Il Direttorio è un organo collegiale, costituito dal Governatore, dal Direttore generale e da tre Vice direttori generali, competente per l'assunzione dei provvedimenti aventi rilevanza esterna relativi all'esercizio delle funzioni pubbliche attribuite dalla legge alla Banca per il perseguimento delle finalità istituzionali, con esclusione delle decisioni rientranti nelle attribuzioni del SEBC.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Governatore. Delle riunioni viene redatto apposito verbale (artt. 22, 23, 24 dello Statuto).

Titoli Onorari

Il Consiglio Superiore, secondo una tradizione istituita dal Governatore Einaudi, può riconoscere ai membri del Direttorio, al momento della cessazione del mandato, il titolo di "onorario" quale segno di riconoscenza per l'opera svolta al servizio della Banca e per mantenere vivo il legame con essa.

Il primo a fregiarsi di questo titolo fu Niccolò Introna, Direttore Generale dal 1945 al 1946 e prima ancora Commissario straordinario della Banca per le zone liberate, nominato Direttore Generale onorario all'atto delle sue dimissioni. In epoca successiva hanno goduto della qualifica di "onorari" Donato Menichella, Paolo Baffi, Carlo Azeglio Ciampi, Antonino Occhiuto, Fabrizio Saccomanni e Vincenzo Desario; oggi è Governatore onorario Mario Draghi.

L'attribuzione della qualifica non implica alcun compito all'interno dell'Istituto né emolumenti di sorta; gli "onorari" non partecipano alle riunioni del Direttorio né a quelle del Consiglio superiore. Per loro non sono previsti benefici quali strutture segretariali o auto di servizio; hanno a disposizione un'unica stanza da utilizzare per esigenze legate alla gestione dei loro archivi ovvero come punto d'appoggio occasionale quando debbano sbrigare incombenze relative ai loro passati incarichi in Banca.

Procedura di nomina del Governatore e dei membri del Direttorio

La procedura è regolata dall'art. 18 dello Statuto della Banca d'Italia.

Nomina del Governatore

La nomina del Governatore, il rinnovo del suo mandato e la revoca nei casi previsti dall'articolo 14.2 dello statuto del SEBC, sono disposti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio superiore.

Per esprimere il parere, il Consiglio superiore è convocato e presieduto dal componente più anziano in ordine di nomina e, a parità di nomina, di età. Il parere, deliberato a maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti del Consiglio, è rilasciato ai fini della deliberazione del Consiglio dei ministri.

Nomina degli altri membri del Direttorio

Il Consiglio superiore, su proposta del Governatore, nomina il Direttore generale e i Vice Direttori generali, rinnova i loro mandati e li revoca per i motivi previsti dall'art. 14.2 dello statuto del SEBC.

Le deliberazioni devono essere prese con la presenza di almeno due terzi dei membri del Consiglio e con il voto favorevole di almeno due terzi dei presenti.

Le nomine, i rinnovi dei mandati e le revoche del Direttore Generale e dei Vice Direttori generali debbono essere approvati con decreto del Presidente della Repubblica promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Consiglio dei ministri.

Archivio delle versioni precedenti di documenti pubblicati in questa sezione

Argomenti Correlati

Interventi del Governatore

La sezione contiene tutti gli interventi del Governatore.

Interventi degli altri membri del Direttorio

In questa sezione sono presenti gli interventi dei membri del Direttorio, a eccezione di quelli tenuti dal Governatore, pubblicati nella specifica sezione.

I Governatori e i Direttori Generali

La Banca d'Italia nacque il 1° gennaio 1894, per effetto della legge n. 449 del 10 agosto 1893. La massima carica della Banca era il direttore generale; fino al 1899 il direttore e i suoi due vice formavano un Collegio di direzione. Il Direttorio fu istituito con la riforma statutaria approvata con R.D. 21 giugno 1928, n. 1404 che previde un governatore e, a lui subordinati, un direttore generale e un vice direttore generale.