Le banconote e le monete che vengono immesse in circolazione dalle Autorità monetarie seguono all'interno del sistema economico un percorso (il "circuito del contante") che vede coinvolti diversi attori:

  • la Banca d'Italia e il Ministero dell'Economia e delle Finanze, che sono responsabili dell'emissione rispettivamente delle banconote e delle monete;
  • le banche e Poste italiane, che rappresentano la rete di distribuzione e di raccolta da e verso il pubblico e gli altri operatori del mercato;
  • le società di servizi, che consentono la distribuzione, la raccolta e il trattamento del contante;
  • la distribuzione commerciale e in particolare la grande distribuzione organizzata, che rappresenta un importante punto di raccolta del contante;
  • i cittadini, che con le operazioni in contanti contribuiscono alla circolazione.

All'interno del circuito del contante nazionale, le banche e le società di servizi sono considerati "gestori del contante" in quanto rivestono un ruolo di maggiore responsabilità nella gestione professionale delle banconote e delle monete che re-immettono nel circuito ("ricircolo").

A livello di Eurosistema è stato definito uno specifico quadro normativo di riferimento, che richiede ai "gestori del contante" di effettuare controlli di autenticità e idoneità a circolare sulle banconote e monete da essi ricevute e che intendono reimmettere in circolazione. Tali controlli mirano a riconoscere prontamente gli esemplari sospetti di falsità e ad accertare che lo stato di conservazione dei biglietti e delle monete circolanti sia di buon livello qualitativo. Gli esemplari sospetti di falsità vanno ritirati e inoltrati alle competenti Autorità (Banca d'Italia per le banconote e Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato per le monete).

Tali norme (cfr. Regolamento CE 1338/2001 e Decisione BCE/2010/14) sono state recepite nell'ordinamento italiano (art. 8 decreto legge 350/2001).

La Banca d'Italia ha poteri normativi, di controllo e sanzionatori nei confronti di tutti i gestori del contante per l'attività di ricircolo delle banconote da essi svolta. Inoltre, con il decreto legislativo n. 90/2017 di recepimento della IV direttiva antiriciclaggio (Dir. UE 2015/849), ha assunto il ruolo di Autorità di vigilanza di settore in materia antiriciclaggio nei confronti degli operatori non finanziari gestori del contante, che per operare devono iscriversi a un apposito elenco, tenuto dalla Banca d'Italia stessa.

Avvio dell'attività di ricircolo

Gli operatori non finanziari in possesso della licenza di cui all'art. 134 T.U.L.P.S. (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) per esercitare l'attività di gestione del contante devono iscriversi nel suddetto elenco, la cui tenuta e aggiornamento è a cura della Banca d'Italia. Ai fini dell'iscrizione nell'elenco è previsto che: gli esponenti aziendali devono possedere requisiti di onorabilità e professionalità, i soci devono possedere requisiti di onorabilità e gli operatori devono dotarsi di un assetto organizzativo adeguato sia in materia di ricircolo delle banconote sia in materia antiriciclaggio.

Le banche e gli altri soggetti che intendono esercitare l'attività di gestione del contante (cfr. "Disposizioni per l'attività di gestione del contante") devono solo darne preventiva comunicazione alla Banca d'Italia, inviando tramite PEC al Servizio Gestione circolazione monetaria (all'indirizzo gcm@pec.bancaditalia.it) l'Allegato 4 alle "Disposizioni" stesse (cfr. sezione "Attività di ricircolo da parte degli altri gestori del contante").

Segnalazioni statistiche

Tramite il Portale del contante CASH-IT, tutti i gestori del contante inviano semestralmente i dati sul ricircolo. Gli operatori iscritti nell'elenco segnalano trimestralmente anche i dati richiesti a fini antiriciclaggio (cfr. sezione "Segnalazioni statistiche").

I controlli sul ricircolo

Banconote

La Banca d'Italia esegue i controlli sul ricircolo delle banconote secondo le procedure stabilite dalla BCE. In particolare, le banconote che i gestori del contante distribuiscono al pubblico tramite gli sportelli bancari automatici (ATM) o altri dispositivi utilizzabili autonomamente dalla clientela devono essere state precedentemente controllate per autenticità e qualità con l'utilizzo di apparecchiature il cui corretto funzionamento è stato verificato da una Banca Centrale Nazionale dell'Eurosistema (i dettagli sono disponibili sul sito della BCE).

La Banca d'Italia, che ha poteri regolamentari in materia di trattamento del contante, ha stabilito che i gestori del contante devono dotarsi di procedure operative per il trattamento del contante, di un idoneo sistema di controlli interni, di misure per tutelare la sicurezza delle banconote e di personale in possesso di professionalità adeguate alle attività svolte e costantemente addestrato.

Per la verifica del rispetto dei suddetti requisiti, la Banca d'Italia esegue controlli on-site e off-site. Il monitoraggio sul ricircolo del contante è effettuato anche sulla base delle informazioni e dei dati statistici trasmessi periodicamente dagli operatori (cfr. sezione "Segnalazioni statistiche").

Oltre ai poteri regolamentari e di controllo nei confronti dei gestori del contante la Banca d'Italia ha anche poteri sanzionatori per i casi di inadempienza agli obblighi previsti dalla normativa.

Monete

I controlli sul ricircolo delle monete devono essere eseguiti secondo le procedure stabilite dall'Unione Europea.

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha poteri regolamentari e di controllo nei confronti dei gestori del contante, nonché sanzionatori per i casi di inadempienza agli obblighi previsti dalla normativa. Controlli ispettivi sono effettuati dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

I controlli in materia antiriciclaggio

Con il decreto legislativo n.90/2017 la Banca d'Italia ha acquisito poteri normativi, ispettivi e sanzionatori anche in materia antiriciclaggio nei confronti degli operatori iscritti nell'elenco tenuto dalla Banca d'Italia.

Al fine di dare attuazione alle nuove previsioni, la Banca d'Italia ha fissato i requisiti relativi all'organizzazione, alle procedure e ai controlli interni in materia antiriciclaggio che vanno a integrare quelli già previsti per il ricircolo; inoltre ha definito gli obblighi previsti in materia di adeguata verifica della clientela e di conservazione dei dati e delle informazioni.

Procedimenti amministrativi e deleghe del Direttorio

L'attività della Banca d'Italia in materia di gestione del contante segue la disciplina sul procedimento amministrativo di cui alla legge n. 241 del 1990.

Da ultimo, con il Regolamento unitario del 21 luglio 2021, la Banca d'Italia ha individuato i termini e le unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi e delle fasi procedimentali di tutte le funzioni della Banca, inclusa l'attività di gestione del contante, i cui procedimenti sono indicati nell'elenco 4 allegato al Regolamento.

Il Direttorio della Banca d'Italia ha inoltre rilasciato, con la delibera n. 428 del 20 luglio 2021, integrata con delibera n. 389 dell'11 ottobre 2022, deleghe al Capo del Servizio Gestione circolazione monetaria (GCM) e al Capo del Dipartimento Circolazione monetaria e pagamenti al dettaglio per l'adozione di atti e provvedimenti amministrativi di propria competenza per l'attività di gestione del contante e in materia antiriciclaggio.

Il Regolamento, gli elenchi dei procedimenti e le deleghe conferite dal Direttorio sono disponibili nella sezione dedicata del sito.

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