FAQ - Istanze degli intermediari finanziari ex art.106 TUB

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Attività esercitabili e regime applicabile

In cosa consiste l’attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma?

Il contenuto dell'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma è disciplinato nel D.M. n. 53/ 2015. A titolo esemplificativo, vi rientrano le attività di erogazione di finanziamenti per cassa, credito al consumo, locazione finanziaria, acquisto a titolo oneroso di crediti performing e non performing, credito ipotecario, rilascio di fideiussioni, avallo, apertura di credito documentaria, accettazione, girata, impegno a concedere credito, nonché ogni altra forma di rilascio di garanzie e di impegni di firma.

Gli intermediari finanziari possono esercitare attività strumentali o connesse?

Sì, gli intermediari finanziari possono esercitare attività strumentali o connesse rispetto alle attività finanziarie esercitate.

È strumentale l'attività che ha carattere ausiliario rispetto a quella esercitata da uno o più intermediari finanziari; a titolo indicativo, rientrano tra le attività strumentali quelle di:

  • studio, ricerca e analisi in materia economica e finanziaria;
  • gestione di immobili ad uso funzionale oppure di immobili acquistati o detenuti per il recupero di crediti in relazione al tempo strettamente necessario per effettuarne la cessione;
  • gestione di servizi informatici o di elaborazione dati;
  • formazione e addestramento del personale.

È connessa l'attività di natura commerciale ovvero finanziaria, non soggetta a riserva, che consente di sviluppare l'attività finanziaria esercitata e che è svolta in via accessoria rispetto all'attività principale. Sono connesse attività quali la prestazione di:

  • servizi di informazione commerciale;
  • consulenza in materia di finanza d'impresa (ad es. in materia di struttura finanziaria e di strategia industriale);
  • recupero crediti di terzi;
  • leasing operativo.

Gli intermediari finanziari possono acquisire immobili di proprietà ad uso strumentale?

Sì, qualora si tratti di immobili che rivestono carattere di ausiliarietà all'esercizio dell'attività finanziaria. A titolo esemplificativo, si considerano strumentali gli immobili destinati, in tutto o in parte, all'esercizio dell'attività istituzionale, ad essere affittati ai dipendenti, nonché gli immobili per recupero crediti e ogni altro immobile acquisito ai fini del perseguimento dell'oggetto sociale della società acquirente o di altre componenti del gruppo di appartenenza.

Gli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 TUB come possono essere autorizzati a prestare servizi e attività di investimento?

L'esercizio nei confronti del pubblico dei servizi e delle attività di investimento previsti nell'art. 18, comma 3, TUF è consentito agli intermediari finanziari a condizione che risultino correlati con l'attività di concessione dei finanziamenti svolta in via principale e che l'esercizio degli stessi sia espressamente previsto nell'oggetto sociale.

Essi presentano domanda di autorizzazione, a firma del legale rappresentante, anche contestualmente a quella di iscrizione nell'albo di cui all'art. 106 TUB.

La domanda indica i servizi per i quali è richiesto il rilascio dell'autorizzazione ed è corredata della delibera assunta in proposito dall'organo con funzione di supervisione strategica, della relazione illustrativa prevista dalla Circolare n. 288/2015 e dell'attestazione dell'adesione a un sistema di indennizzo a tutela degli investitori riconosciuto ai sensi dell'art. 59 TUF.

L'autorizzazione si intende rilasciata qualora la relativa istanza non sia espressamente respinta entro 90 giorni dalla ricezione.

Quali disposizioni si applicano agli intermediari finanziari autorizzati a prestare servizi di investimento o di pagamento o autorizzati anche ad emettere moneta elettronica?

Si applicano anche le disposizioni di vigilanza specifiche per le attività e i servizi alle quali sono stati autorizzati e in particolare:

  • la prestazione dei servizi di investimento è disciplinata dal Regolamento della Banca d'Italia del 5.12.2019 e dalla normativa emanata dalla CONSOB in attuazione dell'art. 6, comma 2 e comma 2-quater, TUF;
  • la prestazione dei servizi di pagamento e di emissione di moneta elettronica è disciplinata dal Provvedimento della Banca d'Italia del 23.7.2019.

Le attività degli intermediari finanziari ex art. 106 TUB può essere prestata all'estero senza richiedere una nuova autorizzazione?

La disciplina di questa categoria di intermediari non è armonizzata a livello europeo e, pertanto, fatta eccezione per l'ipotesi di soggetti controllati da banche comunitarie (cfr. art. 18 TUB), non è consentito il mutuo riconoscimento in ambito UE.

Ai fini dell'iscrizione all'albo che attività svolge il soggetto incaricato della riscossione dei crediti ceduti e servizi di cassa e pagamento ai sensi della L. n. 130/1999 (c.d. servicer)?

Il servicer in operazioni di cartolarizzazione è il soggetto al quale, ai sensi dell'art. 2, comma 3, lett. c) della L. n. 130/1999, viene affidata la riscossione dei crediti ceduti e i servizi di cassa e pagamento da parte della società veicolo di cartolarizzazione di cui all'art. 3 della medesima legge (c.d. SPV). Il servicer è inoltre incaricato, ai sensi dell'art. 2, comma 6-bis della citata legge, di verificare la conformità delle operazioni di cartolarizzazione alla legge e al prospetto informativo.

Al servicer fanno pertanto capo sia compiti di natura operativa, sia funzioni di "garanzia" nei confronti del mercato circa il corretto espletamento delle operazioni di cartolarizzazione nell'interesse dei portatori dei titoli e, in generale, del mercato. Detti compiti vanno considerati in modo unitario.

La L. n. 130/1999 definisce in via generale le caratteristiche degli attivi cartolarizzati e le modalità per la relativa cessione, il ruolo di alcuni dei soggetti coinvolti nell'operazione, i limiti operativi della società cessionaria, nonché il contenuto minimo del prospetto informativo.

I profili di rischiosità dell'attività di servicing di cartolarizzazione sono stati oggetto di un'apposita comunicazione al sistema sui servicers in operazioni di cartolarizzazione.

Le società veicolo di cartolarizzazione (c.d. SPV) sono tenute a chiedere una autorizzazione alla Banca d'Italia?

Le società veicolo di cartolarizzazione (c.d. SPV) di cui all'art. 3 della L. n. 130/1999 non devono chiedere un'autorizzazione per poter operare, ma sono tenute a iscriversi in un elenco tenuto dalla Banca d'Italia ai sensi del Provvedimento della Banca d'Italia del 7.6.2017, che disciplina gli obblighi statistici e di comunicazione anagrafica di tali società ai sensi del Regolamento (UE) n. 1075/2013.

Tali soggetti hanno per oggetto esclusivo la realizzazione di una o più operazioni di cartolarizzazione dei crediti nonché lo svolgimento delle attività indicate dalla stessa legge n. 130/1999, alle condizioni ivi previste.

Per maggiori informazioni consulta l'apposita sezione del sito dedicata alle società veicolo di cartolarizzazione.

Un intermediario finanziario può essere a capo di un gruppo finanziario?

Capogruppo di un gruppo finanziario può essere un intermediario finanziario ovvero una società finanziaria che controlla direttamente o indirettamente le altre società che appartengono al gruppo. Un gruppo finanziario è composto da uno o più intermediari finanziari, da banche extracomunitarie, da società finanziarie e da società strumentali controllate ed è sottoposto a vigilanza su base consolidata.

Qual è il regime di vigilanza per gli intermediari finanziari iscritti nell'albo ex art. 106 TUB?

Gli intermediari finanziari iscritti nell'albo ex art. 106 TUB sono sottoposti a un regime di vigilanza prudenziale equivalente a quello delle banche, finalizzato a perseguire obiettivi di stabilità finanziaria e di salvaguardia della sana e prudente gestione, declinato secondo il principio di proporzionalità per tener conto della complessità operativa, dimensionale e organizzativa degli operatori, nonché della natura dell'attività svolta.

I controlli sono esercitati dalla Banca d'Italia nel rispetto della natura imprenditoriale dei soggetti vigilati, i quali determinano in autonomia strategie, modelli organizzativi e politiche di investimento nell'ambito di un sistema di regole generali di natura prudenziale.

L'azione di controllo della Banca d'Italia è svolta attraverso analisi e interventi finalizzati a individuare tempestivamente segnali di potenziali anomalie negli assetti tecnico-organizzativi e a sollecitarne la rimozione mediante appropriate misure correttive. Sono previsti controlli documentali - basati sulla raccolta, l'elaborazione e l'analisi sistematica di un complesso di informazioni di natura statistica, contabile e amministrativa - e controlli ispettivi presso gli intermediari, diretti a verificare qualità e correttezza dei dati trasmessi e ad approfondire la conoscenza di aspetti organizzativi e gestionali. L'attività ispettiva è graduata in funzione di caratteristiche, dimensioni e complessità dell'intermediario controllato ed è focalizzata sui rischi rilevanti, sulla governance e i controlli interni.

Il controllo riguarda tutti gli aspetti dell'operatività e si focalizza sulla coerenza degli assetti organizzativi, sulla qualità della gestione e del controllo dei rischi, sull'adeguatezza del patrimonio a fronteggiare eventuali perdite, sulla trasparenza e sulla correttezza nei confronti della clientela.

Autorizzazione

Esiste un form per la presentazione dell'istanza?

L'istanza ha forma libera: nella Circolare della Banca d'Italia n. 288/2015 sono indicati i documenti da allegare e sono proposti gli schemi di programma di attività e di relazione sulla struttura organizzativa.

Quali sono i documenti da allegare all'istanza?

Le informazioni e i documenti da trasmettere con l'istanza di autorizzazione sono indicati nella Circolare n. 288/2015 e sono, di norma, i seguenti:

  1. atto costitutivo e statuto;
  2. programma di attività e relazione sulla struttura organizzativa;
  3. elenco dei partecipanti diretti e indiretti al capitale, con l'indicazione delle azioni possedute; per le partecipazioni indirette, il soggetto per il cui tramite la partecipazione è detenuta;
  4. documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti in capo ai partecipanti qualificati diretti e indiretti;
  5. mappa del gruppo di appartenenza;
  6. attestazione del versamento del capitale nella misura minima rilasciata dalla direzione generale della banca presso la quale il versamento è stato effettuato;
  7. informazioni circa la provenienza dei fondi;
  8. documentazione attestante il possesso dei requisiti di idoneità degli esponenti aziendali nonché l'insussistenza dell'incompatibilità di cui all'articolo 36 del D.L. n. 201/2011 (c.d. divieto di interlocking);
  9. relazione sui servizi di investimento e/o di pagamento che si intende prestare, ove previsti.

In base alla situazione concreta e al modello di business scelto dall'intermediario può essere necessario produrre ulteriore documentazione utile a supportare le valutazioni istruttorie (per es. la perizia redatta in caso di conferimenti in natura).

La documentazione indicata alle lett. d), g) e h), deve avere data non anteriore ai 6 mesi da quella di presentazione della domanda di autorizzazione.

Nello statuto cosa deve indicare la clausola relativa all'oggetto sociale?

La clausola relativa all'oggetto sociale deve contenere l'indicazione dell'effettiva attività svolta dall'intermediario. Eventuali riferimenti ad attività finanziarie non esercitate o che non si intende esercitare nell'arco temporale considerato nel programma di attività andranno eliminati.

Cosa valuta la Banca d'Italia in relazione all'assetto proprietario di un intermediario?

Nella valutazione delle iniziative di costituzione la Banca d'Italia presta particolare attenzione ai profili della solidità finanziaria e della qualità dei partecipanti al fine di assicurare l'adeguata capacità di fronteggiare i rischi della fase di avvio dell'attività e, in caso di crisi, di minimizzare i costi connessi alla dispersione di valore aziendale.

A questo fine, la Banca d'Italia valuta la qualità dei titolari di partecipazioni qualificate al capitale dell'intermediario (cioè coloro che detengano almeno il 10% delle azioni o dei diritti di voto ovvero sono in grado di esercitare una influenza notevole) e la solidità finanziaria del progetto sulla base dei seguenti criteri: la reputazione del partecipante qualificato; l'onorabilità, la correttezza, la professionalità e la competenza di coloro che, a seguito dell'acquisizione della partecipazione, svolgeranno funzioni di amministrazione e direzione nell'intermediario; la solidità finanziaria del partecipante qualificato; la capacità dell'intermediario di rispettare a seguito dell'acquisizione della partecipazione le disposizioni che ne regolano l'attività; l'idoneità della struttura del gruppo del partecipante qualificato a consentire l'esercizio efficace della vigilanza; la mancanza di un fondato sospetto che l'acquisizione sia connessa ad operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Le valutazioni sono condotte in linea con le previsioni dell'art. 19 TUB e del Provvedimento della Banca d'Italia del 22.7.2022.

La valutazione dell'assetto proprietario non dà luogo ad una decisione distinta in materia di partecipazioni qualificate e neppure segue gli aspetti procedurali previsti dalla normativa di riferimento, ma confluisce nell'istruttoria sulla autorizzazione per l'accesso al mercato.

La verifica è effettuata sulla base delle informazioni e dei documenti prodotti ai sensi del Provvedimento della Banca d'Italia del 26.10.2021.

Cosa valuta la Banca d'Italia in relazione all'assetto di governance agli esponenti aziendali di un intermediario?

La Banca d'Italia valuta la struttura di governance dell'intermediario per verificare che essa sia in grado di assicurare il governo dei rischi cui l'intermediario sarà esposto, sia coerente con l'attività e le dimensioni prospettate, sia chiara nell'allocazione dei compiti tra i diversi organi aziendali e nei rapporti con gli azionisti.

Con riferimento agli esponenti aziendali, viene valutata l'idoneità allo svolgimento dell'incarico dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo (cd. fit and proper); l'idoneità costituisce, infatti, un presidio fondamentale per assicurare un governo societario improntato a criteri di sana e prudente gestione.

A tal fine, gli esponenti devono possedere requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza e soddisfare criteri di competenza e correttezza.

La disciplina dei requisiti di idoneità è contenuta nell'art. 26 TUB e nel D.M. n. 169/2020.

La responsabilità di individuare esponenti idonei fa capo all'intermediario, che deve anche garantire che i requisiti e i criteri siano rispettati non solo al momento della nomina dell'esponente, ma per tutta la durata dell'incarico.

Gli esponenti aziendali devono inoltre rispettare il divieto di interlocking directorship previsto dall'art. 36 del D.L. 201/2011.

Cosa deve indicare il programma di attività?

Il contenuto del programma di attività è indicato nella Circolare della Banca d'Italia n. 288/2015. Il documento, redatto dagli amministratori avendo riguardo alla complessità operativa, dimensionale e organizzativa dell'intermediario, nonché alla natura specifica dell'attività svolta ("principio di proporzionalità"), deve indicare:

  • le caratteristiche dell'operatività che si intende avviare e le linee di sviluppo dell'operatività;
  • la struttura tecnica e organizzativa, il sistema dei controlli interni e le caratteristiche del sistema IT;
  • i bilanci previsionali dei primi tre esercizi da cui risultino l'ammontare degli investimenti, i risultati economici attesi, e i prospetti sull'andamento dei fondi propri per i primi tre anni di attività, sia in uno scenario di base sia in uno avverso (di stress).

Quali valutazioni compie la Banca d'Italia in relazione al programma di attività?

Il programma di attività viene valutato dalla Banca d'Italia per verificare: a) che esso sia sostenibile, tenendo conto degli investimenti necessari per avviare l'attività e dei volumi operativi che l'intermediario si propone di raggiungere; b) che l'intermediario sia in grado di rispettare i requisiti patrimoniali sin dall'avvio dell'operatività.

La Banca d'Italia può richiedere agli azionisti dichiarazioni di impegno a sostenere finanziariamente la società qualora sia necessario per lo sviluppo delle attività o in caso di difficoltà.

Cosa deve indicare la relazione sulla struttura organizzativa?

La relazione sulla struttura organizzativa è redatta sulla base dello schema previsto nella Circolare n. 288/2015 e deve indicare almeno:

  • composizione, ruolo e funzionamento degli organi aziendali;
  • composizione e ruolo dei singoli Comitati ove presenti;
  • regolamento sulla gestione dei conflitti di interesse e le politiche di remunerazione;
  • risk appetite framework;
  • regolamenti del credito e della finanza;
  • organigramma con indicazione del numero di risorse allocate presso ciascuna unità organizzativa.

Con riferimento alla descrizione del sistema dei controlli interni e di gestione dei rischi, la documentazione trasmessa dovrà indicare, per ciascuna funzione di controllo:

  • ruoli, responsabilità e linee di riporto gerarchiche;
  • competenze dei capi delle unità funzionali;
  • numero di persone allocate presso ciascuna unità;
  • piano annuale delle verifiche della funzione di internal audit.

In caso di esternalizzazione di funzioni aziendali (processi, servizi o attività) a provider esterni occorre fornire le informazioni necessarie a valutare, tra l'altro, che la soluzione adottata non comprometta la capacità dell'intermediario di rispettare gli obblighi previsti dalla normativa di riferimento; non alteri il rapporto con la propria clientela; non pregiudichi la qualità del sistema dei controlli interni e non ostacoli l'attività di vigilanza. Sul punto di rinvia alla FAQ specifica.

La relazione è accompagnata dai regolamenti relativi ai principali processi aziendali (es. regolamento interno, credito).

Quali informazioni devono essere trasmesse in caso di esternalizzazione di funzioni aziendali?

Gli intermediari possono ricorrere alla esternalizzazione di funzioni aziendali (processi, servizi o attività), anche di quelle importanti (necessarie per lo svolgimento dell'operatività principale) a provider esterni a condizione che la soluzione adottata non metta a repentaglio la capacità dell'intermediario di rispettare gli obblighi previsti dalla normativa di riferimento; non alteri il rapporto con la propria clientela; non pregiudichi la qualità del sistema dei controlli interni e non ostacoli la vigilanza.

Le disposizioni di vigilanza richiedono che essi adottino una specifica politica aziendale per assicurare il corretto svolgimento delle funzioni esternalizzate da parte del fornitore, il buon funzionamento del sistema dei controlli interni e il monitoraggio continuo dell'attività svolta dal fornitore di servizi. In caso di esternalizzazione, pertanto, l'istanza andrà integrata, in linea con gli Orientamenti EBA/GL/2019/02 in materia, con le seguenti informazioni:

  • una descrizione sintetica delle attività oggetto di esternalizzazione;
  • l'indicazione dei provider individuati, unita alla valutazione - per le sole funzioni operative importanti esternalizzate - effettuata dall'organo amministrativo in merito all'adeguatezza quali-quantitativa del fornitore del servizio, anche considerato il complesso degli incarichi eventualmente rivestiti presso altri intermediari;
  • il documento di policy aziendale in materia di esternalizzazione che, in linea con il principio di proporzionalità, stabilisca almeno: i) il processo decisionale per esternalizzare funzioni aziendali; ii) il contenuto minimo dei contratti di outsourcing e i livelli di servizio attesi delle attività esternalizzate; iii) le modalità di controllo delle funzioni esternalizzate; iv) i flussi informativi interni volti ad assicurare la piena conoscenza e governabilità dei fattori di rischio relativi alle funzioni esternalizzate; v) i piani di emergenza in caso di non corretto svolgimento delle funzioni esternalizzate da parte del fornitore di servizi;
  • una sintesi dell'accordo di esternalizzazione delle funzioni operative importanti da cui risultino i principali diritti ed obblighi; i livelli di servizio attesi, espressi in termini oggettivi e misurabili, nonché le informazioni necessarie per la verifica del loro rispetto; gli eventuali conflitti di interesse e i relativi presidi di mitigazione; la durata dell'accordo e le modalità di rinnovo nonché gli impegni reciproci connessi con l'interruzione del rapporto;
  • una descrizione delle misure adottate, anche di tipo organizzativo, per assicurare la verifica dell'operato degli outsourcers. Occorre anche indicare le risorse destinate ad assumere il ruolo di referente interno per i servizi esternalizzati, il cui profilo professionale deve essere in linea con l'incarico ricoperto.

Gli intermediari che ricorrono all'esternalizzazione di funzioni aziendali presidiano i rischi derivanti dalle scelte effettuate, mantenendo la capacità di controllo e la responsabilità sulle attività esternalizzate nonché le competenze tecniche e gestionali essenziali per re-internalizzare, in caso di necessità, il loro svolgimento. Resta ferma, in ogni caso, la responsabilità degli organi aziendali e del responsabile della funzione esternalizzata per il corretto svolgimento dei compiti esternalizzati.

Nell'ambito del procedimento di autorizzazione la Banca d'Italia può disporre specifiche verifiche nei confronti della società istante?

La Banca d'Italia può disporre una verifica in ordine alla funzionalità complessiva della struttura aziendale nonché all'esistenza e all'ammontare del patrimonio della società istante. A tal fine, la Banca d'Italia può disporre l'accesso di propri ispettori oppure richiedere una perizia a soggetti terzi. Con riferimento al tipo di attività svolto dalla società, è anche possibile indicare ulteriori aspetti che devono formare oggetto della perizia e di cui deve essere dato conto nella relazione.

Le società già esistenti possono presentare istanza di iscrizione nell'albo ex art. 106 TUB?

Le società già esistenti che intendono esercitare nei confronti del pubblico l'attività di concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma adottano la delibera con la quale viene modificato l'oggetto sociale e sono apportate le altre modifiche statutarie necessarie. La domanda di autorizzazione all'attività è inviata dopo l'approvazione della delibera di modifica dell'atto costitutivo e prima che di tale atto venga effettuata l'iscrizione nel registro delle imprese.

Quando la Banca d'Italia procede alla cancellazione di un intermediario dall'albo ex art. 106 TUB?

La Banca d'Italia procede alla cancellazione dall'albo degli intermediari finanziari nei casi in cui sia revocata l'autorizzazione nonché a seguito della dichiarazione di decadenza dell'autorizzazione medesima.

La Banca d'Italia procede altresì alla cancellazione dall'albo degli intermediari finanziari nelle ipotesi di scioglimento volontario ovvero di modifica dell'oggetto sociale. In tali casi, l'istanza di cancellazione è inoltrata alla Banca d'Italia a cura dei liquidatori ovvero della società interessata entro il termine di 10 giorni dall'iscrizione delle relative delibere nel registro delle imprese.

A quali condizioni si verifica la decadenza dall'autorizzazione?

L'intermediario finanziario decade dall'autorizzazione rilasciata se:

  • vi rinuncia espressamente entro 12 mesi dal rilascio della stessa;
  • non ha iniziato a operare entro 12 mesi dal rilascio dell'autorizzazione.

In presenza di giustificati motivi, su richiesta dell'intermediario interessato presentata almeno 60 giorni prima della scadenza del termine, può essere consentito un limitato periodo di proroga, di norma non superiore a 6 mesi.

Intervenuta la decadenza, la Banca d'Italia, senza ulteriori formalità, cancella l'intermediario dal relativo albo. L'intermediario provvede alla modifica dell'oggetto sociale.

A quali condizioni si verifica la revoca dell'autorizzazione?

Fermi restando i casi di revoca consentiti dall'ordinamento, la Banca d'Italia revoca l'autorizzazione a un intermediario finanziario e lo cancella dall'albo qualora accerti che l'intermediario non ha svolto l'attività finanziaria per un periodo continuativo superiore a 18 mesi.

La revoca dell'autorizzazione è effettuata, in ogni caso, secondo le modalità di cui all'art. 113-ter TUB qualora l'intermediario finanziario disponga di attivi derivanti dall'esercizio dell'attività di cui all'art. 106, comma 1, TUB. Negli altri casi modifica l'oggetto sociale.