Dal 1° novembre 2012 è in vigore il Regolamento europeo sullo short selling (Regolamento (Ue) N. 236/2012 del Parlamento Europeo e del Consiglio), che introduce obblighi di segnalazione delle posizioni nette corte sopra una certa soglia e alcune limitazioni alle vendite allo scoperto degli strumenti finanziari e all’acquisto di credit default swap di emittenti sovrani.
Per i titoli di Stato e i credit default swap sul debito sovrano il predetto Regolamento introduce:
- l'obbligo di segnalazione alle autorità competenti di posizioni nette corte individuali su debito sovrano di importo rilevante (art. 7 nonché Regolamento Delegato (Ue) N. 826/2012 del 29 giugno 2012 e Regolamento Delegato (Ue) N. 918/2012 del 5 luglio 2012 della Commissione)
- restrizioni alle vendite allo scoperto in assenza della disponibilità dei titoli e alle posizioni uncovered su credit default swap su emittenti sovrani (artt. 13 e 14 nonché Regolamento di esecuzione (Ue) N. 827/2012 della Commissione del 29 giugno 2012)
- l'esenzione dalle predette regole per le attività svolte dai market maker e dai primary dealer in titoli di Stato (art. 17), previa notifica alle autorità competenti.
In base a quanto previsto dal nuovo articolo 4-ter del TUF (d.lgs 58/1998), introdotto con il Decreto Sviluppo (d.l. 179/2012), la Banca d'Italia e la Consob sono le autorità competenti per ricevere le notifiche, attuare le misure ed esercitare le funzioni e i poteri ordinari previsti dal Regolamento short selling. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) è l'autorità competente per i poteri di intervento in circostanze eccezionali, da esercitare su proposta della Banca d'Italia, sentita la Consob.
I compiti di ciascuna autorità e le modalità di cooperazione tra le stesse ai fini dell'esercizio delle rispettive funzioni sono state definite nel Protocollo d'intesa tra il MEF, la Banca d'Italia e la Consob ai sensi dell'articolo 4-ter, comma 6, del TUF sottoscritto ad aprile 2013.
La Banca d’Italia, in base al Protocollo:
- calcola, d'intesa con il MEF, l’importo complessivo del debito sovrano in essere ai fini della determinazione della soglia iniziale di notifica e dei successivi livelli incrementali per le posizioni nette ‘corte’ sul debito sovrano italiano
- effettua l'analisi e il monitoraggio della liquidità del mercato dei titoli di Stato italiani, al fine di proporre eventualmente al MEF la temporanea sospensione delle restrizioni alle vendite allo scoperto
- propone al MEF l’adozione di misure di ulteriore restrizione alle vendite allo scoperto al verificarsi di circostanze eccezionali che minaccino la stabilità finanziaria o la fiducia del mercato.
In base al Protocollo, le notifiche delle posizioni corte nette sul debito sovrano e le notifiche da parte dei market maker e dei primary dealer in titoli di Stato che intendono avvalersi delle esenzioni dovranno essere effettuate alla Banca d'Italia.
Per quanto riguarda le notifiche delle posizioni corte nette sul debito sovrano, gli operatori dovranno seguire le modalità operative per la segnalazione specificate al seguente link. In relazione alle due tipologie di operatori esentabili, il 1° febbraio 2013 l’ESMA ha pubblicato la versione finale delle Guidelines on the exemption for market making activities and primary under Regulation (EU) 236/2012 ("Orientamenti") chiarendo, tra l’altro, i requisiti necessari per poter avvalersi delle esenzioni e le procedure da seguire per le notifiche delle stesse. L’Italia ha recepito gli Orientamenti e il nostro Istituto e la Consob hanno pubblicato il 5 giugno 2013 una Comunicazione congiunta che indica, tra l’altro, le informazioni da trasmettere alle Autorità affinché possa essere valutata la sussistenza delle condizioni richieste per l’esenzione.
Il 4 novembre 2019 Banca d'Italia e Consob hanno emanato un aggiornamento della Comunicazione congiunta che riguarda la concessione dell'esenzione per attività di market making condotte al di fuori delle sedi di negoziazione.