
Attività esercitata
Le banche esercitano l'attività di raccolta del risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito. Prestano, inoltre, ogni altra attività finanziaria (incluse l'emissione di moneta elettronica, la prestazione di servizi di pagamento, di investimento e di crowdfunding alle imprese) secondo la disciplina propria di ciascuna e, più in generale, tutti i servizi ammessi al mutuo riconoscimento o previsti dalla normativa nazionale o europea, nonché le attività connesse o strumentali. Sono salve le riserve di attività previste dalla legge.
Procedimento autorizzativo
Dal 4 novembre 2014 la Banca centrale europea (BCE) è competente in via esclusiva al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria per tutti gli enti creditizi stabiliti negli Stati membri partecipanti al Meccanismo di vigilanza unico (MVU). Questa competenza è esercitata in stretta cooperazione con le autorità nazionali competenti (ANC), secondo le modalità previste dal Regolamento (UE) n. 468/2014.
La Banca d'Italia, in qualità di entry point del procedimento, riceve le domande di autorizzazione e cura l'istruttoria in collaborazione con la BCE. Le istanze, complete della documentazione richiesta e redatte nella lingua scelta dall'applicant tra quelle ufficiali dell'Unione, sono trasmesse attraverso il Portale della vigilanza bancaria o Portale IMAS, come previsto dal Regolamento della Banca d'Italia del 23.12.2021. Le istruzioni per l'abilitazione al Portale IMAS sono contenute nella pagina web dedicata.
Per informazioni sul processo di autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria è possibile consultare l'apposita sezione sul sito della BCE. Per le fasi procedimentali di competenza della Banca d'Italia si osservano le disposizioni del Regolamento della Banca d'Italia del 10.8.2021: si rinvia sul punto all'apposita sezione sul procedimento amministrativo.
La Banca d'Italia, nel caso in cui l'istruttoria ha:
- esito positivo, adotta il progetto di decisione con cui propone alla BCE il rilascio dell'autorizzazione;
- esito negativo, adotta un provvedimento di diniego, senza formulare una proposta alla BCE.
La BCE adotta il provvedimento finale entro 180 giorni dalla data di ricevimento della domanda, salvo le ipotesi di sospensione o interruzione dei termini; in ogni caso, la decisione è adottata entro dodici mesi dal ricevimento della domanda, regolare e completa.
La decisione di autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria può essere corredata da disposizioni accessorie, quali:
- le "condizioni", che si riferiscono a prerequisiti che devono essere soddisfatti prima dell'entrata in vigore della decisione di autorizzazione;
- gli "obblighi", che costituiscono requisiti o restrizioni, applicabili su base continuativa o per un periodo determinato dopo l'adozione della decisione di autorizzazione, e
- le "raccomandazioni", che rappresentano proposte non vincolanti.
Anche il soggetto istante può, prima dell'adozione della decisione di autorizzazione, assumere "impegni ex ante" che sono considerati nell'ambito della valutazione complessiva e possono corredare la decisione di autorizzazione sotto forma di condizioni od obblighi concordati.
Requisiti
Le condizioni per il rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria sono:
- forma giuridica di società per azioni o di società cooperativa;
- sede legale e direzione generale situate in Italia;
- capitale iniziale non inferiore a:
- € 10 milioni per le banche in forma di società per azioni, per le banche popolari e per le banche di garanzia collettiva;
- € 5 milioni per le banche di credito cooperativo;
- possesso dei requisiti previsti dalla normativa per i titolari delle partecipazioni qualificate;
- possesso dei requisiti di idoneità previsti dalla normativa per gli esponenti aziendali;
- assenza, tra la banca o i soggetti del gruppo di appartenenza e altri soggetti, di stretti legami che ostacolino l'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza.
Vanno inoltre presentati documenti specifici previsti dalle disposizioni applicabili, quali, tra l'altro, un programma contenente l'analisi della sostenibilità patrimoniale dell'attività iniziale, l'atto costitutivo, lo statuto, la relazione sulla struttura organizzativa, la descrizione dei sistemi di remunerazione e di incentivazione.
La valutazione della completezza delle informazioni e dei documenti richiesti è effettuata alla luce degli Orientamenti EBA/GL/2021/12 e degli standard tecnici elaborati dalle autorità europee.
L'autorizzazione è negata dalla Banca d'Italia o dalla BCE quando dalla verifica delle condizioni previste non risulti garantita la sana e prudente gestione.
Adempimenti successivi alla autorizzazione
La banca, ricevuta l'autorizzazione, inoltra alla Banca d'Italia il certificato che attesta la data di iscrizione nel registro delle imprese della società, se di nuova costituzione, o delle modifiche statutarie, per le società già costituite. A decorrere da tale data, la Banca d'Italia iscrive l'intermediario all'albo di cui all'art. 13 TUB, comunicando il codice identificativo.
Una volta iscritta all'albo, la banca è tenuta a:
- trasmettere copia del certificato attestante l'adesione a uno dei sistemi di garanzia dei depositanti istituiti e riconosciuti in Italia, ai sensi dell'art. 96 TUB e, se presta servizi di investimento, anche ad un sistema di indennizzo degli investitori, ai sensi dell'art. 59 TUF;
- aderire a un sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie con la clientela previsto dall'art. 128-bis TUB e, se presta servizi di investimento, anche a sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie ai sensi dell'art. 32-ter TUF;
- comunicare alla Banca d'Italia la data di avvio della propria operatività;
- comunicare alla Banca d'Italia ogni variazione delle informazioni contenute nell'albo, entro il termine di 10 giorni dal deposito per l'iscrizione nel registro delle imprese delle modifiche stesse.
L'intermediario viene assegnato all'unità della Banca d'Italia competente per la supervisione secondo i criteri organizzativi pubblicati sul sito ed è sottoposto ai poteri di vigilanza previsti dalle disposizioni.
Normativa - Generale
- Testo Unico Bancario - TUBpdf 4.5 MB Data Pubblicazione::29 luglio 2022
- Regolamento della Banca d'Italia del 23.12.2021pdf 264.0 KB Data Pubblicazione::23 dicembre 2021
- Regolamento (UE) n. 1024/2013 (link esterno)
- Regolamento (UE) n. 468/2014 del 16 aprile 2014 che istituisce il quadro di cooperazione (link esterno)
- Regolamento Delegato (UE) 2022/2580 della Commissione (link esterno)
- Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013Disposizioni di vigilanza per le banche
- Circolare n. 262 del 22 dicembre 2005Il bilancio bancario: schemi e regole di compilazione
- Circolare n. 115 del 7 agosto 1990Istruzioni per la compilazione delle segnalazioni di vigilanza su base consolidata
- Circolare n. 229 del 21 aprile 1999Istruzioni di Vigilanza per le banche
Normativa - Linee guida EBA e Guide BCE
- Guida alla valutazione delle domande di autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria (link esterno)
- Guida alla valutazione delle domande di autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria degli enti creditizi fintech (link esterno)
- Guida alla verifica dei requisiti di idoneità (link esterno)
- Orientamenti EBA/GL/2021/12 (link esterno)
- Orientamenti EBA/GL/2016/01 (link esterno)
- Orientamenti EBA/GL/2019/02 (esternalizzazione) (link esterno)
Normativa - Assetti proprietari
- Disposizioni della Banca d'Italia in materia di assetti proprietari di banche e altri intermediari
- Disposizioni sulle informazioni e i documenti da trasmettere alla Banca d'Italianell'istanza di autorizzazione all'acquisto di una partecipazione qualificata
- Requisiti dei potenziali acquirenti - Modulo per la presentazione delle dichiarazioni sostitutivepdf 316.5 KB Data Pubblicazione::29 marzo 2022
Normativa - Esponenti Aziendali
- D.M. n. 169/2020 (link esterno)
- D.L. n. 201/2011 (link esterno)
- Accordi tra Banca d'Italia, CONSOB e IVASS
- Disposizioni sulla procedura di valutazione dell'idoneità degli esponenti di banche, intermediari finanziari,istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento e sistemi di garanzia dei depositanti
Normativa - Prudenziale
Normativa - Antiriciclaggio
- D. Lgs. n. 231/2007 (link esterno)
- Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni in materia antiriciclaggiovolti a prevenire l'utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo
FAQ
Con la lista di FAQ che segue la Banca d'Italia vuole favorire la trasparenza con riguardo ai procedimenti in fase di accesso al mercato bancario e finanziario italiano. In questa sezione si trovano le FAQ relative alla normativa applicabile alle istanze di autorizzazione all'esercizio dell'attività bancaria; i chiarimenti sul procedimento amministrativo sono reperibili nella sezione dedicata.