FAQ - Operatori del microcredito

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A quale tipo di controlli sono sottoposti gli operatori del microcredito?

La Banca d'Italia esercita sugli operatori di microcredito limitati poteri di controllo, disciplinati dall'art. 113 del TUB, consistenti nella possibilità di richiedere informazioni e documenti, effettuare ispezioni, vietare il compimento di nuove operazioni, imporre la riduzione delle attività e disporre la cancellazione dall'elenco in presenza di determinate circostanze. Non sono pertanto previsti controlli sulla sana e prudente gestione analoghi a quelli svolti nei confronti delle banche e degli intermediari finanziari, inerenti, ad esempio, allo stanziamento di risorse patrimoniali a fronte dei crediti erogati o all'adeguatezza dei presidi organizzativi per il controllo dei rischi assunti.

Gli operatori del microcredito sono inquadrati tra i "soggetti sottoposti a regolamentazione particolare" in quanto non assoggettati a regolamentazione prudenziale.

Esiste un form per la presentazione dell'istanza?

La domanda di iscrizione va redatta secondo lo schema riportato nell'Allegato n. 3 del Provvedimento della Banca d'Italia del 3 giugno 2015.

Quali sono i documenti da allegare all'istanza?

Le informazioni e i documenti da trasmettere con l'istanza di autorizzazione sono indicati nel Provvedimento della Banca d'Italia del 3.6.2015:

  1. certificato rilasciato dal registro delle imprese o dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. n. 445/2000, attestante l'iscrizione della società nel registro delle imprese o l'iscrizione delle modifiche statutarie;
  2. copia dell'atto costitutivo e dello statuto sociale dichiarati vigenti dal legale rappresentante della società;
  3. per le società di nuova costituzione:
    • attestazione del versamento del capitale sociale, mediante estratto del saldo contabile rilasciato dalla banca presso la quale il versamento è stato effettuato non prima di cinque giorni dall'invio della domanda;
    • attestazione della sussistenza del capitale medesimo, resa dall'organo di controllo se costituito o, in mancanza, dall'organo amministrativo;
    • in presenza di conferimenti in natura, la relazione di stima o valutazione dei conferimenti in natura ai sensi della disciplina civilistica applicabile alla società;
  4. nel caso di società già operative che intendono esercitare l'attività di microcredito:
    • una relazione di stima, effettuata da un soggetto iscritto nel registro dei revisori legali, riferita a data non anteriore a tre mesi dal giorno di presentazione della domanda di iscrizione, dalla quale risulti l'esistenza e l'ammontare del capitale sociale sottoscritto e versato; la perizia è effettuata da esperti, iscritti nel registro dei revisori legali, designati dalla società;
    • una delibera dell'organo di gestione dalla quale risulti il dettaglio dei finanziamenti in essere e che determini quali di essi saranno ricondotti entro le tipologie di microcredito previste dal D.M. n. 176/2014;
  5. elenco dei soggetti che detengono, direttamente o indirettamente, ossia per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona, una partecipazione rilevante nel capitale della società, con l'indicazione delle rispettive quote di partecipazione in valore assoluto e in termini percentuali; per le partecipazioni indirette sono indicati i soggetti per il tramite dei quali è detenuta la partecipazione;
  6. copia del verbale della riunione dell'organo amministrativo, o della dichiarazione dell'amministratore unico, che ha verificato i requisiti dei titolari delle partecipazioni rilevanti nel capitale della società;
  7. elenco nominativo, con indicazione delle generalità complete, dell'amministratore unico o dei componenti l'organo amministrativo e di quello di controllo ove costituito nonché degli eventuali amministratori delegati, dei direttori generali e dei soggetti che svolgono funzioni equivalenti;
  8. copia del verbale della riunione dell'organo competente o dell'autodichiarazione relativa alla verifica dei requisiti di onorabilità e professionalità degli esponenti aziendali;
  9. un programma di attività, redatto secondo lo schema riportato nell'Allegato n. 5 del Provvedimento della Banca d'Italia del 3.6.2015;
  10. per le società già costituite, l'ultimo bilancio approvato e una situazione contabile aggiornata sottoscritta dall'organo amministrativo e da quello di controllo, ove costituito;
  11. copia del documento di identità della persona che sottoscrive la domanda di iscrizione.

Quali requisiti devono possedere i titolari di partecipazioni al capitale degli operatori del microcredito?

Chiunque possiede, direttamente o per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona, partecipazioni al capitale di un operatore di microcredito in misura superiore al dieci per cento del capitale rappresentato da azioni o quote con diritto di voto deve possedere i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 7 del D.M. n. 176/2014. Si applica la definizione di controllo prevista dall'articolo 23 TUB.

Se il partecipante al capitale è una persona giuridica, l'accertamento riguarda i componenti l'organo amministrativo e il direttore generale della società, o i soggetti che ricoprono cariche equivalenti. Se il soggetto partecipante è un intermediario finanziario vigilato dalla Banca d'Italia, i competenti organi sociali dell'operatore di microcredito possono, nell'ambito della loro autonoma valutazione, far riferimento ai requisiti già accertati da parte dell'intermediario.

La verifica dei requisiti è effettuata dall'organo amministrativo dell'operatore di microcredito, che ne è responsabile. La valutazione è svolta sulla base di un'adeguata istruttoria. L'esito della verifica risulta dal verbale della riunione dell'organo amministrativo, se collegiale, o da apposita dichiarazione dell'amministratore unico.

Quali requisiti devono possedere gli esponenti aziendali degli operatori del microcredito?

I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso gli operatori di microcredito devono possedere i requisiti di professionalità e onorabilità previsti dall'art. 8 del D.M. n. 176/2014.

La verifica del possesso dei requisiti è condotta, nel caso di organi collegiali, dall'organo di appartenenza dell'esponente aziendale sulla base della documentazione comprovante il possesso dei medesimi; nel caso di organi monocratici, il possesso dei requisiti è attestato da un'autodichiarazione del soggetto interessato, che confermi in modo dettagliato la presenza dei requisiti richiesti.

Cosa contiene il programma di attività di un operatore del microcredito?

Il programma di attività, redatto secondo lo schema riportato nell'Allegato n. 5 al Provvedimento della Banca d'Italia del 3.6.2015, illustra dettagliatamente: 1) le strategie aziendali, le linee di sviluppo dell'attività e le previsioni di crescita dell'operatività; 2) le caratteristiche dei finanziamenti che la società intende erogare sotto il profilo delle condizioni economiche, delle finalità, del target di clientela; 3) i servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio che si intende prestare, specificando il contenuto e le modalità di erogazione e l'eventuale esperienza pregressa nella fornitura di tali servizi; nel caso previsto dall'articolo 3, comma 2, del Regolamento, i soggetti specializzati di cui ci si intende avvalere, le modalità di controllo sul loro operato e il loro eventuale accreditamento presso enti pubblici o privati; 4) le attività accessorie e strumentali, diverse dai servizi ausiliari di cui al punto 3), che la società intende svolgere; 5) i presidi organizzativi attivati (organigramma, funzionigramma e funzioni di controllo), con particolare attenzione ai meccanismi volti ad assicurare l'efficacia e l'autonomia dell'attività di controllo interno; 6) il processo di erogazione del credito, con particolare riferimento alle modalità di valutazione dei beneficiari e del progetto finanziato e al monitoraggio dei finanziamenti concessi, con l'indicazione delle strutture coinvolte e della relativa reportistica destinata agli organi aziendali; 7) l'eventuale utilizzo dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, del DM n. 176/2014 per la promozione e il collocamento dei contratti di finanziamento.

Cosa s'intende per servizi ausiliari nell'ambito del microcredito produttivo?

Si intendono i servizi ausiliari di carattere non finanziario, effettuati sia nella fase "pre-erogazione" che in quella "post-erogazione" del microcredito, che consistano nel:

  • supporto alla definizione della strategia di sviluppo del progetto finanziato e all'analisi di soluzioni per il miglioramento dello svolgimento dell'attività;
  • formazione sulle tecniche di amministrazione dell'impresa, sotto il profilo della gestione contabile, della gestione finanziaria, della gestione del personale;
  • formazione sull'uso delle tecnologie più avanzate per innalzare la produttività dell'attività;
  • supporto alla definizione dei prezzi e delle strategie di vendita, con l'effettuazione di studi di mercato;
  • supporto per la soluzione di problemi legali, fiscali e amministrativi e informazioni circa i relativi servizi disponibili sul mercato;
  • con riferimento al finanziamento concesso per il pagamento di corsi di formazione anche di natura universitaria o post-universitaria volti ad agevolare l'inserimento nel mercato del lavoro delle persone fisiche beneficiarie del finanziamento, supporto alla definizione del percorso di inserimento nel mercato del lavoro;
  • supporto all'individuazione e diagnosi di eventuali criticità dell'implementazione del progetto finanziato.

L'operatore di microcredito presta almeno due dei servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio dei soggetti finanziati, in fase istruttoria e durante il periodo di rimborso, sia direttamente sia avvalendosi di soggetti specializzati nella prestazione di tali attività.

Cosa si intende per servizi ausiliari nell'ambito del microcredito con finalità di inclusione sociale e finanziaria?

Si intendono i servizi ausiliari di assistenza dei soggetti finanziati nella gestione del bilancio familiare. Essi devono in particolare fornire ai debitori informazioni utili a migliorare la gestione dei flussi delle entrate e delle uscite e devono realizzarsi durante l'intera durata del piano di rimborso del finanziamento.

Possono essere prestati, in fase istruttoria o durante il periodo di rimborso, direttamente dall'operatore di microcredito oppure da soggetti specializzati nella prestazione di tali attività.

Cosa ha ad oggetto la valutazione istruttoria della Banca d'Italia?

La valutazione effettuata dalla Banca d'Italia nel corso del procedimento amministrativo di autorizzazione ha lo scopo di verificare che l'iniziativa di costituzione rispetti i requisiti previsti dalle disposizioni applicabili in relazione all'iscrizione nell'elenco e al tipo di attività esercitata, in linea con le finalità dell'attività di supervisione principalmente focalizzata su controlli di conformità alla normativa di settore.

Quali obblighi di comunicazione hanno gli operatori del microcredito nei confronti della Banca d'Italia?

Gli operatori di microcredito inviano alla Banca d'Italia:

  • il bilancio annuale, completo dei relativi allegati, entro trenta giorni dalla sua approvazione, corredato del verbale assembleare di approvazione;
  • una comunicazione sulle eventuali variazioni, rispetto al programma di attività comunicato in sede di iscrizione, dell'operatività e dei presidi organizzativi;
  • segnalazioni periodiche, a cadenza semestrale, sulla propria situazione patrimoniale, economica e finanziaria, sui finanziamenti erogati, con le modalità e nei termini previsti dalla Banca d'Italia;
  • una relazione annuale relativa allo svolgimento, anche attraverso terzi, dei servizi ausiliari di assistenza e monitoraggio prestati;
  • la segnalazione trimestrale dei tassi di interesse applicati alle operazioni di microcredito ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della L. n. 108/1996, nei casi e secondo quanto previsto dalla disciplina della Banca d'Italia.

Chi può utilizzare il sostantivo microcredito?

L'uso del sostantivo "microcredito" è riservato, ai sensi dell'art. 111, comma 5-bis, TUB, ai finanziamenti aventi le caratteristiche previste dallo stesso TUB e dal D.M. n. 176/2014, anche quando concessi da banche o da intermediari finanziari.

In quali casi la Banca d'Italia può disporre la cancellazione dell'operatore del microcredito dall'elenco ex art 111 TUB?

La Banca d'Italia può disporre la cancellazione dall'elenco: a) qualora vengano meno i requisiti per l'iscrizione; b) qualora risultino gravi violazioni di norme di legge e delle disposizioni emanate ai sensi del presente decreto legislativo; c) per l'inattività dell'iscritto protrattasi per un periodo di tempo non inferiore a un anno.

Inoltre, la Banca d'Italia può imporre agli iscritti il divieto di intraprendere nuove operazioni o disporre la riduzione delle attività per violazioni di disposizioni legislative o amministrative che ne regolano l'attività.