Banche Popolari: disposizioni di attuazione della riforma

La Banca d’Italia ha emanato le disposizioni secondarie di attuazione della riforma delle banche popolari (decreto-legge n. 3/2015, convertito con legge n. 33/2015).

Con questo atto normativo, la riforma delle banche popolari è completata in tutti i suoi aspetti ed è quindi possibile avviare le operazioni societarie necessarie per darvi attuazione (in primo luogo le trasformazioni in s.p.a.) secondo le modalità previste dalla legge.

Dall’entrata in vigore delle disposizioni secondarie decorre il termine di 18 mesi, previsto dalla legge, entro cui le banche popolari con attivo superiore a 8 miliardi di euro devono assicurare l’adeguamento alla riforma.

Le disposizioni, secondo quanto previsto dalla legge, definiscono:

  • i criteri di determinazione del valore dell’attivo ai fini del rispetto della soglia massima di 8 miliardi di euro stabilita dall’art. 29 del testo unico bancario (TUB);
  • le condizioni di limitazione del rimborso delle azioni del socio uscente, anche in caso di recesso a seguito della trasformazione della banca popolare in società per azioni, necessarie in base alla disciplina europea per la computabilità delle azioni delle banche cooperative nel capitale di migliore qualità (CET1). Queste condizioni si applicano anche alle banche di credito cooperativo.

La disciplina tiene conto dei numerosi commenti ricevuti, che sono pubblicati (nel rispetto delle richieste di anonimato o riservatezza) sul sito internet della Banca d’Italia insieme al  resoconto della consultazione e alla relazione sull’analisi di impatto della regolamentazione (AIR).

Le disposizioni – che confluiscono nella Circolare della Banca d’Italia n. 285 “Disposizioni di Vigilanza per le banche”, Parte Terza,  Capitolo 4 “Banche in forma cooperativa” – entreranno in vigore il giorno stesso dell’entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2013/36/UE (CRD IV).