La legge antiusura (L. n. 108/1996) ha introdotto un limite ai tassi di interesse sulle operazioni di finanziamento oltre il quale gli stessi sono considerati usurari, cioè il "tasso-soglia". Il tasso-soglia è selezionato mediante una specifica procedura amministrativa, demandata al Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) e alla Banca d'Italia. La verifica dell'usurarietà dei tassi applicati in concreto a singoli contratti e le conseguenti valutazioni sul piano penale e civile spettano all'Autorità giudiziaria. La legge ha istituito due Fondi alimentati con risorse pubbliche, destinati a favorire l'accesso al credito legale di soggetti a maggior rischio usura (Fondo per la prevenzione) o a sostenere le vittime del reato (Fondo di solidarietà).
La Banca d'Italia fornisce supporto tecnico alle Autorità pubbliche deputate dalla legge alla prevenzione e al contrasto dell'usura, anche tramite il personale operante presso la rete territoriale, svolgendo le seguenti attività:
- su delega del MEF rileva trimestralmente i tassi effettivi globali mediamente praticati dalle banche e dagli intermediari autorizzati all'erogazione del credito, che costituiscono la base per determinare i tassi-soglia in base all'automatismo previsto dalla L. 108/96 (cfr in calce Per approfondire - la procedura di rilevazione dei Tassi Effettivi Globali Medi - TEGM);
- partecipa come componente stabile all'Osservatorio nazionale antiusura presieduto dal Commissario straordinario del Governo, insediatosi nel 2022 in attuazione dell'Accordo quadro per la prevenzione e il contrasto del fenomeno dell'usura sottoscritto dal Ministro dell'Interno e dal Presidente dell'Associazione Bancaria Italiana il 16/11/2021. Addetti alle Filiali dell'Istituto prendono parte agli Osservatori locali promossi dai Prefetti;
- partecipa, tramite personale delle Filiali, ai "Nuclei di valutazione" istituiti dalle Prefetture ai fini dell'istruttoria delle istanze di accesso al Fondo di solidarietà per le vittime di usura, con specifico riferimento all'accertamento del danno subito dai richiedenti (art. 14 L. 108/96).
Il buon funzionamento del circuito creditizio regolamentato è un importante presidio contro l'usura. Il sistema di tutele della clientela e di educazione a un uso responsabile del denaro contribuisce all'inclusione nel circuito finanziario legale di soggetti vulnerabili e accresce la consapevolezza della pericolosità del ricorso a fonti irregolari di prestito.
Per approfondire
- Ignazio Visco, Governatore della Banca d'Italia, Note sull'economia di Dante e su vicende dei nostri tempi, Ravenna, 11/9/2021 (per l'usura, pp. 10-12)
- Magda Bianco, Capo del Dipartimento Tutela della clientela ed Educazione finanziaria della Banca d'Italia, seguito dell'audizione del 5 aprile 2022 davanti alla Commissione parlamentare di inchiesta sulla tutela dei consumatori e degli utenti, Roma, Camera dei Deputati 21/4/2022.
Le fonti di riferimento
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Normativa sulla prevenzione e il contrasto all'usura - Ministero dell'Economia e delle Finanze
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Fondo di solidarietà per le vittime di usura - Ministero dell'Interno (art. 14 L. 108/96)
Il Fondo di solidarietà eroga mutui gratuiti (cioè, senza il pagamento di interessi) di importo pari al danno usurario subito, rimborsabili al massimo in dieci anni, ad operatori economici, professionisti e soggetti falliti vittime di usura, che risultino parte offesa nel relativo procedimento penale. Due gli obiettivi: consentirne il reinserimento nel circuito economico legale e incentivarli a denunciare i fatti di usura all'Autorità Giudiziaria. I mutui sono deliberati dal Comitato di solidarietà presso il Commissario straordinario del Governo, sulla base di un'istruttoria curata in sede locale dal Prefetto.
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Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura - Ministero dell'Economia e delle Finanze (art. 15 L. 108/96)
Il Fondo per la prevenzione si basa su una partnership settore pubblico-sistema bancario-settore non profit. I contributi assegnati dal MEF agli enti gestori (Confidi e Associazioni e Fondazioni antiusura) sono utilizzati per prestare garanzie in favore di intermediari creditizi, volte ad agevolare la concessione di prestiti a famiglie e piccole imprese meritevoli di credito ma vulnerabili che, altrimenti, potrebbero rivolgersi ai prestatori non autorizzati. La legge non assegna competenze alla Banca d'Italia sul funzionamento del Fondo di prevenzione; l'attività di erogazione di prestiti garantiti dai contributi del Fondo è di esclusiva spettanza del ceto bancario e si svolge secondo i termini e le condizioni definiti dalle "convenzioni" negoziate tra gli enti gestori e i singoli intermediari.
La procedura di rilevazione dei Tassi Effettivi Globali Medi - TEGM (L. 108/96, art. 2)
Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) costituisce il parametro per determinare il tasso-soglia oltre il quale gli interessi su un prestito sono considerati usurari, da chiunque siano applicati. Esso rappresenta il valore medio dei tassi applicati sulle diverse operazioni di credito dalle banche e dagli intermediari creditizi regolamentati (comprensivi di commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse imposte e tasse). Dal 14 maggio 2011, le soglie sono determinate aumentando di un quarto i TEGM pubblicati, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali; la differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali. Per i periodi precedenti, i tassi-soglia si ottengono aumentando i TEGM del 50 per cento.
I TEGM sono rilevati dalla Banca d'Italia trimestralmente su delega del Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF), per categorie omogenee di finanziamenti individuate dal MEF stesso con decreto annuale (ad es. aperture di credito, credito personale, mutui...). I valori risultanti dalla rilevazione, corretti in base alle eventuali variazioni dei tassi ufficiali successive al trimestre di riferimento, e i tassi-soglia sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dal MEF, che li rende disponibili anche sul proprio sito. Le banche e gli intermediari creditizi sono tenuti a pubblicizzare i TEGM nei locali aperti al pubblico.
I decreti ministeriali illustrano i criteri di rilevazione dei dati e di compilazione delle tabelle, che tengono conto delle Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura impartite dalla Banca d'Italia agli intermediari. L'aggiornamento delle Istruzioni è assegnato al Servizio Vigilanza sul Comportamento degli intermediari (VIC), che gestisce anche i quesiti degli intermediari secondo i criteri divulgati sul sito della Banca d'Italia.
La Banca d'Italia offre al pubblico un servizio informativo fruibile mediante strumenti di informatica d'utente, che consente di consultare la serie storica dei TEGM pubblicati dal MEF e i tassi soglia. Sempre a fini informativi, mediante comunicati stampa la Banca d'Italia diffonde nel sito istituzionale le tabelle dei TEGM consegnate trimestralmente al MEF.