Sono gestori del contante gli operatori professionali del contante - banche, Poste Italiane S.p.A. e altri operatori economici, che partecipano alla gestione e alla distribuzione al pubblico di banconote e monete.
Le Autorità Monetarie che emettono le banconote e le monete in euro hanno il compito di preservare la fiducia dei cittadini nella moneta comune, tutelando l'ntegrità e la qualità del circolante.
A tale scopo, ai gestori del contante è richiesto di effettuare controlli di autenticità e idoneità a circolare sulle banconote e monete per riconoscere prontamente gli esemplari sospetti di falsità e per accertare che lo stato di conservazione dei biglietti e delle monete circolanti sia di buon livello qualitativo.
Le banconote e le monete in euro sospette di falsità devono essere consegnate, rispettivamente, alla Banca d'Italia e all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, dove sono costituiti i Centri Nazionali di Analisi delle contraffazioni. Analoghe procedure sono previste per le banconote e le monete metalliche non più idonee a circolare.
La Banca d'Italia sta svolgendo un'intensa attività di formazione, rivolta ai gestori del contante, sul nuovo quadro normativo e sui presidi tecnico-organizzativi che governano i processi di lavorazione delle banconote.
Banconote
Per ciò che concerne le banconote, i controlli devono essere eseguiti secondo le procedure stabilite dalla BCE. In particolare, le banconote distribuite al pubblico tramite gli sportelli bancari automatici (ATM) o altri dispositivi utilizzabili autonomamente dalla clientela devono essere state precedentemente controllate per autenticità e qualità con l'utilizzo di apparecchiature il cui corretto funzionamento è stato verificato da una Banca Centrale Nazionale dell'Eurosistema (i dettagli sono disponibili sul sito della BCE). I biglietti presentanti esclusivamente in operazioni di sportello possono essere anche controllati manualmente dal personale addestrato di banche e uffici postali, sia per l'autenticità che per la qualità.
La Banca d'Italia ha poteri regolamentari e di controllo, compreso quello ispettivo, nei confronti degli operatori del contante, nonché sanzionatori per i casi di inadempienza agli obblighi previsti dalla normativa. Un'attività di monitoraggio sul ricircolo del contante è effettuata sulla base delle informazioni e sui dati trasmessi periodicamente dagli operatori. In allegato alla pagina sono pubblicati i provvedimenti adottati dalla Banca d'Italia.
Monete
I controlli delle monete devono essere eseguiti secondo le procedure stabilite dall'Unione Europea.
Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha poteri regolamentari e di controllo nei confronti dei gestori del contante, nonché sanzionatori per i casi di inadempienza agli obblighi previsti dalla normativa. Controlli ispettivi sono effettuati dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.
Obblighi segnaletici dei gestori del contante relativamente alle banconote
La "Segnalazione di attività di gestione del contante"
I soggetti che intendono esercitare l'attività di gestione del contante devono darne preventiva comunicazione alla Banca d'Italia, inviando lo schema di cui all'Allegato 4 delle "Disposizioni per l'attività di gestione del contante", allegate al Provvedimento del Governatore del 22 giugno 2016 "Disposizioni relative al controllo dell'autenticità e idoneità delle banconote in euro e al loro ricircolo".
Sono tenuti all'invio del modello di segnalazione dell’attività di gestione del contante (Allegato 4 alle “Disposizioni”) i soggetti che rientrano nella definizione di ente segnalante.
Va inoltre comunicata alla Banca d'Italia - Servizio Cassa generale, senza utilizzo di specifica modulistica, la cessazione dell'esercizio dell'attività di gestione del contante.
Il modello di cui all’allegato 4 deve essere inoltrato anche per modificare informazioni in precedenza fornite.
La compilazione e l'inoltro del Modello di segnalazione dell’attività di gestione del contante (Allegato 4 alle “Disposizioni”)
I gestori del contante compilano il Modello di segnalazione dell’attività di gestione del contante (Allegato 4 alle “Disposizioni”) nella sua forma elettronica (file excel). Una volta compilato il modulo deve essere stampato e firmato dal legale rappresentante. Il documento cartaceo deve essere trasformato in un file pdf da far pervenire al Servizio Cassa generale della Banca d'Italia inoltrandolo, tramite una casella di posta elettronica certificata, all'indirizzo mail cge@pec.bancaditalia.it.
Per chi accede al sito RACDATI della Banca d'Italia tramite infrastruttura RDVI (Raccolta dati via Internet), il file elettronico compilato deve essere trasformato, attraverso apposita funzione, in file XML e inoltrato alla Banca d'Italia, specificando in oggetto il nome dell'azienda il codice ABI e il tipo di modulo inoltrato. Per tutti gli altri il file excel deve essere inviato, unitamente al file XML all'indirizzo ricircolo-contante@bancaditalia.it indicando il nome dell'azienda e il tipo di modulo inoltrato.
Il Modello di segnalazione deve contenere, tra le altre informazioni, il codice GLN (GS1) che identifica univocamente il gestore del contante nonché il nominativo del referente per il ricircolo del contante e la casella di posta elettronica certificata per lo scambio di comunicazioni con la Banca d'Italia.
Le Segnalazioni statistiche semestrali
I gestori del contante che partecipano all'attività di ricircolo procedendo all'autenticazione e alla selezione delle banconote attraverso apparecchiature conformi e/o erogano banconote al pubblico attraverso casse di prelievo automatico di contante (es. ATM) sono tenuti a segnalare statistiche con frequenza semestrale relative ai siti dove avviene l'attività di ricircolo del contante, alle apparecchiature in dotazione (dati di sistema) e al volume di banconote trattate (dati operativi).
I segnalanti
Rientrano tra gli enti segnalanti i seguenti gestori del contante:
- banche, Poste Italiane, cambiavalute, istituti di moneta elettronica, gli istituti di pagamento e altri prestatori di servizi di pagamento che:
- svolgono direttamente, con apparecchiature conformi, l'autenticazione e la selezione delle banconote introitate dalla clientela
- dispongono di casse di prelievo automatico di contante anche se alimentate solo con banconote ricevute da altri gestori del contante.
- società di servizi che effettuano professionalmente il trattamento delle banconote per conto terzi
- commercianti e casinò, nei limiti in cui le banconote introitate (una volta autenticate e selezionate con apparecchiature conformi direttamente o tramite soggetti terzi) vengono destinate ad alimentare casse di prelievo automatico di contante.
I soggetti di cui al punto 1 che effettuano esclusivamente controlli manuali di autenticazione e selezione delle banconote in euro con personale addestrato e/o che svolgono attività di ricircolo solo attraverso operazioni di sportello (senza disporre di casse automatiche di prelievo contante) non sono considerati enti segnalanti.
Il Portale del Contante CASH-IT
Le segnalazioni devono essere effettuate elettronicamente attraverso il portale del contante "CASH-IT". L'accesso all'infrastruttura è possibile attraverso una Carta nazionale dei servizi (CNS) che, tramite il relativo sistema di autenticazione, garantisce la riservatezza dei dati veicolati.
Attività propedeutiche alla prima segnalazione
L'ente segnalante comunica alla Banca d'Italia l'elenco dei nominativi (utenti) che dovranno accedere al Portale per l'inoltro delle segnalazioni. A tal fine inoltra dalla casella di posta elettronica certificata (già segnalata con il Modello di cui all’Allegato 4) all'indirizzo cge@pec.bancaditalia.it l'elenco degli utenti e i relativi certificati digitali estratti dalle rispettive CNS (Carte Nazionali dei Servizi). La comunicazione deve riportare, oltre ai dati relativi ai singoli utenti, anche l'indirizzo mail dell'ente segnalante cui far pervenire i messaggi di feed-back del Portale. L'ente segnalante può attribuire anche a un soggetto terzo il compito di trasmettere le segnalazioni attraverso il Portale.
Per poter effettuare le segnalazione gli enti segnalanti devono disporre di codici GLN dello standard di codifica GS1 per l'identificazione della sede legale e di ciascun luogo di contazione nonché di ciascuna eventuale "filiale remota" (per la richiesta del codice GS1 consultare il sito Indicod-Ecr).
I codici che identificano le singole apparecchiature per l'autenticazione e/o selezione del contante sono forniti dalla Banca d'Italia all'inizio di ogni periodo di segnalazione, riportando la situazione delle apparecchiature conformi all'ultimo giorno del semestre di riferimento. I codici GTIN che identificano le banconote sono resi disponibili dalla Banca d'Italia.
Le scadenze
Le segnalazioni dei luoghi di contazione devono essere inoltrate con tempestività ogni volta che interviene una modifica nei luoghi di contazione (introduzione di un nuovo sito, cessazione di uno già segnalato, modifiche di dati dei censiti).
Le segnalazioni relative ai dati operativi e ai dati di sistema, devono essere effettuate con periodicità semestrale rispettivamente alle seguenti scadenze:
- 1° luglio - 31 agosto per il primo semestre
- 1° gennaio - 28 febbraio per il secondo semestre.
Il contenuto delle segnalazioni e le modalità di inoltro
I dati devono essere segnalati dal gestore del contante che ha proceduto al trattamento delle banconote. Nel caso di esternalizzazione dell'attività le parti (esternalizzatore e mandatario) individuano, comunicandolo tempestivamente alla Banca d'Italia il soggetto tenuto all'invio dei dati. Per il dettaglio dei dati operativi e dei dati di sistema e le modalità tecniche di segnalazione si fa rinvio al "Manuale operativo per le segnalazioni statistiche dei gestori del contante" e lo specifico materiale tecnico.
Le informazioni e i dati forniti dagli enti segnalanti sono utilizzati allo scopo di monitorare l'attività di ricircolo delle banconote e gli sviluppi del ciclo del contante. La Banca d'Italia può pubblicare rapporti e statistiche utilizzando i dati in forma aggregata.