FAQ - Istanze dei confidi ex art. 106 TUB

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Attività esercitabili e regime applicabile

I confidi iscritti nell'albo ex art. 106 TUB possono acquisire immobili di proprietà ad uso strumentale?

Sì, qualora si tratti di immobili che rivestono carattere di ausiliarietà all'esercizio dell'attività finanziaria. A titolo esemplificativo, si considerano strumentali gli immobili destinati, in tutto o in parte, all'esercizio dell'attività istituzionale, ad essere affittati ai dipendenti, nonché gli immobili per recupero crediti, detenibili per il tempo strettamente necessario per effettuarne la cessione, e ogni altro immobile acquisito ai fini del perseguimento dell'oggetto sociale della società acquirente o di altre componenti del gruppo di appartenenza.

Resta ferma la possibilità per il confidi di locare il patrimonio immobiliare di proprietà riveniente da situazioni pregresse rispetto all'iscrizione nell'albo previsto dall'art. 106 TUB.

Qual è il regime di vigilanza per i confidi iscritti nell'albo ex art. 106 TUB

I confidi iscritti nell'albo ex art. 106 TUB sono sottoposti a un regime di vigilanza prudenziale equivalente a quello delle banche, finalizzato a perseguire obiettivi di stabilità finanziaria e di salvaguardia della sana e prudente gestione, declinato secondo il principio di proporzionalità per tener conto della complessità operativa, dimensionale e organizzativa degli operatori nonché della natura dell'attività svolta.

I controlli sono esercitati dalla Banca d'Italia nel rispetto della natura imprenditoriale dei soggetti vigilati, i quali determinano in autonomia strategie, modelli organizzativi e politiche di investimento nell'ambito di un sistema di regole generali di natura prudenziale.

L'azione di controllo della Banca d'Italia è svolta attraverso analisi e interventi finalizzati a individuare tempestivamente segnali di potenziali anomalie negli assetti tecnico-organizzativi e a sollecitarne la rimozione mediante appropriate misure correttive. Sono previsti controlli documentali - basati sulla raccolta, l'elaborazione e l'analisi sistematica di un complesso di informazioni di natura statistica, contabile e amministrativa - e controlli ispettivi presso gli intermediari, diretti a verificare qualità e correttezza dei dati trasmessi e ad approfondire la conoscenza di aspetti organizzativi e gestionali. L'attività ispettiva è graduata in funzione di caratteristiche, dimensioni e complessità dell'intermediario controllato ed è focalizzata sui rischi rilevanti, sulla governance e i controlli interni.

Il controllo riguarda tutti gli aspetti dell'operatività e si focalizza sulla coerenza degli assetti organizzativi, sulla qualità della gestione e del controllo dei rischi, sull'adeguatezza del patrimonio a fronteggiare eventuali perdite, sulla trasparenza e sulla correttezza nei confronti della clientela.

Autorizzazione

Esiste un form per la presentazione dell'istanza?

L'istanza ha forma libera: nella Circolare n. 288/2015 sono indicati i documenti da allegare e sono proposti gli schemi di programma di attività, di relazione sulla struttura organizzativa, nonché delle schede informative previste.

Quali sono i documenti da allegare all'istanza?

Le informazioni e i documenti da trasmettere con l'istanza di autorizzazione sono indicati nella Circolare n. 288/2015 e sono, di norma, i seguenti:

  1. atto costitutivo e statuto;
  2. programma di attività e relazione sulla struttura organizzativa;
  3. elenco dei partecipanti diretti e indiretti al capitale, con l'indicazione delle azioni possedute; per le partecipazioni indirette, il soggetto per il cui tramite la partecipazione è detenuta;
  4. documentazione attestante il possesso dei requisiti previsti in capo ai partecipanti qualificati diretti e indiretti;
  5. mappa del gruppo di appartenenza;
  6. attestazione del versamento del capitale nella misura minima prevista dalla normativa applicabile rilasciata dalla direzione generale della banca presso la quale il versamento è stato effettuato;
  7. informazioni circa la provenienza dei fondi;
  8. documentazione attestante il possesso dei requisiti di idoneità degli esponenti aziendali nonché l'insussistenza dell'incompatibilità di cui all'articolo 36 del D.L. n. 201/2011 (c.d. divieto di interlocking);

Alla domanda di autorizzazione sono allegati anche:

  • la documentazione da cui risulti il mantenimento del requisito inerente all'ammontare minimo del volume di attività finanziarie per i sei mesi successivi alla chiusura dell'ultimo esercizio. L'attestazione deve fare riferimento a documenti redatti per il pubblico (ad es. situazione dei conti relativa alla fine del semestre successivo alla data di chiusura dell'esercizio per il quale i requisiti risultano verificati) ovvero a evidenze contabili interne;
  • la scheda informativa sulla composizione delle attività finanziarie, redatta secondo lo schema previsto dalla Circolare n. 288/2015;
  • la scheda informativa sulle attività svolte, redatta secondo lo schema previsto dalla Circolare n. 288/2015.

In base alla situazione concreta e al modello di business scelto dall'intermediario può essere necessario produrre ulteriore documentazione utile a supportare le valutazioni istruttorie (per es. la perizia redatta in caso di conferimenti in natura).

La documentazione indicata alle lett. d), g) e h), deve avere data non anteriore ai 6 mesi da quella di presentazione della domanda di autorizzazione.

Nello statuto cosa deve indicare la clausola relativa all'oggetto sociale?

La clausola relativa all'oggetto sociale deve contenere l'indicazione dell'effettiva attività svolta dal confidi. Eventuali riferimenti ad attività finanziarie non esercitate o che non si intende esercitare nell'arco temporale considerato nel programma di attività andranno eliminati.

Cosa valuta la Banca d'Italia in relazione all'assetto proprietario di un confidi iscritto nell'albo ex art. 106 TUB?

Nella valutazione delle iniziative di costituzione dei confidi la Banca d'Italia verifica che i soci rispettino le previsioni contenute nell'art. 13 del D.L. n. 269/2003 in relazione, tra l'altro, alle caratteristiche dei partecipanti e all'entità minima di partecipazione al capitale. Inoltre, per i titolari di partecipazioni qualificate (cioè coloro che detengano almeno il 10% delle azioni o dei diritti di voto ovvero sono in grado di esercitare una influenza notevole) presta particolare attenzione ai profili della solidità finanziaria e della qualità al fine di assicurare l'adeguata capacità di fronteggiare i rischi della fase di avvio dell'attività e, in caso di crisi, di minimizzare i costi connessi alla dispersione di valore aziendale.

In questo ambito, valuta la qualità dei soci qualificati e la solidità finanziaria del progetto sulla base dei seguenti criteri: la reputazione del partecipante qualificato; l'onorabilità, la correttezza, la professionalità e la competenza di coloro che, a seguito dell'acquisizione, svolgeranno funzioni di amministrazione e direzione nell'intermediario; la solidità finanziaria del partecipante qualificato; la capacità dell'intermediario di rispettare a seguito dell'acquisizione della partecipazione le disposizioni che ne regolano l'attività; l'idoneità della struttura del gruppo del partecipante qualificato a consentire l'esercizio efficace della vigilanza; la mancanza di un fondato sospetto che l'acquisizione sia connessa ad operazioni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo. Le valutazioni sono condotte in linea con le previsioni dell'art. 19 TUB e del Provvedimento della Banca d'Italia del 26.7.2022.

La valutazione dell'assetto proprietario non dà luogo ad una decisione distinta in materia di partecipazioni qualificate e neppure segue gli aspetti procedurali previsti dalla normativa di riferimento, ma confluisce nell'istruttoria sulla autorizzazione per l'accesso al mercato.

La verifica è effettuata sulla base delle informazioni e dei documenti prodotti ai sensi del Provvedimento della Banca d'Italia del 26.10.2021.

Cosa valuta la Banca d'Italia in relazione all'assetto di governance agli esponenti aziendali di un confidi iscritto nell'albo ex art. 106 TUB?

La Banca d'Italia valuta la struttura di governance dell'intermediario per verificare che essa sia in grado di assicurare il governo dei rischi cui l'intermediario sarà esposto, sia coerente con l'attività e le dimensioni prospettate, sia chiara nell'allocazione dei compiti tra i diversi organi aziendali e nei rapporti con gli azionisti.

Con riferimento agli esponenti aziendali, viene valutata l'idoneità allo svolgimento dell'incarico dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo (cd. fit and proper); l'idoneità costituisce, infatti, un presidio fondamentale per assicurare un governo societario improntato a criteri di sana e prudente gestione.

A tal fine, gli esponenti devono possedere requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza e soddisfare criteri di competenza e correttezza.

La disciplina dei requisiti di idoneità è contenuta nell'art. 26 del TUB e nel D.M. n. 169/2020.

La responsabilità di individuare esponenti idonei fa capo all'intermediario, che deve anche garantire che i requisiti e i criteri siano rispettati non solo al momento della nomina dell'esponente, ma per tutta la durata dell'incarico.

Gli esponenti aziendali devono inoltre rispettare il divieto di interlocking directorship previsto dall'art. 36 del D.L. 201/2011.

Cosa deve indicare il programma di attività?

Il contenuto del programma di attività è indicato nella Circolare della Banca d'Italia n. 288/2015. Il documento, redatto dagli amministratori avendo riguardo alla complessità operativa, dimensionale e organizzativa dell'intermediario, nonché alla natura specifica dell'attività svolta ("principio di proporzionalità"), deve indicare:

  • le caratteristiche dell'operatività che si intende avviare e le linee di sviluppo dell'operatività;
  • la struttura tecnica e organizzativa, il sistema dei controlli interni e le caratteristiche del sistema IT;
  • i bilanci previsionali dei primi tre esercizi da cui risultino l'ammontare degli investimenti, i risultati economici attesi, e i prospetti sull'andamento dei fondi propri per i primi tre anni di attività, sia in uno scenario di base sia in uno avverso (di stress).

Quali valutazioni compie la Banca d'Italia in relazione al programma di attività?

Il programma di attività viene valutato dalla Banca d'Italia per verificare: a) che esso sia sostenibile, tenendo conto degli investimenti necessari per avviare l'attività e dei volumi operativi che l'intermediario si propone di raggiungere; b) che l'intermediario sia in grado di rispettare i requisiti patrimoniali sin dall'avvio dell'operatività.

La Banca d'Italia può richiedere agli azionisti dichiarazioni di impegno a sostenere finanziariamente la società qualora sia necessario per lo sviluppo delle attività o in caso di difficoltà.

Cosa deve indicare la relazione sulla struttura organizzativa?

La relazione sulla struttura organizzativa è redatta sulla base dello schema previsto nella Circolare n. 288/2015 e deve indicare almeno:

  • composizione, ruolo e funzionamento degli organi aziendali;
  • composizione e ruolo dei singoli Comitati ove presenti;
  • regolamento sulla gestione dei conflitti di interesse e le politiche di remunerazione;
  • risk appetite framework;
  • regolamenti del credito e della finanza;
  • organigramma con indicazione del numero di risorse allocate presso ciascuna unità organizzativa.

Con riferimento alla descrizione del sistema dei controlli interni e di gestione dei rischi, la documentazione trasmessa dovrà indicare, per ciascuna funzione di controllo:

  • ruoli, responsabilità e linee di riporto gerarchiche;
  • competenze dei capi delle unità funzionali;
  • numero di persone allocate presso ciascuna unità;
  • piano annuale delle verifiche della funzione di internal audit.

In caso di esternalizzazione di funzioni aziendali (processi, servizi o attività) a provider esterni occorre fornire le informazioni necessarie a valutare, tra l'altro, che la soluzione adottata non comprometta la capacità dell'intermediario di rispettare gli obblighi previsti dalla normativa di riferimento; non alteri il rapporto con la propria clientela; non pregiudichi la qualità del sistema dei controlli interni e non ostacoli l'attività di vigilanza. Sul punto di rinvia alla FAQ specifica.

La relazione è accompagnata dai regolamenti relativi ai principali processi aziendali (es. regolamento interno, credito).

Quali informazioni devono essere trasmesse in caso di esternalizzazione di funzioni aziendali?

Gli intermediari possono ricorrere alla esternalizzazione di funzioni aziendali (processi, servizi o attività), anche di quelle importanti (necessarie per lo svolgimento dell'operatività principale) a provider esterni a condizione che la soluzione adottata non metta a repentaglio la capacità dell'intermediario di rispettare gli obblighi previsti dalla normativa di riferimento; non alteri il rapporto con la propria clientela; non pregiudichi la qualità del sistema dei controlli interni e non ostacoli la vigilanza.

Le disposizioni di vigilanza richiedono che essi adottino una specifica politica aziendale per assicurare il corretto svolgimento delle funzioni esternalizzate da parte del fornitore, il buon funzionamento del sistema dei controlli interni e il monitoraggio continuo dell'attività svolta dal fornitore di servizi. In caso di esternalizzazione, pertanto, l'istanza andrà integrata, in linea con gli Orientamenti EBA/GL/2019/02 in materia, con le seguenti informazioni:

  • una descrizione sintetica delle attività oggetto di esternalizzazione;
  • l'indicazione dei provider individuati, unita alla valutazione - per le sole funzioni operative importanti esternalizzate - effettuata dall'organo amministrativo in merito all'adeguatezza quali-quantitativa del fornitore del servizio, anche considerato il complesso degli incarichi eventualmente rivestiti presso altri intermediari;
  • il documento di policy aziendale in materia di esternalizzazione che, in linea con il principio di proporzionalità, stabilisca almeno: i) il processo decisionale per esternalizzare funzioni aziendali; ii) il contenuto minimo dei contratti di outsourcing e i livelli di servizio attesi delle attività esternalizzate; iii) le modalità di controllo delle funzioni esternalizzate; iv) i flussi informativi interni volti ad assicurare la piena conoscenza e governabilità dei fattori di rischio relativi alle funzioni esternalizzate; v) i piani di emergenza in caso di non corretto svolgimento delle funzioni esternalizzate da parte del fornitore di servizi;
  • una sintesi dell'accordo di esternalizzazione delle funzioni operative importanti da cui risultino i principali diritti ed obblighi; i livelli di servizio attesi, espressi in termini oggettivi e misurabili, nonché le informazioni necessarie per la verifica del loro rispetto; gli eventuali conflitti di interesse e i relativi presidi di mitigazione; la durata dell'accordo e le modalità di rinnovo nonché gli impegni reciproci connessi con l'interruzione del rapporto;
  • una descrizione delle misure adottate, anche di tipo organizzativo, per assicurare la verifica dell'operato degli outsourcers. Occorre anche indicare le risorse destinate ad assumere il ruolo di referente interno per i servizi esternalizzati, il cui profilo professionale deve essere in linea con l'incarico ricoperto.

Gli intermediari che ricorrono all'esternalizzazione di funzioni aziendali presidiano i rischi derivanti dalle scelte effettuate, mantenendo la capacità di controllo e la responsabilità sulle attività esternalizzate nonché le competenze tecniche e gestionali essenziali per re-internalizzare, in caso di necessità, il loro svolgimento. Resta ferma, in ogni caso, la responsabilità degli organi aziendali e del responsabile della funzione esternalizzata per il corretto svolgimento dei compiti esternalizzati.

Nell'ambito del procedimento di autorizzazione la Banca d'Italia può disporre specifiche verifiche nei confronti della società istante?

La Banca d'Italia può disporre una verifica in ordine alla funzionalità complessiva della struttura aziendale nonché all'esistenza e all'ammontare del patrimonio della società istante. A tal fine, la Banca d'Italia può disporre l'accesso di propri ispettori oppure richiedere una perizia a soggetti terzi. Con riferimento al tipo di attività svolto dalla società, è anche possibile indicare ulteriori aspetti che devono formare oggetto della perizia e di cui deve essere dato conto nella relazione.

Quando la Banca d'Italia procede alla cancellazione di un confidi dall'albo ex art. 106 TUB?

La Banca d'Italia procede alla cancellazione dall'albo degli intermediari finanziari nei casi in cui sia revocata l'autorizzazione nonché a seguito della dichiarazione di decadenza dell'autorizzazione medesima.

La Banca d'Italia procede altresì alla cancellazione dall'albo degli intermediari finanziari nelle ipotesi di scioglimento volontario ovvero di modifica dell'oggetto sociale. In tali casi, l'istanza di cancellazione è inoltrata alla Banca d'Italia a cura dei liquidatori ovvero della società interessata entro il termine di 10 giorni dall'iscrizione delle relative delibere nel registro delle imprese.

A quali condizioni si verifica la revoca dell'autorizzazione?

Fermi restando i casi di revoca consentiti dall'ordinamento, la Banca d'Italia revoca l'autorizzazione se il volume di attività finanziaria del confidi risulti inferiore a 150 milioni di euro per almeno tre esercizi consecutivi. Il legale rappresentante del confidi comunica alla Banca d'Italia il verificarsi di tale condizione. Alla comunicazione sono allegati la documentazione necessaria a comprovare la mutata situazione aziendale e un piano di dismissione degli attivi di bilancio, di durata non superiore a 12 mesi, rivenienti da attività non consentite ai confidi iscritti nell'elenco di cui all'art. 112 TUB.

La revoca dell'autorizzazione per il venir meno dei requisiti dimensionali comporta l'iscrizione d'ufficio nell'elenco elenco gestito dall'Organismo dei Confidi Minori.