Quali sono le basi informative COREP?
Fanno parte del COREP (COmmon REPorting) le basi informative relative ai fondi propri (base PRU), alle metriche di monitoraggio della liquidità (base ALM), al liquidity coverage ratio (base LCR), al coefficiente di leva finanziaria (base LEV), alle grandi esposizioni (base LEX), al finanziamento stabile della liquidità (base NSF).
Dove è possibile reperire le fonti normative, gli schemi segnaletici e le istruzioni di compilazione per le basi del COREP?
La fonte normativa di riferimento è il Regolamento UE n.ro 3117/2024 e successivi emendamenti. Le istruzioni per la compilazione dei moduli sono rese disponibili in tutte le lingue ufficiali e periodicamente aggiornate sul sito dell'EBA. (qui il link: https://www.eba.europa.eu/risk-and-data-analysis/reporting/reporting-frameworks).
Le succursali di banche comunitarie sono tenute all'invio dei dati sui fondi propri?
Sì, le succursali italiane di banche comunitarie devono inviare la "Segnalazione delle perdite derivanti da prestiti garantiti da immobili" secondo quanto previsto dall'art. 430bis, paragrafo 1 del Regolamento UE n.ro 575/2013 e dall'art. 13(3) del Regolamento UE n.ro 2024/3117. Gli schemi sono pubblicati nell'Allegato I Regolamento n.ro 2024/3117. In caso di assenza di esposizioni e perdite derivanti da prestiti garantiti da beni immobili andrà prodotta ugualmente la segnalazione della base informativa PRU. Nel file XBRL andrà riportato un filing indicator positivo (attributo = "true") per il template C 00.01 "Natura della segnalazione (COREP) e il template C 15.00. I dati del template C 15.00 posso essere omessi.
Le succursali di banche di Paesi terzi sono tenute all'invio dei dati sui fondi propri?
Per la definizione degli obblighi segnaletici di banche di paesi terzi si rimanda alla circolare 286 della Banca d'Italia a questo link:
https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/circolari/c286/index.html
In seguito all'entrata in vigore del pacchetto normativo IFR/IFD le SIM continuano ad essere tenute alla trasmissione della base informativa dei fondi propri?
L'entrata in vigore del pacchetto normativo IFR/IFD (Regulation UE 2019/2033 e Direttiva UE 2019/2034) e del relativo regolamento segnaletico Reg. UE 2284/2021 ha modificato gli obblighi di reporting: continuano a segnalare la base PRU le sole SIM di classe 1.
Per le SIM di classe 2 e 3 e per i gruppi di SIM ex art. 8 IFR, a partire dal 31.12.2021, sono state predisposte basi informative specifiche (IF2, IF3 e IFGR) che sostituiscono la base PRU. L'obbligo di trasmettere le basi dei fondi propri (per le sole SIM incluse nell'applicazione del pacchetto CRR/CRDIV) è rimasto in vigore fino alla data contabile del 31.3.2021 inclusa.
Per la base informativa "Large Exposure" (LEX), come sono identificate le singole controparti e la capogruppo per gruppi di clienti connessi?
A partire dalla data contabile del 31.12.2021 l'individuazione delle singole controparti e della capogruppo per i gruppi di clienti connessi deve essere effettuata tramite il codice LEI, o in sua mancanza, tramite il codice identificativo dei soggetti registrati nell'Anagrafe dei soggetti della Banca d'Italia ("codice censito"; cfr. Circolare 302). Precedentemente, continua a dover essere utilizzato solo il codice censito.
Il codice censito va riportato nel file XBRL secondo il formato costituito da 11 cifre senza il carattere di controllo. Si conferma che: a) nei casi in cui il segnalante, per le esposizioni verso gli schemi di investimento, debba segnalare un "cliente ignoto" (definito nel Reg. UE n.ro 1187/2014) è previsto l'utilizzo del codice identificativo "99999999994"; b) nel caso eccezionale in cui non si dovesse disporre del codice censito in tempo utile per le segnalazioni, è consentito l'utilizzo temporaneo del codice "99999999997"; l'ente segnalante è tenuto ad effettuare le opportune rettifiche non appena il predetto codice diviene disponibile.
Come devono essere compilate le informazioni anagrafiche delle controparti nel template C 27.00 per i gruppi di clienti connessi?
Si rimanda al documento "Reporting in large exposures templates" presente sul portale INFOSTAT fra i link utili riportati per le basi in oggetto.
Come devono essere compilate le informazioni anagrafiche delle controparti nel template C 27.00 nel caso specifico di "cliente ignoto"?
Si rimanda al documento "Reporting in large exposures templates" presente sul portale INFOSTAT fra i link utili riportati per le basi in oggetto.
Quali esposizioni devono essere riportate all'interno della segnalazione?
Si rimanda al documento "Reporting in large exposures templates" presente sul portale INFOSTAT fra i link utili riportati per le basi in oggetto.
Dove è possibile reperire le fonti normative, gli schemi segnaletici e le istruzioni di compilazione per le basi della base FRT (Fundamental Review of Trading Book)?
La fonte normativa di riferimento è il Regolamento UE n.ro 453/2021. Le istruzioni per la compilazione dei moduli sono rese disponibili in tutte le lingue ufficiali e periodicamente aggiornate sul sito dell'EBA.
Dove è possibile reperire le fonti normative, gli schemi segnaletici e le istruzioni di compilazione per le basi della base IRRBB (Interest Rate Risk in the Banking Book)?
La fonte normativa di riferimento è il Regolamento UE n.ro 855/2024. Le istruzioni per la compilazione dei moduli sono rese disponibili in tutte le lingue ufficiali e periodicamente aggiornate sul sito dell'EBA.
Quali valute vanno incluse nella segnalazione della base IRRBB?
Si prega di far riferimento alla Q&A dell'EBA 2024_7148, riportata a questo link: https://www.eba.europa.eu/single-rule-book-qa/qna/view/publicId/2024_7148
Per le basi informative relative alla liquidità (ALM - Additional liquidity metrics, LCR - Liquidity coverage ratio, NSF - Net stable funding ratio) qual è la frequenza di invio?
La frequenza di segnalazione delle basi informative è:
- mensile per la base LCR (Regolamento UE n.ro 3117/2024, art. 16 (1));
- trimestrale per la base NSF (cfr. Regolamento UE n.ro 3117/2024, art. 17);
- mensile per la base ALM (cfr. cfr. Regolamento UE n.ro 3117/2024, art. 18) con la possibilità di deroga all'invio delle stesse con frequenza trimestrale, anziché mensile, per gli enti classificati come Small and Non-Complex Institutions (cfr. articolo 18(2) citato Regolamento).
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