Criteri per la gestione dei quesiti normativiCriteri per la gestione dei quesiti sulla normativa di competenza della Banca d'Italia

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Come Autorità di vigilanza sugli intermediari, la Banca d'Italia riceve moltissimi quesiti che riguardano l'interpretazione e l'applicazione della normativa del settore bancario e finanziario. Tuttavia, nonostante le sue estese competenze, la Banca d'Italia è soltanto una delle autorità dotate di poteri regolamentari in questo settore, che nella sua complessità è soggetto anche agli interventi di altre autorità pubbliche oltre che, ovviamente, del legislatore.

Per queste ragioni, l'aiuto che la Banca d'Italia può fornire nel guidare gli operatori a interpretare e applicare le norme in modo corretto e nel fornire al pubblico risposte sulla normativa non può essere onnicomprensivo, ma può riguardare solo le disposizioni in vigore che essa stessa ha emanato o delle quali è competente ad assicurare l'osservanza.

Per chiarire il ruolo della Banca d'Italia e assicurare che esso sia svolto nel modo più efficace, tempestivo ed efficiente, si forniscono di seguito alcune importanti indicazioni sul tipo di quesiti ai quali la Banca può fornire risposta e sulle corrette modalità per presentarli. Le indicazioni si riferiscono esclusivamente ai quesiti sulla normativa disponibile nella sezione Archivio Norme, che contiene la regolamentazione (circolari, regolamenti, comunicazioni, ecc.) in materia di vigilanza.

I quesiti devono contenere:

  • un'indicazione quanto più possibile precisa delle norme sulle quali si chiedono chiarimenti
  • una descrizione chiara e completa del quesito sottoposto, che spieghi anche a quale eventuale esigenza concreta esso risponde
  • l'interpretazione proposta dall'autore del quesito in merito alle norme vigenti e le ragioni per le quali a suo parere esse non sono chiare o sufficienti per rispondere all'eventuale esigenza concreta che viene prospettata.

La Banca d'Italia non può fornire risposte a quesiti su norme di legge o emanate da altre Autorità, quando non ha poteri normativi, applicativi o di proposta su di esse (ad esempio, la disciplina sulla commissione di massimo scoperto o quella sulle cause di incompatibilità con l'esercizio dell'attività di agente in attività finanziaria e di mediatore creditizio).

Quando il quesito ha a oggetto norme la cui violazione è punita con sanzioni penali (ad esempio, in materia di usura o di esercizio abusivo delle attività riservate alle banche e agli intermediari finanziari), la Banca d'Italia può fornire chiarimenti solo sulle disposizioni da essa emanate; non può invece attestare se la situazione prospettata nel quesito rientra o no nella fattispecie prevista dalla norma penale (cioè se costituisce o no un reato): questa valutazione è infatti riservata all'autorità giudiziaria.

Le banche e gli altri soggetti vigilati sottopongono i quesiti, per posta cartacea o per posta elettronica certificata, alle strutture della Banca d'Italia rispettivamente responsabili per lo svolgimento dell'attività di vigilanza. L'individuazione per ciascun intermediario dell'unità organizzativa responsabile è disponibile nella sezione Albi ed elenchi di vigilanza; la pagina "Competenze di vigilanza", collocata nella sezione Dettaglio intermediario, è raggiungibile seguendo il percorso Intermediari/Albi > Ricerca intermediari > Lista intermediari da cui è possibile selezionare l'intermediario di interesse.

Gli altri soggetti possono inviare i quesiti al Servizio Regolamentazione e analisi macroprudenziale, per posta cartacea (indirizzo: Via Nazionale, 91 00184 Roma) o per posta elettronica certificata (indirizzo: ram@pec.bancaditalia.it). Di regola, a questi quesiti la Banca d'Italia non risponde direttamente ma può valutarli, nell'esercizio delle proprie competenze, quale spunto per eventuali modifiche alla regolamentazione di vigilanza o per comunicazioni e provvedimenti di carattere generale (pubblicati all'interno di questo sito).

In nessun caso la Banca d'Italia può rispondere a quesiti posti per telefono o posta elettronica ordinaria.

Si ricorda che, per ogni segnalazione relativa a problemi individuali nel rapporto tra cliente e intermediario, è possibile inviare un esposto alla Banca d'Italia o presentare un ricorso all'Arbitro Bancario Finanziario.

ELENCO PEC DELLE STRUTTURE RESPONSABILI DELLA VIGILANZA

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