OICR
Gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR) sono tenuti a partecipare alla Centrale dei Rischi, come previsto dalla Circolare Banca d'Italia 139/1991 capitolo 1, sezione I, paragrafo 5.
La partecipazione è prevista qualora detti organismi investano in crediti.
Per fare ciò è necessario che venga richiesto dalla SGR che gestisce il fondo il codice ente segnalante attraverso l'apposito modulo contenuto nella sezione OICR e che successivamente presenti richiesta di accreditamento per lo scambio delle informazioni (si veda al riguardo l'apposita documentazione).
Acquirenti dei crediti in sofferenza
Gli acquirenti dei crediti in sofferenza sono tenuti a partecipare alla Centrale dei Rischi, come previsto dalla Circolare Banca d'Italia 139/1991 capitolo 1, sezione I, paragrafo 5.
La partecipazione è prevista a partire dalla data contabile del 30/06/2025, da produrre entro il 25/07/2025.
Maggiori dettagli sono forniti nell'apposita sezione.