Segnalazione whistleblowing di soggetti esterni: condotte segnalabili

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I dipendenti e i collaboratori delle imprese fornitrici di beni e servizi o che realizzano opere in favore della Banca d'Italia, i collaboratori e i consulenti dell'Istituto, i tirocinanti e gli stagisti, nonché coloro che rivestono funzioni di amministrazione, controllo, vigilanza o rappresentanza della Banca possono segnalare condotte illecite tenute da dipendenti dell'Istituto delle quali sono venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro.

Possono essere segnalati:

  • illeciti civili, amministrativi, penali e contabili;
  • illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
  • atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
  • atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
  • atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione.

Come inviare una segnalazione di whistleblowing

Per presentare una segnalazione è disponibile il modulo "Segnalazione whistleblowing". Il modulo è trasmesso al Responsabile per la prevenzione della corruzione, in busta chiusa con l'indicazione di "riservatissimo - segnalazione di whistleblowing", tramite posta ordinaria, all'indirizzo Banca d'Italia, via Nazionale n. 91, 00184 Roma. All'interno del plico andrà inserita, oltre alla segnalazione, una busta chiusa contenente il codice fiscale, la copia di un documento di riconoscimento e la firma del segnalante.

La segnalazione può essere effettuata anche in forma orale richiedendo un incontro con il Responsabile per la prevenzione della corruzione, tramite telefono o con mail crittografata indirizzata al Titolare della Divisione Compliance per l'etica e prevenzione della corruzione.

Al ricorrere di una delle seguenti condizioni, il segnalante può effettuare la segnalazione esterna all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) tramite gli strumenti messi a disposizione dall'Autorità:

  • il canale interno non è stato attivato o, anche se attivato, non è conforme a quanto richiesto dalla legge;
  • è stata effettuata una segnalazione interna senza alcun seguito;
  • ha fondati motivi di ritenere che a un'eventuale segnalazione interna non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione potrebbe determinare un rischio di ritorsione;
  • ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Il segnalante che ritenga di essere stato destinatario di atti o comportamenti ritorsivi, anche solo tentati o minacciati, in conseguenza della presentazione di una segnalazione può farne comunicazione all'ANAC tramite la procedura informatica appositamente istituita dall'Autorità.

Invio ed esame della segnalazione di whistleblowing

La segnalazione viene esaminata dalla Divisione Compliance per l'etica e prevenzione della corruzione, che effettua l'istruttoria per conto del Responsabile per la prevenzione della corruzione. Nel corso dell'istruttoria il segnalante può essere contattato per ottenere ulteriori informazioni o chiarimenti.

Dell'esito dell'istruttoria viene dato riscontro al segnalante.

Nel caso in cui risulti fondata, la segnalazione, anonimizzata per garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, viene trasmessa alle Funzioni competenti ovvero, ove ne ricorrano i presupposti, all'Autorità giudiziaria.

Informativa sulla protezione dei dati personali

In conformità con quanto disposto dalla normativa europea e nazionale in materia di privacy, la Banca d'Italia effettua il trattamento dei dati personali del segnalante in relazione alla gestione della segnalazione trasmessa.

Il trattamento dei dati è necessario ai fini di prevenzione della corruzione secondo l'art. 13 del D.lgs. 10 marzo 2023, n. 24.

Per garantire la gestione e la tracciabilità delle attività svolte il Responsabile assicura la conservazione delle segnalazioni di whistleblowing e della relativa documentazione di supporto per un periodo di cinque anni dalla data di comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione.

Le generalità del segnalante possono essere conosciute dal Responsabile per la prevenzione della corruzione e dagli addetti a ciò autorizzati della Divisione Compliance per l'etica e prevenzione della corruzione. I dati non sono diffusi all'esterno e possono essere comunicati a terzi nei soli casi previsti dall'art. 12 del citato decreto.

Il segnalante può esercitare nei confronti del Titolare del trattamento - Banca d'Italia - Servizio Organizzazione - via Nazionale 91, 00184 ROMA, e-mail org.privacy@bancaditalia.it - il diritto di accesso ai dati personali, nonché gli altri diritti riconosciuti dalla legge.

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