Attività esercitata
Gli istituti di moneta elettronica (IMEL) sono imprese, diverse dalle banche, che emettono moneta elettronica.
Gli IMEL, oltre ad emettere moneta elettronica, possono altresì:
- prestare servizi operativi strettamente connessi con l'emissione di moneta elettronica, quali ad esempio:
- progettazione e realizzazione di procedure, dispositivi e supporti relativi all'attività di emissione di moneta elettronica;
- prestazione, per conto di terzi emittenti di moneta elettronica, di servizi connessi con l'emissione di moneta elettronica;
- prestare i servizi di pagamento previsti dai punti da 1 a 8 dell'art.1, comma 2, lett. h-septies.1), TUB anche non connessi con l'emissione di moneta elettronica, nonché le relative attività accessorie;
- concedere finanziamenti relativi ai servizi di pagamento entro i limiti indicati nelle disposizioni di vigilanza applicabili;
- prestare servizi di crowdfunding per le imprese ai sensi del Regolamento (UE) 2020/1503;
- esercitare le attività previste dal Regolamento (UE) 2023/1114 (cd. Regolamento MiCA), incluse:
- l'emissione, l'offerta al pubblico e la richiesta di ammissione alla negoziazione di token di moneta elettronica (EMT);
- l'emissione, l'offerta al pubblico e la richiesta di ammissione alla negoziazione di token collegati ad attività (ART) e la prestazione di servizi per le cripto-attività; in questi casi, la legge prevede che i servizi di pagamento e le relative attività accessorie e strumentali, l'emissione di moneta elettronica, l'emissione di token di moneta elettronica e la prestazione di servizi per le cripto-attività cd. "notificabili" siano svolti attraverso un patrimonio destinato che l'intermediario deve costituire;
- esercitare altre attività d'impresa non connesse alla prestazione dei servizi di pagamento o all'emissione di moneta elettronica; in questo caso, la legge prevede che i servizi di pagamento e l'emissione di moneta elettronica siano svolti attraverso un patrimonio destinato che l'intermediario (c.d. ibrido commerciale) deve costituire.
L'emissione di moneta elettronica è riservata alle banche e agli istituti di moneta elettronica.
Requisiti
I requisiti per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività sono:
- forma giuridica di società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata o cooperativa;
- sede legale e direzione generale situate in Italia, ove è svolta almeno una parte dell'attività avente a oggetto servizi di pagamento;
- capitale iniziale versato di ammontare non inferiore a € 350 mila;
- possesso dei requisiti previsti dalla normativa per i titolari di partecipazioni qualificate;
- possesso dei requisiti di idoneità previsti dalla normativa per gli esponenti aziendali;
- assenza di impedimenti a un esercizio efficace delle sue funzioni di vigilanza con riferimento al gruppo di appartenenza dell'istituto nonchè a eventuali stretti legami tra l'IMEL, o i soggetti del suo gruppo di appartenenza, e altri soggetti;
- nel caso in cui l'IMEL intenda prestare il servizio di disposizione di ordini di pagamento - Payment Initiation Service (PIS - n. 7) ovvero quello di informazione sui conti - Account Information Service (AIS - n. 8), la stipula di una polizza di assicurazione della responsabilità civile o analoga forma di garanzia per i danni arrecati nell'esercizio dell'attività.
Vanno inoltre presentati documenti specifici, indicati nelle Disposizioni di vigilanza per gli istituti di pagamento e gli istituti di moneta elettronica, quali, tra l'altro, l'atto costitutivo, lo statuto, un programma contenente l'analisi della sostenibilità patrimoniale dell'attività iniziale e la descrizione dei servizi offerti, la relazione sulla struttura organizzativa.
L'istanza va presentata alla Banca d'Italia con le modalità descritte nella sezione del sito dedicata al procedimento autorizzativo.
La Banca d'Italia nega l'autorizzazione quando dalla verifica dei requisiti sopra indicati non risultino garantiti la sana e prudente gestione o il regolare funzionamento del sistema dei pagamenti.
Per i requisiti richiesti e il procedimento da seguire per avviare l'operatività nei servizi di crowdfunding per le imprese e per le cripto-attività consulta le pagine dedicate e la sezione FAQ.
Adempimenti successivi all'autorizzazione
Ricevuta l'autorizzazione, l'IMEL inoltra alla Banca d'Italia il certificato che attesta la data di iscrizione nel registro delle imprese della società se di nuova costituzione, o delle modifiche statutarie per le società già costituite. A decorrere da tale data, la Banca d'Italia iscrive l'istituto all'albo degli IMEL di cui all'art. 114-quater TUB, comunicando il codice identificativo.
L'albo degli istituti di moneta elettronica riporta per ciascun intermediario la tipologia di servizi che questo è autorizzato a prestare nonché, per gli IMEL che prestano anche il servizio di disposizione di ordini di pagamento ovvero di informazione sui conti, anche i dati identificativi della polizza assicurativa o della analoga garanzia richiesta.
Una volta iscritto all'albo, l'IMEL è tenuto a:
- aderire a un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela previsto dall'art. 128-bis TUB;
- comunicare alla Banca d'Italia l'avvio della propria operatività entro 12 mesi dall'iscrizione.
L'intermediario viene assegnato all'unità della Banca d'Italia competente per la supervisione secondo i criteri organizzativi pubblicati sul sito ed è sottoposto ai poteri di vigilanza previsti dalle disposizioni.
Qualora l'IMEL presti servizi di pagamento attraverso la detenzione di conti accessibili online e opti per l'adozione di un'interfaccia dedicata per l'accesso delle terze parti (Third Party Providers o TPP), può chiedere alla Banca d'Italia l'esenzione dalla realizzazione di un'interfaccia di emergenza (cd. soluzione di fall-back) in linea con quanto previsto dal Regolamento delegato (UE) n. 389/2018. L'istanza, se non presentata in fase di autorizzazione, va predisposta seguendo le apposite istruzioni pubblicate sul sito
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