Istituti di pagamento

Attività esercitata

Gli istituti di pagamento (IP) sono imprese, diverse dalle banche e dagli istituti di moneta elettronica, autorizzate a prestare uno o più dei servizi di pagamento previsti dall'art. 1, comma 2, lett. h-septies.1), del TUB.

Gli IP possono anche:

  • gestire sistemi di pagamento e prestare servizi operativi o strettamente connessi con i servizi di pagamento prestati, quali ad esempio:
    1. la garanzia dell'esecuzione di operazioni di pagamento;
    2. i servizi di cambio;
    3. l'attività di custodia, registrazione e trattamento di dati;
  • concedere finanziamenti relativi ai servizi di pagamento entro i limiti indicati nelle disposizioni di vigilanza applicabili;
  • esercitare altre attività d'impresa non connesse alla prestazione dei servizi di pagamento; in questo caso, la legge prevede che i servizi siano svolti attraverso un patrimonio destinato che l'intermediario (c.d. ibrido commerciale) deve costituire;
  • prestare servizi di crowdfunding per le imprese ai sensi del Regolamento (UE) 2020/1503;
  • esercitare ai sensi del Regolamento (UE) 2023/1114 (cd. Regolamento MiCA) le attività di:
    1. emissione, offerta al pubblico e richiesta di ammissione alla negoziazione di token collegati ad attività (ART);
    2. prestazione di servizi per le cripto-attività.

In entrambi i casi, la legge prevede che i servizi di pagamento e le relative attività accessorie e strumentali, siano svolti attraverso un patrimonio destinato appositamente costituito.

Agli istituti di pagamento non è consentita l'attività di emissione di moneta elettronica.

Requisiti

Gli IP indicano nell'istanza di autorizzazione i singoli servizi di pagamento (uno o più) ai quali vogliono essere autorizzati.

I requisiti per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività riservata sono:

  1. forma giuridica di società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata o cooperativa;
  2. sede legale e direzione generale situate in Italia, ove è svolta almeno una parte dell'attività avente a oggetto servizi di pagamento;
  3. capitale iniziale versato di ammontare non inferiore a quello normativamente previsto in relazione ai servizi di pagamento da prestare:
    • € 125 mila quando l'IP presta uno o più dei servizi di pagamento di cui ai punti da 1 a 5 dell'art. 1, comma 2, lett. h-septies.1), del TUB;
    • € 20 mila quando l'IP presta solo il servizio di rimessa di denaro (di cui al punto 6 dell'art. 1, comma 2, lett. h-septies.1), del TUB) (c.d. money transfer);
    • € 50 mila quando l'IP presta il servizio di disposizione di ordine di pagamento - Payment Initiation Service (PIS) (di cui al punto 7 dell'art. 1, comma 2, lett. h-septies.1), del TUB);
  4. possesso dei requisiti previsti dalla normativa per i titolari delle partecipazioni qualificate;
  5. possesso dei requisiti di idoneità previsti dalla normativa per gli esponenti aziendali;
  6. assenza di impedimenti a un esercizio efficace delle sue funzioni di vigilanza con riferimento al gruppo di appartenenza dell'IP nonchè a eventuali stretti legami tra l'IP, o i soggetti del suo gruppo di appartenenza, e altri soggetti;
  7. solo per gli IP che intendono prestare il servizio di disposizione di ordini di pagamento - Payment Initiation Service (PIS) (n. 7) ovvero quello di informazione sui conti - Account Information Service (AIS) (n. 8), la stipula di una polizza di assicurazione della responsabilità civile o analoga forma di garanzia per i danni arrecati nell'esercizio dell'attività.

Vanno inoltre presentati documenti specifici, indicati nelle Disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica, quali, tra l'altro, l'atto costitutivo, lo statuto, un programma contenente l'analisi della sostenibilità patrimoniale dell'attività iniziale e la descrizione dei servizi offerti, la relazione sulla struttura organizzativa.

La Banca d'Italia nega l'autorizzazione quando dalla verifica dei requisiti sopra indicati non risultino garantiti la sana e prudente gestione o il regolare funzionamento del sistema dei pagamenti.

Per i requisiti richiesti e il procedimento da seguire per avviare l'operatività nei servizi di crowdfunding per le imprese e per le cripto-attività consulta le pagine dedicate e la sezione FAQ.

Adempimenti successivi all'autorizzazione

Ricevuta l'autorizzazione, l'IP inoltra alla Banca d'Italia il certificato che attesta la data di iscrizione nel registro delle imprese della società se di nuova costituzione, o delle modifiche statutarie, per le società già costituite. A decorrere da tale data, la Banca d'Italia iscrive l'istituto all'albo degli IP di cui all'art. 114-septies TUB, comunicando il codice identificativo.

L'albo degli istituti di pagamento riporta per ciascun intermediario la tipologia di servizi che sono autorizzati a prestare nonché, per i prestatori dei servizi di disposizione di ordini di pagamento - PIS, anche i dati identificativi della polizza assicurativa o della analoga garanzia richiesta.

Una volta iscritto all'albo, l'istituto è tenuto a:

L'intermediario viene assegnato all'unità della Banca d'Italia competente per la supervisione secondo i criteri organizzativi pubblicati sul sito ed è sottoposto ai poteri di vigilanza previsti dalle disposizioni.

I prestatori di servizi di pagamento che detengono conti accessibili online che optano per l'adozione di un'interfaccia dedicata per l'accesso delle terze parti (Third Party Providers o TPP) possono chiedere alla Banca d'Italia l'esenzione dalla realizzazione di un'interfaccia di emergenza (cd. soluzione di fall-back) in linea con quanto previsto dal Regolamento delegato (UE) n. 389/2018. L'istanza, qualora non presentata in fase di autorizzazione, va predisposta seguendo le apposite istruzioni pubblicate sul sito.

Sezione di approfondimento