunicando il codice identificativo.

L'albo degli istituti di pagamento riporta per ciascun intermediario la tipologia di servizi che sono autorizzati a prestare nonché, per i prestatori dei servizi di disposizione di ordini di pagamento - PIS, anche i dati identificativi della polizza assicurativa o della analoga garanzia richiesta.

Una volta iscritto all'albo, l'istituto è tenuto a:

L'intermediario viene assegnato all'unità della Banca d'Italia competente per la supervisione secondo i criteri organizzativi pubblicati sul sito ed è sottoposto ai poteri di vigilanza previsti dalle disposizioni.

I prestatori di servizi di pagamento che detengono conti accessibili online che optano per l'adozione di un'interfaccia dedicata per l'accesso delle terze parti (Third Party Providers o TPP) possono chiedere alla Banca d'Italia l'esenzione dalla realizzazione di un'interfaccia di emergenza (cd. soluzione di fall-back) in linea con quanto previsto dal Regolamento delegato (UE) n. 389/2018. L'istanza, qualora non presentata in fase di autorizzazione, va predisposta seguendo le apposite istruzioni pubblicate sul sito.

Antiriciclaggio

Faq

Con le FAQ la Banca d'Italia vuole favorire la trasparenza con riguardo ai procedimenti in fase di accesso al mercato bancario e finanziario italiano. In questa sezione si trovano le FAQ relative alle istanze degli istituti di pagamento; i chiarimenti sul procedimento amministrativo sono reperibili nella sezione dedicata.