FAQ - Intermediari finanziari ex articolo 106 del TUB

Quali sono le basi informative armonizzate che devono segnalare gli intermediari finanziari?

Gli intermediari finanziari ex art. 106 del TUB segnalano le basi PRIF, PRIFO (COREP fondi propri a livello individuale), PRCF, PRCFO (COREP fondi propri a livello consolidato), FICF (FinREP per gruppi finanziari), LEIF (grandi esposizioni individuale) e LECF (grandi esposizioni per gruppi finanziari).
Le basi PRIFO e PRCFO sono riservate agli intermediari che hanno optato per l'applicazione anticipata del regolamento CRR3 (v. domanda specifica successiva).

Le modalità di trasmissione sono le stesse di quelle per le banche?

Per le segnalazioni armonizzate, gli schemi segnaletici e la documentazione di carattere tecnico sono analoghi a quelli adottati delle banche. Gli intermediari ex art. 106 tuttavia trasmettono la segnalazione con il codice ABI, anziché con il codice LEI.

Nel dettaglio, le basi informative PRIF; PRCF; PRIFO PRCFO adottano il modulo COREP_ OF dell'EBA (COREP fondi propri); le basi LEIF e LECF il modulo COREP_LE dell'EBA, la base FINREP il modulo FINREP9_Con_IFRS dell'EBA.

Attenzione! Sulla base della normativa segnaletica la release di riferimento potrebbe non coincidere con la release attualmente applicabile dalle banche. Per verificare la corretta versione applicabile ai 106 si prega di far riferimento alla tabella (colonna "DPM applicato") presente a questo link: basi segnaletiche di Vigilanza e di Risoluzione.

Dove trovo le reporting obligation?

Le reporting obligation, cioè le regole di derivazione dell'obbligo segnaletico, sono disponibili in INFOSTAT, all'interno della pagina di ciascuna base informativa.

Quali sono i riferimenti normativi?

La normativa segnaletica di riferimento è la circolare 286 (sezione V) della Banca d'Italia, disponibile a questo link:

https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/circolari/c286/index.html?dotcache=refresh

Cosa sono le basi PRIFO/PRCFO?

Con comunicazione del 4 dicembre 2024 "Applicazione volontaria agli Intermediari finanziari delle disposizioni previste dal regolamento (UE) 2024/1623 (CRR3)", la Banca d'Italia ha consentito agli intermediari finanziari iscritti nell'albo indicato all'articolo 106 del TUB ("Intermediari") di poter adottare, già dal 1° gennaio 2025, le nuove regole del Regolamento (UE) 2024/1623 ("CRR3"), che modifica il regolamento (UE) n. 2013/575 ("CRR"). La scelta teneva conto dell'esigenza di alcuni Intermediari, per lo più appartenenti a gruppi bancari, di contenere i costi derivanti dall'applicazione di regole differenti a livello individuale e consolidato.

Per consentire a tali soggetti di adempiere all'obbligo segnaletico per la base dei fondi propri sono state predisposte due basi: PRIFO a livello individuale e PRCFO a livello consolidato. Le due basi tengono conto dei nuovi schemi segnaletici aggiornati alla normativa prudenziale CRR3.

Posso aderire alla base PRIFO?

La prima finestra di adesione all'applicazione volontaria delle disposizioni CRR3 - apertasi il 4 dicembre 2024 - si è conclusa il 31 dicembre 2024. Per coloro che hanno aderito l'applicazione normativa e segnaletica (basi PRIFO e PRCFO) decorre dal 1° gennaio 2025 (prima data segnaletica 31 marzo 2025).

Considerato che sono successivamente pervenute manifestazioni di interesse da parte di altri Intermediari a adottare le regole previste dal CRR3, sono stati riaperti i termini dal 24 dicembre 2025 al 23 gennaio 2026. Per coloro che hanno aderito nell'arco di questa seconda fase, l'applicazione normativa e segnaletica (basi PRIFO e PRCFO) decorre dal 1° gennaio 2026 (prima data segnaletica 31 marzo 2026).