Provvedimenti sanzionatori

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Questa sezione riporta i provvedimenti sanzionatori adottati dalla Banca d'Italia dal luglio 2015 (quelli precedenti sono pubblicati nella veste editoriale del Bollettino di Vigilanza; la loro pubblicazione avviene in forma elettronica su questo sito web, di norma dopo la notifica agli interessati.

È data evidenza ai provvedimenti adottati secondo il "nuovo regime" sanzionatorio, introdotto con il recepimento della direttiva UE/2013/36 (cd. CRD IV) ad opera del decreto legislativo n. 72 del 2015 e delle relative disposizioni attuative. La nuova disciplina - applicabile alle violazioni commesse dal giugno 2016 - prevede tra l'altro:

  • l'ampliamento dei destinatari delle sanzioni amministrative, che sono ora irrogate alle società responsabili della violazione e, al ricorrere di determinati presupposti, alle persone fisiche (esponenti e dipendenti);
  • l'inasprimento delle sanzioni pecuniarie fino a un massimo del 10 per cento del fatturato per le società e di 5 milioni di euro per le persone fisiche;
  • la diversificazione delle sanzioni applicabili, con la possibilità di adottare anche misure di natura non patrimoniale.

La Banca d'Italia ha introdotto una garanzia procedimentale aggiuntiva, riconoscendo agli interessati la possibilità di presentare ulteriori deduzioni scritte di fronte al Direttorio.

A seguito dell’istituzione del Meccanismo di vigilanza unico (SSM), poteri sanzionatori sono stati attribuiti alla BCE e alle diverse Autorità Nazionali.
Nell'ambito del Meccanismo, la competenza sanzionatoria per violazioni di natura prudenziale è stata in parte trasferita alla BCE per le banche cosiddette "significative" e nei confronti delle altre banche, per violazioni di regolamenti o decisioni della BCE che impongono a tali entità obblighi nei confronti della BCE.
La Banca d'Italia mantiene poteri sanzionatori nei confronti: delle stesse banche significative, su richiesta della BCE; delle altre banche; di altri soggetti vigilati (quali ad esempio, SIM, SGR, intermediari finanziari); nei confronti di tutti i soggetti vigilati in materia di antiriciclaggio e di tutela della clientela.
La BCE pubblica annualmente il seguente report che contiene dati aggregati sull’attività sanzionatoria da parte delle Autorità e della BCE per violazioni di requisiti prudenziali.     

Proroga della sospensione dei termini delle procedure sanzionatorie – art. 37 D.L. n. 23/2020.

Sospensione dei termini delle procedure sanzionatorie ai sensi dell'art. 103 del D.L. n. 18/2020

Ai sensi dell'art. 103, co. 1, del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, pubblicato sulla G.U. n. 70 del 17 marzo 2020 (c.d. 'Cura Italia'):

'Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020.

Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, con priorità per quelli da considerare urgenti, anche sulla base di motivate istanze degli interessati.

Sono prorogati o differiti, per il tempo corrispondente, i termini di formazione della volontà conclusiva dell'amministrazione nelle forme del silenzio significativo previste dall'ordinamento.'

Come comunicato il 23 marzo scorso, la disposizione si applica anche ai procedimenti amministrativi o alle fasi di procedimenti amministrativi disciplinati dal diritto nazionale di competenza della Banca d'Italia, i cui termini sono pertanto sospesi ex lege dal 23 febbraio al 15 aprile 2020.

A integrazione della precedente comunicazione, la Banca d'Italia conferma la sospensione, per il suddetto periodo, dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi dei procedimenti sanzionatori di cui alle Disposizioni della Banca d'Italia del 18 dicembre 2012, e successive modifiche, in materia di sanzioni e procedura sanzionatoria amministrativa (le 'Disposizioni') se pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data.

In aderenza alla previsione di legge devono intendersi sospesi:

  • I termini per la contestazione della violazione, di cui all'art. 14 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, e all'art. 195 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, come richiamati dal paragrafo 1.2 delle Disposizioni;
  • Il termine per la presentazione delle controdeduzioni, di cui al paragrafo 1.3 delle Disposizioni;
  • Il termine per la presentazione al Direttorio delle osservazioni scritte alla proposta sanzionatoria, di cui al paragrafo 1.4 delle Disposizioni;
  • Il termine per l'adozione del provvedimento finale, di cui al paragrafo 1.4 delle Disposizioni.

La Banca d'Italia, in linea con la citata previsione del D.L. "Cura Italia", ha adottato le misure organizzative necessarie per gestire i procedimenti sanzionatori di propria competenza in modo da assicurare il rispetto dei principi di efficienza, efficacia e ragionevole durata dei procedimenti, e si adopererà per riscontrare tempestivamente le esigenze rappresentate dai soggetti interessati.

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