Informazioni generali
La Banca d'Italia cura i rapporti con le istituzioni creditizie operanti nel nostro Paese ai fini della loro partecipazione alle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema. Gli intermediari sono ammessi quali controparti di politica monetaria solo dopo la verifica del rispetto dei criteri generali di idoneità, secondo la normativa dell'Eurosistema, nonché dei requisiti amministrativi e tecnico-operativi. La partecipazione delle controparti alle operazioni di politica monetaria è subordinata al mantenimento dei requisiti di solidità finanziaria su base individuale e consolidata.
Il quadro regolamentare
In base al quadro di riferimento comune (counterparty framework) contenuto nella Guideline (EU) 2015/510 of the ECB of 19 December 2014 on the implementation of the Eurosystem monetary policy framework (ECB/2014/60), l'Eurosistema può adottare misure discrezionali, di carattere prudenziale, volte a sospendere, escludere o limitare l'accesso alle operazioni delle controparti che non rispettino i requisiti patrimoniali e di liquidità fissati dalla Capital Requirements Regulation (CRR - Regolamento UE 575/2013) o non inviino del tutto o in parte i relativi dati alle Autorità competenti.
Dal 28 giugno 2021, con l'entrata in vigore dell'Indirizzo (UE) della BCE del 6 maggio 2021 che emenda l'Indirizzo (UE) 2015/510 della BCE, l'Eurosistema include il coefficiente di leva finanziaria (leverage ratio) nell'insieme dei criteri per la valutazione della solidità finanziaria delle proprie controparti. La modifica riflette l'inclusione del leverage ratio tra i requisiti di fondi propri del 1° Pilastro da parte della CRR2 (Regolamento (UE) 2019/876).
Pertanto, il trattamento previsto dall'Eurosistema nel caso di violazione dei requisiti - ovvero di invio mancato o parziale dei dati - relativi al Common equity tier 1 capital ratio (CET1), al tier 1 capital ratio (T1CR) e al total capital ratio (TCR), si estende anche al leverage ratio.