Partecipanti al Capitale

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Il capitale della Banca d'Italia è di 7.500.000.000 euro rappresentato da quote nominative di partecipazione il cui valore nominale, determinato per legge, è di euro 25.000 ciascuna.

Le quote di partecipazione possono appartenere a: banche e imprese di assicurazione e riassicurazione aventi sede legale e amministrazione centrale in Italia; fondazioni di cui all'articolo 27 del d.lgs. n. 153 del 17 maggio 1999; enti ed istituti di previdenza e assicurazione aventi sede legale in Italia e fondi pensione istituiti ai sensi dell'art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 252 del 5 dicembre 2005.

La legge n. 5 del 2014 ha riformato il capitale della Banca con l'obiettivo, tra gli altri, di ampliare la platea dei partecipanti, stabilendo un limite massimo del 3 per cento alla quota detenibile da ciascuno di essi. La Legge di Bilancio 2022 (legge n. 234 del 2021) ha, tra l'altro, riformulato l'art. 4 della legge n. 5 del 2014, prevedendo l'innalzamento dal 3 al 5 per cento del limite di partecipazione al capitale della Banca, con effetto a far tempo dal 1° gennaio 2022. Per le quote possedute in eccesso non spetta il diritto di voto ed ogni altro diritto economico e patrimoniale; i relativi dividendi sono imputati alle riserve statutarie della Banca.

Le assemblee dei partecipanti sono ordinarie e straordinarie. Le assemblee straordinarie deliberano sulle modificazioni dello Statuto; le assemblee ordinarie deliberano su ogni altra materia indicata dallo Statuto.

L'assemblea ordinaria annuale si riunisce non più tardi del 31 marzo, per deliberare sull'approvazione del bilancio, sul riparto dell'utile netto e, ove occorra, sulla nomina dei sindaci e del Presidente del Collegio sindacale. Inoltre, entro il 31 maggio di ogni anno la Banca d'Italia produce una relazione sugli andamenti economici e finanziari, oggetto, in una riunione pubblica non limitata ai Partecipanti, di Considerazioni da parte del Governatore.

L'art. 38 dello Statuto si occupa della distribuzione degli utili. Il Consiglio superiore, su proposta del Direttorio e sentito il Collegio sindacale, delibera il piano di ripartizione dell'utile netto e la presentazione della proposta di destinazione dell'utile netto all'assemblea per l'approvazione. L'utile netto è destinato:

  • alla riserva ordinaria, fino alla misura massima del 20 per cento
  • ai partecipanti, che risultino titolari delle quote al termine del quarantesimo giorno precedente alla data dell'assemblea in prima convocazione, fino alla misura massima del 6 per cento del capitale
  • alla riserva straordinaria e a eventuali fondi speciali, fino alla misura massima del 20 per cento
  • allo Stato, per l'ammontare residuo.

Dematerializzazione delle quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia

Il Consiglio superiore ha avviato il processo di dematerializzazione delle quote di partecipazione al capitale della Banca, deliberandone l’immissione nella gestione accentrata in regime di dematerializzazione presso la Monte Titoli Spa con efficacia dal 18 gennaio 2016 (Gazzetta Ufficiale Parte Seconda n. 19 del 15.10.2015). I certificati cartacei rappresentativi delle quote hanno cessato di essere validi dalla data della dematerializzazione.

Il 18 gennaio 2016, presso la Banca d'Italia, sono stati aperti conti titoli intestati a ciascun partecipante nei quali sono state registrate le rispettive quote sulla base delle risultanze del registro dei partecipanti alla data del 2 gennaio 2016.

Il rapporto di custodia delle quote dematerializzate e gli adempimenti connessi con i trasferimenti delle stesse sono disciplinati da un contratto di deposito titoli. Le attività relative al regolamento delle operazioni di trasferimento delle quote e le connesse comunicazioni con la Banca d’Italia sono specificate in una Guida operativa dedicata.

Gli adempimenti connessi con la dematerializzazione delle quote sono stati esplicitati in una Comunicazione ai Partecipanti.

Elenco dei partecipanti al capitale della Banca d'Italia

Dematerializzazione delle quote del capitale della Banca d'Italia

Regolamento per lo svolgimento delle Assemblee