I gestori di crediti in sofferenza

Attività esercitata

I gestori di crediti in sofferenza sono le società autorizzate dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 114.6 del TUB e iscritte nell'albo di cui all'articolo 114.5 del TUB che svolgono l'attività di gestione di crediti in sofferenza per conto di acquirenti di crediti in sofferenza.

Ai fini dell'operatività dei gestori, per crediti in sofferenza si intendono i crediti concessi da banche e altri soggetti abilitati alla concessione di finanziamenti e classificati in sofferenza secondo le disposizioni della Banca d'Italia.

Gli acquirenti di crediti in sofferenza sono le persone fisiche o giuridiche, diverse dalle banche, che acquistano crediti in sofferenza nell'esercizio della propria attività commerciale o professionale.

La gestione dei crediti consiste nelle seguenti attività:

  • la riscossione e il recupero dei pagamenti dovuti dal debitore (servicing) che deve essere, almeno in parte, svolta in Italia;
  • la rinegoziazione dei termini e delle condizioni contrattuali con il debitore, in linea con le istruzioni impartite dall'acquirente di crediti in sofferenza, a condizione che non costituisca attività di concessione di finanziamenti ai sensi dell'articolo 106 del TUB. A tali fini non costituiscono attività di concessione di finanziamenti l'estinzione anticipata e la posticipazione dei termini di pagamento; neppure rileva l'attività svolta dagli intermediari del credito;
  • la gestione dei reclami dei debitori riguardanti gli acquirenti di crediti in sofferenza, i gestori di crediti in sofferenza e i soggetti a cui sono state esternalizzate funzioni aziendali riguardanti la gestione dei crediti in sofferenza;
  • l'informativa al debitore relativa a ogni variazione dei tassi di interesse e degli oneri o a ogni pagamento dovuto.

I gestori di crediti in sofferenza possono inoltre prestare:

  • l'attività di gestione di crediti dagli stessi acquistati a titolo definitivo e per proprio conto da banche e altri intermediari finanziari, purché tale attività sia svolta in via subordinata rispetto alla gestione di crediti in sofferenza svolta per conto di acquirenti terzi;
  • l'attività di recupero stragiudiziale di crediti diversi da quelli in sofferenza;
  • l'attività di gestione di "crediti in sofferenza" (servicing) nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione ai sensi della legge n. 130/1999 che non ricadono nell'ambito di applicazione del Regolamento (UE) 2402/2017 (cioè prive della segmentazione del rischio);
  • attività connesse o strumentali.

Oltre che i gestori autorizzati ai sensi dell'articolo 114.6 del TUB, possono svolgere l'attività di gestione di crediti in sofferenza - senza necessità della specifica autorizzazione - anche banche, intermediari ex articolo 106 del TUB e gestori di cui all'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del d.lgs. n. 58/1998, per conto degli organismi di investimento collettivo del risparmio da essi gestiti con riferimento ai crediti concessi o acquistati dai medesimi organismi di investimento collettivo del risparmio.

La nuova disciplina introdotta dalla Direttiva (UE) 2021/2167 (Secondary Market Directive o SMD) si applica solo alla gestione di crediti concessi da banche e altri soggetti abilitati alla concessione di finanziamenti e classificati in sofferenza, (cfr. articolo 114.1, comma 1, lett. a) e b) del TUB) ed esclusivamente alle operazioni effettuate a partire dalla data di entrata in vigore delle Disposizioni di vigilanza per la gestione di crediti in sofferenza della Banca d'Italia (8 marzo 2025).

Pertanto, in base alle vigenti disposizioni, le società titolari della licenza per l'attività di recupero stragiudiziale di crediti ai sensi dell'articolo 115 del R.D n. 773/1931, possono operare in assenza dell'autorizzazione ex di cui all'articolo 114.6 del TUB della Banca d'Italia per svolgere e/o continuare a svolgere tra l'altro:

  1. l'attività di gestione di crediti diversi dai "crediti in sofferenza";
  2. l'attività di gestione di portafogli di "crediti in sofferenza" acquistati prima della data di entrata in vigore delle Disposizioni della Banca d'Italia (8 marzo 2025);
  3. l'attività di recupero stragiudiziale di "crediti in sofferenza" esercitata, sulla base di un accordo di esternalizzazione di funzioni aziendali, per conto di: (i) gestori, come definiti all'articolo 1, comma 1, lettera q-bis), del d. lgs. n. 58/1998; (ii) banche e (iii) intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del TUB, anche ai sensi dell'articolo 2, comma 6, della legge n. 130/1999; (iv) gestori di crediti in sofferenza autorizzati ai sensi dell’articolo 114.6 del TUB.

La disciplina della gestione dei crediti in sofferenza è armonizzata a livello europeo.

I gestori, una volta autorizzati in Italia, possono - previa comunicazione alla Banca d'Italia - prestare i propri servizi in uno Stato membro dell'UE diverso, tramite stabilimento di succursale ovvero in libera prestazione di servizi, nei limiti consentiti dalle disposizioni di attuazione della SMD, in vigore nello Stato dell'Unione europea in cui si intende prestare l'attività. Inoltre, possono svolgere l'attività anche in uno stato terzo fuori dall'UE (con o senza stabilimento di succursale), previa autorizzazione della Banca d'Italia.

Requisiti

I requisiti per il rilascio dell'autorizzazione sono:

  1. forma giuridica di società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata o cooperativa;
  2. sede legale e direzione generale situate in Italia, in cui deve essere svolta almeno una parte dell'attività di riscossione e recupero dei pagamenti dovuti dai debitori dei crediti in gestione;
  3. limitazione dell'oggetto sociale all'attività di gestione di crediti in sofferenza e all'attività di recupero stragiudiziale dei crediti diversi dai crediti in sofferenza, salva la possibilità di svolgere anche attività connesse o strumentali;
  4. possesso da parte dei partecipanti qualificati dei requisiti di onorabilità e rispetto dei criteri di correttezza, secondo quanto previsto dall'articolo 114.13, commi 1 e 3, del TUB;
  5. possesso da parte degli esponenti aziendali dei requisiti di onorabilità e professionalità e rispetto dei criteri di correttezza e competenza, secondo quanto previsto dall'articolo 114.13, comma 2 del TUB;
  6. in caso di detenzione dei fondi ricevuti dai debitori dei crediti in gestione, l'adozione delle misure di tutela dei fondi del debitore in base all'articolo 114.7 del TUB. I gestori che non intendono ricevere e detenere fondi dai debitori ne danno atto nell'istanza di autorizzazione.

All'istanza vanno allegati documenti specifici, indicati nelle Disposizioni della Banca d'Italia, quali, tra gli altri, l'atto costitutivo, lo statuto, un programma un programma concernente l'attività iniziale e la struttura organizzativa, i dispositivi di governo societario, l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni, le politiche e le procedure per assicurare il rispetto delle disposizioni applicabili in materia di tutela dei debitori, incluse quelle per la gestione dei reclami (cfr. sezione Normativa e FAQ). Si invita ad allegare anche il prospetto per la raccolta dei dati dei bilanci previsionali utile per la selezione e la raccolta delle informazioni rilevanti ai fini della valutazione dell'istanza da parte dell'Autorità.

L'istanza va presentata alla Banca d'Italia con le modalità descritte nella sezione del sito dedicata al procedimento autorizzativo.

La Banca d'Italia nega l'autorizzazione quando, dalla verifica delle condizioni sopra richiamate, non risulti assicurato il rispetto delle disposizioni normative applicabili, ivi comprese le disposizioni in materia di tutela dei debitori.

Adempimenti successivi all'autorizzazione

Successivamente al rilascio dell'autorizzazione, il gestore di crediti in sofferenza inoltra alla Banca d'Italia il certificato che attesta la data di iscrizione della società nel registro delle imprese, se di nuova costituzione, o delle modifiche statutarie, per le società già costituite. A decorrere da tale data, la Banca d'Italia iscrive il gestore di crediti in sofferenza nell'albo di cui all'articolo 114.5 del TUB, comunicando il codice identificativo.

Una volta iscritto all'albo, l'intermediario è tenuto a:

  • aderire a un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela previsto dall'articolo 128-bis del TUB;
  • comunicare alla Banca d'Italia l'avvio della propria operatività entro 12 mesi dall'iscrizione;
  • comunicare alla Banca d'Italia ogni variazione delle informazioni contenute nell'albo, entro il termine di 10 giorni dal deposito per l'iscrizione nel registro delle imprese delle modifiche stesse.

L'intermediario viene assegnato all'unità della Banca d'Italia competente per la supervisione secondo i criteri organizzativi pubblicati sul sito ed è sottoposto ai poteri di vigilanza previsti dalle disposizioni.

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