Come si calcolano i termini del procedimento?

Per il calcolo dei termini relativi alle istanze di autorizzazione:

  • si contano i giorni di calendario (e non i giorni lavorativi);
  • non si computa il giorno in cui è pervenuta l'istanza completa della documentazione prescritta (che corrisponde all'ultima data in cui risulta arrivata l'istanza in caso di più invii o di invii in più tranches); il termine comincia pertanto a decorrere dal giorno successivo alla ricezione dell'istanza;
  • si computa il giorno nel quale spira il termine finale del procedimento; pertanto, il giorno che coincide con il termine finale è utile ai fini dell'adozione del provvedimento di accoglimento/rigetto;
  • nel caso di sospensione dei termini, ai fini del calcolo del termine complessivo, si sommano i periodi di tempo trascorsi prima dell'inizio della sospensione e quelli decorsi dopo la sua conclusione.

Prima della presentazione dell'istanza è possibile presentare il progetto alla Banca d'Italia?

Di frequente, i promotori dell'iniziativa - con il supporto di eventuali consulenti - contattano la Banca d'Italia e la informano del progetto illustrandone le caratteristiche. A tal fine possono essere organizzati specifici incontri, cui - ove ritenuto opportuno per gli aspetti di multidisciplinarietà dell'iniziativa - sono invitati i colleghi di altre strutture, anche al di fuori dell'Istituto, per i profili di competenza. Nell'occasione, nell'ambito dei rapporti di reciproca collaborazione di norma instaurati con i soggetti istanti, si possono fornire chiarimenti sulla normativa applicabile, sull'iter del procedimento e, in generale, su aspetti rilevanti del progetto.

In base all'esperienza finora acquisita, gli incontri si rivelano particolarmente efficaci se tenuti dopo che i promotori hanno effettuato un'ampia disamina della normativa applicabile all'iniziativa.

Come posso contattare la Banca d'Italia per chiedere un chiarimento o fissare un incontro prima di presentare una istanza?

Chiarimenti o incontri possono essere richiesti inviando un'email all'indirizzo Servizio.Riv.Costituzioni@bancaditalia.it, indicando anche i recapiti completi (email, pec, cellulare) a cui si può essere ricontattati.

Per l'inoltro formale di istanze o di documenti in corso di istruttoria è obbligatorio l'utilizzo della pec.

Quale è la lingua del procedimento amministrativo?

La lingua del procedimento è l'italiano. È comunque possibile prendere contatti e produrre documenti anche in inglese, previa intesa con la Divisione competente per la gestione del procedimento.

Per le istanze di autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria, tenuto conto che riguardano procedimenti di competenza della BCE, valgono le previsioni del Regolamento (UE) n. 468/2014 che consente di utilizzare una delle lingue ufficiali dell'Unione, a scelta dall'interessato.

Quali sono i documenti da allegare all'istanza?

I documenti sono indicati nelle Disposizioni di Vigilanza relative al tipo di intermediario di interesse. Si rinvia pertanto alle specifiche sezioni del sito.

Cosa accade in caso di presentazione di una istanza irregolare o incompleta?

Alla ricezione di un'istanza, la Banca d'Italia ne verifica per prima cosa la completezza; se l'istanza è incompleta o irregolare, il procedimento autorizzativo non può essere avviato. Presentare un'istanza completa, attenendosi rigorosamente alle norme applicabili, è quindi fondamentale perché il procedimento venga concluso nel più breve tempo possibile.

Nel corso del procedimento il soggetto istante può presentare memorie e documenti?

Dopo l'avvio del procedimento amministrativo ed entro il termine previsto dal Regolamento ex L. n. 241/1990, il soggetto istante ha facoltà di far pervenire memorie e documenti. La presentazione di tali documenti non determina il differimento del termine finale del procedimento, salvo che non si tratti di informazioni che modificano elementi essenziali dell'istanza. In quest'ultimo caso, la documentazione trasmessa equivale ad una nuova istanza, che determina - previa verifica della regolarità e della completezza della documentazione allegata - la decorrenza di un nuovo termine, che viene comunicato all'applicant.

I termini del procedimento possono essere interrotti o sospesi?

I termini del procedimento possono essere sospesi qualora ricorrano le condizioni previste dal Regolamento ex L. n. 241/1990 nonché dalle specifiche disposizioni applicabili o dai protocolli d'intesa. La comunicazione di sospensione dei termini è effettuata per iscritto e contiene:

  • l'indicazione delle motivazioni della sospensione dei termini (per es. richiesta di integrazioni, acquisizione di pareri, accertamento ispettivo);
  • l'indicazione delle informazioni integrative necessarie, qualora il procedimento sia stato sospeso per richiesta di chiarimenti;
  • la precisazione che il termine di conclusione del procedimento rimane sospeso sino alla ricezione delle informazioni richieste ovvero all'acquisizione del parere di altre Autorità ovvero alla conclusione degli accertamenti ispettivi;
  • la specificazione della durata massima della sospensione.

La durata massima della sospensione è 180 giorni. I termini residui del procedimento riprendono a decorrere dal ricevimento delle integrazioni o dei pareri o decorsi 180 giorni dalla sospensione, anche senza che siano pervenute le integrazioni o i pareri.

In base alle vigenti disposizioni, per i procedimenti riferibili all'esercizio delle funzioni di vigilanza non è previsto l'invio di una comunicazione relativa alla riapertura dei termini.

Cosa accade se il soggetto istante non riscontra la richiesta di integrazioni della Banca d'Italia?

La Banca d'Italia completa l'istruttoria indipendentemente dalle informazioni e/o dai pareri richiesti in caso di mancata acquisizione nei termini previsti. Se la documentazione o le informazioni non pervenute sono ritenute necessarie ai fini del rilascio dell'autorizzazione, la mancata acquisizione può costituire motivo per il rigetto dell'istanza.

La Banca d'Italia può indirizzare all'intermediario prescrizioni o raccomandazioni in sede di rilascio dell'autorizzazione?

In sede di rilascio dell'autorizzazione possono essere indirizzate all'intermediario prescrizioni o raccomandazioni finalizzate all'adozione di iniziative ritenute necessarie per assicurare il rispetto delle regole prudenziali e la sana e prudente gestione (quali, ad esempio, modifiche del programma di attività o adeguamenti del capitale iniziale) oppure, in caso di società fiduciarie, per garantire l'esistenza di adeguati presidi dei rischi derivanti dal mancato rispetto della disciplina dell'antiriciclaggio e del contrasto al finanziamento del terrorismo.

Sono previsti adempimenti a carico degli intermediari una volta ottenuta l'autorizzazione?

Il soggetto istante, ricevuta l'autorizzazione, completa, ove previsto, le formalità necessarie per l'iscrizione della società nel Registro delle Imprese e ne dà comunicazione alla Banca d'Italia. Trasmette inoltre l'eventuale documentazione che attesti l'osservanza di ulteriori richieste formulate in sede autorizzativa.

Una volta verificate la completezza e la correttezza della documentazione trasmessa, la Banca d'Italia iscrive l'intermediario nell'apposito albo e lo assegna all'unità di vigilanza competente.