
Attività esercitata
I token collegati ad attività o asset-referenced tokens (ART) sono cripto-attività, diverse dai token di moneta elettronica (EMT), che mirano a mantenere un valore stabile facendo riferimento a un altro valore o un diritto o a una combinazione dei due, comprese una o più valute ufficiali.
Le attività di emissione, offerta al pubblico e richiesta di ammissione alla negoziazione di ART sono disciplinate dal Regolamento (UE) 2023/1114 (cd. Regolamento MiCA) e possono essere svolte da:
- persone giuridiche o imprese stabilite nell'Unione appositamente autorizzate;
- enti creditizi (banche e SIM di classe 1);
- IP, IMEL, SIM e fornitori di servizi per le cripto-attività.
Ai fini dell'offerta al pubblico e della richiesta di ammissione alla negoziazione di ART gli emittenti devono pubblicare sul proprio sito web un white paper sulle cripto-attività, approvato dalle autorità nazionali competenti e che contiene informazioni relative all'emittente, alle caratteristiche del token (compresi i diritti e gli obblighi connessi), alla tecnologia sottostante e ai relativi rischi, ai diritti degli investitori.
L'emissione e l'offerta al pubblico di ART è disciplinata, oltre che dal Regolamento MiCA, dalle norme tecniche di regolamentazione e di attuazione (regulatory technical standard - RTS e implementing technical standard - ITS) adottate dalla Commissione europea su proposta dell'Autorità bancaria europea (European Banking Authority - EBA) e dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (European Securities and Markets Authority - ESMA). La disciplina è integrata da disposizioni attuative emanate - nei limiti consentiti dalle norme europee, direttamente applicabili - dalla Banca d'Italia e dalla Consob, secondo le rispettive competenze (cfr. sezione Normativa). L'EBA, inoltre, sul proprio sito pubblica Q&A per fornire chiarimenti sulle disposizioni in materia di emissione e offerta al pubblico di ART.
Tenuto conto che la disciplina introdotta dal Regolamento MiCA per l'emissione e l'offerta al pubblico di ART è armonizzata, il soggetto autorizzato può offrire al pubblico il token o chiederne l'ammissione alla negoziazione in tutta l'Unione Europea (cfr. FAQ su Operatività transfrontaliera).
Procedimento autorizzativo e notifica
La Banca d'Italia e la Consob sono le autorità competenti per l'autorizzazione e la supervisione degli emittenti/offerenti di ART. Per una sintesi del riparto di competenze tra Banca d'Italia e Consob si fa rinvio alla nota di sintesi del 29 ottobre 2024.
In particolare, per avviare l'operatività:
- per gli enti creditizi, la Banca d'Italia riceve la notifica prevista dal Regolamento MiCA e, d'intesa con la Consob, approva i white paper sulle cripto-attività;
- per i soggetti diversi dagli enti creditizi, la Banca d'Italia d'intesa con la Consob autorizza a offrire al pubblico ART e a chiederne l'ammissione alla negoziazione (l'autorizzazione include l'approvazione dei white paper sulle cripto-attività).
Lo scambio di informazioni tra le Autorità nell'ambito dei procedimenti è regolato da un apposito protocollo di intesa.
Le notifiche hanno forma libera e contengono le informazioni richieste dall'articolo 17 del Regolamento MICA; le istanze devono essere predisposte mediante l'apposito modulo (cfr. sezione Materiali). I white paper sono predisposti in linea con le previsioni dell'articolo 19 del Regolamento MiCA e del Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2984.
Le notifiche e le istanze vanno trasmesse, unitamente ai relativi allegati, alla Banca d'Italia via pec (cfr. sezione Contatti).
Prima dell'inoltro formale di una notifica o istanza, gli operatori possono contattare la Banca d'Italia o la Consob (cfr. sezione Contatti) e chiedere un incontro per illustrare le principali caratteristiche dell'iniziativa. Gli incontri, non obbligatori, sono un ausilio per gli operatori. Le interlocuzioni in questa fase non rilevano per il decorso dei termini.
Autorizzazione a offrire al pubblico ART e chiederne l’ammissione alla negoziazione da parte di soggetti diversi dagli enti creditizi
Il procedimento (vedi infografica) ha una durata massima di 105 giorni lavorativi, decorrente dalla data di ricezione di un'istanza completa.
Entro 25 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda la Banca d'Italia e la Consob valutano se la stessa, incluso il white paper, comprenda tutte le informazioni richieste: qualora non risulti completa, le autorità fissano un termine entro il quale l'istante è tenuto a fornire le informazioni mancanti; il periodo di valutazione è sospeso per il periodo compreso tra la richiesta delle informazioni all'istante e il ricevimento delle stesse (tale sospensione non supera i 20 giorni lavorativi).
Entro 60 giorni lavorativi dal ricevimento della domanda completa le autorità competenti adottano un progetto di decisione che viene trasmesso, congiuntamente alla domanda, all'EBA, all'ESMA e alla BCE (se l'istante è stabilito in uno Stato membro la cui valuta ufficiale non è l'euro, o nel caso in cui l'ART faccia riferimento ad una valuta ufficiale di uno Stato membro diversa dall'euro, le autorità competenti trasmettono il progetto di decisione e la domanda anche alla banca centrale di tale Stato membro). Entro questi 60 giorni lavorativi la Banca d'Italia e la Consob possono chiedere all'istante informazioni ulteriori; il periodo di valutazione è sospeso per il periodo compreso tra la richiesta delle informazioni e il ricevimento delle stesse (tale sospensione non supera i 20 giorni lavorativi).
Entro 20 giorni lavorativi dalla ricezione del progetto di decisione e della documentazione trasmessa dall'istante:
- l'EBA e l'ESMA - su richiesta delle autorità competenti - emettono e trasmettono alle autorità competenti un parere sulla loro valutazione del parere giuridico relativo alla qualifica del token trasmesso dall'istante unitamente alla domanda di autorizzazione;
- la BCE (e, se del caso, la banca centrale interessata) emette e trasmette alle autorità competenti un parere sulla valutazione dei rischi che l'emissione dell'ART potrebbe presentare per la stabilità finanziaria, il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento, la trasmissione della politica monetaria e la sovranità monetaria.
Entro 25 giorni lavorativi dal ricevimento dei pareri – ovvero dalla scadenza del termine per il loro rilascio - la Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, adotta una decisione motivata che concede o rifiuta l'autorizzazione all'emittente richiedente; se l'emittente è autorizzato, il white paper si considera approvato. La decisione finale è notificata all'istante entro 5 giorni lavorativi dall'adozione.
Notifica e approvazione del white paper per ART emessi dagli enti creditizi
Il procedimento di approvazione del white paper (vedi infografica) ha una durata massima di 50 giorni lavorativi, decorrente dalla data di ricezione della documentazione completa.
Entro 20 giorni lavorativi dal ricevimento della documentazione (notifica e white paper) le autorità ne valutano la completezza: qualora non risulti completa, le Autorità fissano un termine entro il quale l'ente creditizio è tenuto a fornire le informazioni mancanti. Una volta che le Autorità ritengono che la documentazione sia completa, lo notificano all'ente creditizio, specificando la data alla quale la documentazione è considerata completa.
Entro 2 giorni lavorativi dalla notifica di completezza, la Banca d'Italia trasmette la documentazione completa alla BCE (se l'ente creditizio è stabilito in uno Stato membro la cui valuta ufficiale non è l'euro o nel caso in cui l'ART faccia riferimento ad una valuta ufficiale di uno Stato membro diversa dall'euro, le informazioni complete sono trasmesse anche alla banca centrale di tale Stato membro).
Entro 20 giorni lavorativi dalla ricezione della documentazione, la BCE (e, se del caso, la banca centrale interessata) rilasciano un parere sulla valutazione di eventuali rischi per il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento, la trasmissione della politica monetaria o la sovranità monetaria.
Entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione di tale parere - ovvero dalla scadenza del termine per il suo rilascio - Banca d'Italia d'intesa con la Consob adotta (e notifica all'ente creditizio) la propria decisione definitiva in merito all'approvazione del white paper o richiede modifiche (in questo secondo caso l'ente creditizio deve trasmettere il white paper aggiornato nel termine - non superiore a 10 giorni lavorativi - specificato dalle Autorità e queste hanno altri 10 giorni lavorativi per valutare gli aggiornamenti, adottare la decisione finale e notificarla all'ente creditizio).
Ai procedimenti di autorizzazione nonché di notifica e approvazione del white paper, si applicano le indicazioni procedurali dettate da:
- Regolamento (UE) 2023/1114;
- Decreto legislativo 5 settembre 2024, n. 129;
- Regolamento delegato (UE) 2025/296 sulla procedura per l'approvazione del white paper sulle cripto-attività;
- Protocollo di intesa concluso tra Consob e Banca d'Italia.
Per ulteriori chiarimenti sul procedimento amministrativo consulta la sezione FAQ.
Requisiti
Salvo quanto previsto dalle specifiche discipline applicabili agli intermediari vigilati che intendano emettere/offrire token collegati ad attività, i requisiti sono elencati agli articoli 18, 34, 35 e 36 del Regolamento MiCA e comprendono tra l'altro:
- il possesso dei requisiti previsti dalla normativa per i partecipanti al capitale che detengono, direttamente o indirettamente, partecipazioni qualificate del capitale sociale;
- il possesso dei requisiti previsti dalla normativa per gli amministratori;
- il rispetto dei requisiti sui fondi propri nel triennio previsionale;
- l'adozione di assetti di governance e struttura organizzativa complessivamente adeguati rispetto all'attività;
- il rispetto dei requisiti sulla riserva di attività.
All'istanza e/o alla notifica vanno allegati documenti specifici, indicati nella normativa di riferimento (cfr. sezione Normativa) e nel modulo disponibile (cfr. sezione Materiali).
Le autorità competenti rifiutano un'autorizzazione in caso di:
- motivazioni oggettive e dimostrabili che la sana e prudente gestione e la continuità operativa siano compromesse o che emergano gravi rischi AML/CFT;
- mancanza dei requisiti previsti dalla normativa per gli amministratori o i partecipanti qualificati e di qualsiasi requisito previsto dal titolo III del Regolamento MiCA;
- motivi obiettivi e dimostrabili per cui il modello di business dell'emittente richiedente possa costituire una grave minaccia per l'integrità del mercato, la stabilità finanziaria o il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento;
- parere negativo della BCE o di una eventuale banca centrale interessata per motivi di rischio posto al regolare funzionamento dei sistemi di pagamento, alla trasmissione della politica monetaria o alla sovranità monetaria.
Contatti
Per la presentazione di istanze e notifiche (solo via pec), di eventuali richieste di interlocuzione informale o di chiarimenti è possibile contattare la Banca d'Italia e la Consob ai seguenti indirizzi:
- per la Banca d'Italia,
- Servizio Rapporti Istituzionali di Vigilanza, Divisione Costituzioni banche e altri intermediari:
email: Servizio.Riv.Costituzioni@bancaditalia.it
pec: riv@pec.bancaditalia.it - per i soggetti già vigilati dalla Banca d'Italia rivolgersi alle strutture ordinariamente responsabili per la Supervisione (Servizi SB1, SB2, SIF o Filiale competente), facendo riferimento ai contatti riportati nelle Indicazioni operative del 13 settembre 2024;
- Servizio Rapporti Istituzionali di Vigilanza, Divisione Costituzioni banche e altri intermediari:
- per la Consob, fare riferimento ai "Contatti" dedicati disponibili sul sito istituzionale.
Le richieste di chiarimenti e i quesiti relativi ad aspetti già chiariti sul sito non avranno riscontro.
Adempimenti successivi alla autorizzazione
A seguito dell'autorizzazione, l'emittente di ART è iscritto al registro tenuto dall'ESMA. Le autorità competenti trasmettono all'ESMA le informazioni necessarie.
Una volta autorizzato, l'emittente di ART è tenuto ad avviare l'operatività entro 12 mesi e ad adempiere agli obblighi informativi di cui alle disposizioni applicabili.
Per i controlli di competenza dell'Istituto l'emittente viene assegnato all'unità della Banca d'Italia competente per la supervisione ed è sottoposto ai poteri di vigilanza previsti dal Decreto legislativo 5 settembre 2024, n. 129.
Materiali
Link utili
Normativa comunitaria
- Regolamento (UE) 2023/1114 (Regolamento MiCA) (link esterno)
- Regolamento (UE) 2023/1113 (Transfer of Funds Regulation Recast) (link esterno)
- Regolamento delegato (UE) 2024/1503 (link esterno) (RTS sulle commissioni che l'EBA addebita agli emittenti di token collegati ad attività significativi e agli emittenti di token di moneta elettronica significativi)
- Regolamento delegato (UE) 2024/1504 (link esterno) (RTS in materia di esercizio, da parte dell'EBA, della facoltà di imporre sanzioni amministrative pecuniarie o penalità di mora agli emittenti di token collegati ad attività significativi e agli emittenti di token di moneta elettronica significativi)
- Regolamento delegato (UE) 2024/1506 (link esterno) (RTS sui criteri per classificare i token collegati ad attività e i token di moneta elettronica come significativi)
- Regolamento delegato (UE) 2024/1507 (link esterno) (RTS sui criteri e i fattori di cui l'ESMA, l'EBA e le autorità competenti devono tenere conto in relazione ai rispettivi poteri di intervento)
- Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2494 (link esterno) (ITS in materia di formati, modelli e procedure standard per la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti e l'EBA e l'ESMA)
- Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2545 (link esterno) (ITS in materia di formati, modelli e procedure standard per la cooperazione e lo scambio di informazioni tra le autorità competenti)
- Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2861 (link esterno) (ITS in materia di strumenti tecnici per l'adeguata comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate e la comunicazione al pubblico tardiva di tali informazioni)
- Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2902 (link esterno) (ITS in materia di comunicazione concernente i token collegati ad attività e i token di moneta elettronica denominati in una valuta che non è una valuta ufficiale di uno Stato membro)
- Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2984 (link esterno) (ITS in materia di moduli, formati e modelli per i white paper sulle cripto-attività)
- Regolamento delegato (UE) 2025/292 (link esterno) (RTS sul modello di documento per gli accordi di cooperazione tra le autorità competenti e le autorità di vigilanza di paesi terzi)
- Regolamento delegato (UE) 2025/293 (link esterno) (RTS sui requisiti, i modelli e le procedure per il trattamento dei reclami relativi ai token collegati ad attività)
- Regolamento delegato (UE) 2025/296 (link esterno) (RTS sulla procedura per l'approvazione del white paper sulle cripto-attività)
- Regolamento delegato (UE) 2025/297 (link esterno) (RTS sulle condizioni per l'istituzione e il funzionamento dei collegi consultivi di vigilanza)
- Regolamento delegato (UE) 2025/298 (link esterno) (RTS sulla metodologia utilizzata per stimare numero e valore operazioni associate a usi di token collegati ad attività e di token di moneta elettronica denominati in una valuta che non è una valuta ufficiale di uno Stato membro come mezzo di scambio)
- Regolamento delegato (UE) 2025/300 (link esterno) (RTS sulle informazioni da scambiare tra autorità competenti)
- Regolamento delegato (UE) 2025/413 (link esterno) (RTS sul contenuto dettagliato delle informazioni necessarie per effettuare la valutazione di un progetto di acquisizione di una partecipazione qualificata in un emittente di un token collegato ad attività)
- Regolamento delegato (UE) 2025/415 (link esterno) (RTS sull'adeguamento del requisito di fondi propri e le caratteristiche minime dei programmi relativi alle prove di stress degli emittenti di token collegati ad attività o di token di moneta elettronica)
- Regolamento delegato (UE) 2025/418 (link esterno) (RTS sul contenuto minimo delle disposizioni di governance sulla politica retributiva degli emittenti di token collegati ad attività o di token di moneta elettronica significativi)
- Regolamento delegato (UE) 2025/419 (link esterno) (RTS che specificano la procedura e i tempi per l'adeguamento dell'importo dei fondi propri di un emittente di token collegati ad attività o di token di moneta elettronica)
- Regolamento delegato (UE) 2025/421 (link esterno) (RTS sui dati necessari per la classificazione dei white paper sulle cripto-attività e le modalità pratiche per assicurare che tali dati siano leggibili meccanicamente)
- Regolamento delegato (UE) 2025/422 (link esterno) (RTS sul contenuto, le metodologie e la presentazione delle informazioni in relazione agli indicatori di sostenibilità per quanto riguarda gli impatti negativi sul clima e altri effetti negativi connessi all'ambiente)
Normativa nazionale
- Decreto legislativo 58/1998 Testo Unico della Finanza (TUF) (link esterno)
- Decreto legislativo 5 settembre 2024, n. 129 (link esterno)
- Protocollo d'intesa tra Consob e Banca d'Italia in relazione all'attuazione del MiCARpdf 3.5 MB ai sensi dell'articolo 9, commi 1 e 2, D.LGS. n. 129/2024 Data Pubblicazione::12 marzo 2025
- Disciplina sugli emittenti di token collegati ad attività e token di moneta elettronicapdf 391.7 KB Indicazioni operative per i soggetti interessati alla presentazione delle notifiche e delle domande di autorizzazione Data Pubblicazione::13 settembre 2024
FAQ
Con le FAQ, la Banca d'Italia vuole favorire la trasparenza con riguardo ai procedimenti in fase di accesso al mercato bancario e finanziario italiano. In questa sezione si trovano le FAQ relative alle istanze per gli emittenti di token collegati ad attività (ART).