Controparti di politica monetaria

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La Banca d'Italia cura i rapporti con le banche operanti nel nostro paese ai fini della partecipazione alle operazioni di politica monetaria dell'Eurosistema. Gli intermediari sono ammessi quali controparti di operazioni di politica monetaria dopo la verifica del rispetto dei criteri generali di idoneità, secondo la normativa dell'Eurosistema, e di requisiti amministrativi e tecnico-operativi.

La partecipazione delle banche alle operazioni di politica monetaria è subordinata al mantenimento, nel continuo, di requisiti di solidità finanziaria su base individuale e consolidata. In base a un quadro di riferimento comune (counterparty framework), l'Eurosistema può adottare misure discrezionali, anche di carattere prudenziale, volte a sospendere, escludere o limitare l'accesso alle operazioni delle controparti che non rispettino i requisiti patrimoniali, di liquidità e di indebitamento fissati dalla Capital Requirements Regulation (CRR - Regolamento UE 575/2013) (cfr. sito EurLex - Guideline (EU) 2015/510 of the ECB art. 55a e 158) o non inviino del tutto o in parte i relativi dati alle Autorità competenti. Dal 28 giugno 2021, con l'entrata in vigore dell'Indirizzo (UE) della BCE del 6 maggio 2021 che emenda l'Indirizzo (UE) 2015/510 della BCE, l'Eurosistema include il coefficiente di leva finanziaria (leverage ratio) nell'insieme dei criteri per la valutazione della solidità finanziaria delle proprie controparti.

La modifica del counterparty framework riflette l'inclusione a partire dal 28 giugno 2021, del leverage ratio tra i requisiti di fondi propri del 1° Pilastro da parte della CRR2 (Regolamento (UE) 2019/876).

Pertanto, il trattamento attualmente previsto dall'Eurosistema nel caso di violazione - ovvero di invio mancato o parziale - dei dati sui requisiti relativi al Common equity tier 1 capital ratio (CET1), al tier 1 capital ratio (T1CR) e al total capital ratio (TCR), si estende anche al leverage ratio.