Che cos’è il Direct reporting?

Il Direct reporting è un insieme di rilevazioni statistiche, finalizzate alla raccolta di informazioni sui rapporti economici e finanziari dell’Italia con l’estero, rivolte ad un campione di imprese italiane. Le indagini differiscono tra di loro per contenuti, periodicità e scadenza.
Ad ogni impresa chiamata a partecipare alle segnalazioni del Direct reporting è attribuito un profilo di segnalazione che definisce l’insieme delle indagini a cui l’impresa è tenuta a rispondere.

A cosa serve il Direct reporting?

Il sistema di Direct reporting consente di raccogliere le informazioni essenziali per la compilazione delle statistiche di bilancia dei pagamenti e di posizione patrimoniale verso l’estero dell’Italia e, quindi, dell’area euro. Attraverso tale raccolta l’Italia ottempera a specifiche direttive della Banca Centrale Europea, della Commissione Europea, del Fondo Monetario Internazionale e di altri organismi internazionali.
Tali statistiche rivestono un’importanza cruciale nella conduzione dei negoziati commerciali e della politica economica dell’UE, nonché per le decisioni di politica monetaria dell’area euro.

Ogni quanto si rinnova il campione delle imprese?

A partire dall’edizione 2023, il campione delle imprese che sono tenute ad effettuare segnalazioni nel Direct reporting viene definito ogni tre anni. La comunicazione ufficiale di inclusione nel campione viene inviata alle imprese con congruo anticipo rispetto all’avvio delle rilevazioni.

Le segnalazioni del Direct reporting sono obbligatorie?

Sì, le segnalazioni del Direct reporting sono obbligatorie ai sensi dell’art. 11, comma 1 del decreto legislativo n. 195/2008. L’inosservanza della disposizione di cui al citato comma 1  è punita con una sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a diecimila euro, ai sensi dell’art. 11 comma 6 del medesimo decreto. "I criteri per l’applicazione delle sanzioni sono stabiliti con provvedimento della Banca d’Italia. La Banca d’Italia, contestati gli addebiti e valutate le deduzioni presentate dagli interessati entro novanta giorni dalla data della notifica della lettera di contestazione, tenuto conto del complesso delle informazioni raccolte, applica le sanzioni con provvedimento motivato".

Con  il "Provvedimento recante disposizioni in materia di raccolta di informazioni statistiche per la bilancia dei pagamenti e la posizione patrimoniale verso l’estero" del 16 febbraio 2016 e successive modifiche (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – Serie Generale n. 50 del 1° marzo 2016) la Banca d'Italia stabisce:

  • i termini e le modalità per la trasmissione di dati oggetto delle rilevazioni del Direct Reporting;
  • i criteri per l’applicazione delle sanzioni previste per l’inosservanza delle disposizioni di cui all’art. 11 comma 1 del decreto legislativo 195/2008.

Le informazioni e i dati ricevuti con le segnalazioni sono trattati in conformità alle disposizioni comunitarie e nazionali in materia di segnalazioni statistiche di bilancia dei pagamenti e nel rispetto di quanto previsto dalle normative nazionali ed europee a tutela dei dati personali. I dati saranno diffusi in forma aggregata.
Per ulteriori informazioni si rimanda alla pagina introduttiva del Direct reporting.

Che cos’è il profilo di segnalazione?

Il profilo di segnalazione, espresso con un codice alfanumerico, definisce l’insieme delle rilevazioni per le quali l’impresa segnalante è tenuta a fornire dati statistici. È attribuito a ciascun segnalante con comunicazione scritta.

I profili sono i seguenti:

  • NFI01 (rilevazione: TTN)
  • FIN01 (rilevazioni: EMF, OMF, CAF)
  • FIN03 (rilevazioni: EMF, CAF)
  • MIS01 (rilevazioni: TTN, EMF, OMF, CAF)
  • MIS03 (rilevazioni: TTN, EMF, CAF)

Impresa fusa per incorporazione: cosa fare?

La società incorporata segnala le rilevazioni dovute in base al proprio profilo con periodo di riferimento precedente alla data dell'incorporazione. Inoltre, per comunicare la variazione dello stato di attività, deve compilare il Mod. CE (scaricabile dalla sezione "Moduli e utilità") ed inviarlo come allegato all’indirizzo e-mail dirrep.stat@bancaditalia.it indicando nell’oggetto "DR - invio modulo CE".
Se la società incorporante fa parte del campione di imprese del Direct Reporting continuerà a segnalare secondo il profilo assegnato in precedenza.
Se, invece, la società incorporante non fa parte del campione di imprese del Direct Reporting ed è residente, potrebbe ricevere dalla Banca d’Italia una specifica comunicazione circa gli eventuali obblighi segnaletici che è tenuta ad evadere.

Impresa non più attiva: cosa fare?

La società inattiva segnala le rilevazioni dovute in base al proprio profilo con periodo di riferimento precedente alla data di inattività. Inoltre, per comunicare la variazione dello stato di attività, deve compilare il Mod. CE (scaricabile dalla sezione "Moduli e utilità") ed inviarlo come allegato all’indirizzo e-mail dirrep.stat@bancaditalia.it, indicando nell’oggetto "DR - invio modulo CE".
La società segnalante residente potrebbe ricevere dalla Banca d’Italia una specifica comunicazione circa gli eventuali obblighi segnaletici che è tenuta ancora ad evadere.

Impresa senza rapporti con l’estero: deve segnalare?

Sì. Per motivi statistici, connessi alla metodologia campionaria adottata, tutte le imprese selezionate nel campione del Direct reporting, indipendentemente dall’avere o meno rapporti con soggetti residenti all’estero, sono rilevanti per definire il quadro delle transazioni e posizioni economico-finanziarie dell’Italia con l’estero.
In caso di assenza di transazioni/posizioni con l’estero è dovuta una "segnalazione nulla" per ciascuna rilevazione prevista dal proprio profilo di segnalazione, ad eccezione della rilevazione EMF, per la quale la segnalazione nulla non è dovuta.

Che cos’è la segnalazione nulla?

La segnalazione nulla serve a comunicare che, per una specifica rilevazione e per uno specifico periodo di riferimento, vi è assenza dei fenomeni oggetto della rilevazione. È dovuta per tutte le rilevazioni, tranne quella sugli Eventi Mensili Finanziari (questionario EMF). Se l’assenza dei fenomeni perdura, l’impresa dovrà procedere ad una segnalazione nulla per ciascun periodo di riferimento.

È possibile inviare i questionari in formato cartaceo?

No. I questionari devono essere compilati tramite il data-entry online (PSDR Web) direttamente disponibile nell’ambiente di raccolta dati INFOSTAT (https://infostat.bancaditalia.it/Infostat/DR/).

Qual è l’importo minimo da segnalare?

Nel Direct reporting devono essere segnalate tutte le transazioni/posizioni con non residenti, a prescindere dal loro importo, purché queste rientrino nelle tipologie previste per le diverse rilevazioni.

Rapporti con soggetti residenti nell’UE: cosa fare?

Nel sistema del Direct reporting devono essere segnalate tutte le transazioni/posizioni con soggetti residenti in paesi diversi dall’Italia (UE o extra-UE), purché queste rientrino nelle tipologie previste per le diverse rilevazioni.

Rapporti con soggetti residenti a San Marino e nella Città del Vaticano: cosa fare?

I soggetti residenti a San Marino e nella Città del Vaticano sono considerati non residenti in Italia. Quindi devono essere segnalate tutte le transazioni/posizioni con tali soggetti, purché queste rientrino nelle tipologie previste per le diverse rilevazioni.

Operazioni "intercompany": cosa fare?

Nel sistema del Direct Reporting devono essere segnalate tutte le transazioni/posizioni con non residenti, anche se appartenenti allo stesso gruppo di imprese, purché le transazioni/posizioni rientrino nelle tipologie previste dalle diverse rilevazioni.

Branch: come considerarle?

Una branch è una stabile organizzazione creata all'estero da una società italiana (branch estera) o in Italia da una società estera (branch in Italia), dotata di autonomia contabile. In particolare, a fini statistici, una branch è convenzionalmente considerata residente nel paese in cui è ubicata se è dotata di autonomia contabile ovvero se redige (o potrebbe redigere nel caso fosse richiesto) un insieme completo di documenti contabili distinguibile da quello della casa madre che l'ha costituita (conto economico e stato patrimoniale o loro equivalenti secondo la legislazione dello stato di ubicazione). In tal caso, infatti, la branch si configura come un soggetto separato dalla casa madre e residente nel paese in cui è costituita. Di conseguenza, le transazioni e le posizioni creditorie/debitorie della casa madre con la branch sono scambi con non residenti e attività/passività nei confronti dell'estero.

Per una corretta classificazione e trattamento dei fenomeni inerenti alle branch si rimanda all'apposito schema di ausilio.

Stabili organizzazioni all’estero: come considerarle?

Quando non sussistono le condizioni che ne determinano l'autonomia contabile la stabile organizzazione è da considerarsi parte integrante della casa madre, residente nel paese della casa madre stessa pur se ubicata all'estero. In questo caso la casa madre deve considerare come proprie le transazioni e le posizioni creditorie/debitorie della stabile organizzazione all'estero con altri non residenti. Conseguentemente le transazioni effettuate e le posizioni creditorie e debitorie in essere tra la stabile organizzazione all'estero e non residenti (incluse quelle con residenti nel paese di ubicazione della stabile organizzazione) devono essere considerate transazioni internazionali e quindi vanno segnalate dalla casa madre.

Cos'è la Special Purpose Entity (SPE)?

È una società, costituita nell'ambito di gruppi multinazionali, che si caratterizza per non svolgere produzione né avere una presenza significativa nel paese ospitante bensì per detenere attività e passività finanziarie, principalmente con controparti non residenti.

La società estera è da classificare tra le SPE quando presenta tutte le seguenti caratteristiche:

  • si deve trattare di una persona giuridica formalmente registrata;
  • deve avere un massimo di cinque dipendenti, nessuna o poca presenza fisica e nessuna produzione fisica;
  • deve essere controllata direttamente o indirettamente da non residenti;
  • deve effettuare transazioni quasi interamente con non residenti;
  • deve essere costituita per ottenere "vantaggi specifici" forniti dalla giurisdizione ospitante con l'obiettivo di: concedere ai propri proprietari l'accesso ai mercati dei capitali o a servizi finanziari sofisticati; isolare il/i proprietario/i dai rischi finanziari; ridurre gli oneri normativi e fiscali; salvaguardare la riservatezza delle transazioni e dei proprietari.