FAQ - Emittenti di token collegati ad attività (ART)

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Con le FAQ, la Banca d'Italia vuole favorire la trasparenza con riguardo ai procedimenti in fase di accesso al mercato bancario e finanziario italiano. In questa sezione si trovano le FAQ relative alle istanze per gli emittenti di ART.

Quali soggetti - oltre agli enti creditizi - possono emettere/offrire ART?

Il Decreto legislativo 5 settembre 2024, n. 129  ha previsto che l'emissione, l'offerta al pubblico e la richiesta di ammissione alla negoziazione di ART è ammessa - oltre che per gli enti creditizi - anche per gli emittenti di ART specializzati, per le SIM, per gli istituti di moneta elettronica e istituti di pagamento (questi ultimi due previa costituzione di un patrimonio destinato) e per i prestatori di servizi per le cripto-attività.

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Un emittente/offerente di ART può offrire/chiedere l'ammissione alla negoziazione dell'ART anche in altri Stati membri?

Sì, un emittente/offerente di ART autorizzato ai sensi del Regolamento MiCA può prestare i servizi in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata concessa l'autorizzazione.

Per gli enti creditizi valgono le ordinarie regole in tema di passporting definite nella disciplina nazionale di recepimento della CRD: il Regolamento MiCA ha modificato l'Annex I della CRD che contiene l'elenco delle attività ammesse al mutuo riconoscimento per includervi anche l'emissione di ART.

Per gli altri emittenti/offerenti di ART il Regolamento MiCA prevede che nell'istanza il richiedente fornisca l'elenco degli Stati membri ospitanti in cui intende offrire/chiedere l'ammissione alla negoziazione dell'ART. Entro 2 giorni lavorativi dal rilascio dell'autorizzazione, le autorità competenti comunicano al punto di contatto unico degli Stati membri ospitanti, all'ESMA, all'ABE, alla BCE ed eventuale banca centrale interessata le informazioni necessarie per l'aggiornamento del registro ESMA.

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Qual è il regime di vigilanza per gli emittenti di ART?

La vigilanza sul rispetto delle disposizioni del Regolamento MiCA è esercitata dalla Banca d'Italia avendo riguardo al contenimento del rischio, alla stabilità patrimoniale e alla sana e prudente gestione e dalla Consob avendo riguardo alla trasparenza, alla correttezza dei comportamenti, all'ordinato svolgimento delle negoziazioni e alla tutela dei possessori degli ART.

Per le finalità prudenziali sopra indicate, la Banca d'Italia vigila in particolare sull'osservanza del Regolamento MiCA in materia di:

  1. adeguatezza patrimoniale e contenimento del rischio;
  2. governo societario e requisiti generali di organizzazione, organizzazione amministrativa e contabile, controlli interni, esternalizzazione di funzioni operative e accordi con soggetti terzi per la gestione, l'investimento, la custodia della riserva di attività, continuità dell'attività;
  3. detenzione, composizione, gestione, custodia e investimento della riserva di attività, politiche e procedure di rimborso, divieto di concedere interessi;
  4. esponenti aziendali e partecipanti al capitale;
  5. piani di risanamento e piani di rimborso.

La Banca d'Italia esercita compiti e poteri di vigilanza AML/CFT esclusivamente sugli intermediari bancari e finanziari autorizzati all'emissione di ART e verifica il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa primaria e secondaria e la complessiva adeguatezza dei relativi assetti organizzativi e di controllo. Gli altri emittenti di ART (cd. emittenti "specializzati"), non sono invece sottoposti a vigilanza a fini AML/CFT, in quanto non inclusi tra i "soggetti obbligati" in base alla normativa europea. In ogni caso, quando questi operatori vengono autorizzati all'emissione di ART, la Banca d'Italia valuta se il loro modello di business espone l'emittente stesso o il settore a gravi rischi di riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo e, in questa eventualità, nega l'autorizzazione (articolo 21, paragrafo 2, del Regolamento MiCA).

Per maggiori dettagli si invita a consultare la nota di sintesi che riepiloga le competenze delle due autorità pubblicata il 29 ottobre 2024.

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Esiste un form per la presentazione dell'istanza?

Sì, ai fini della predisposizione e presentazione della domanda di autorizzazione la società deve utilizzare il template (cfr. sezione Materiali) allegato all'ITS on standard forms, templates and procedures for the information to be included in the application as issuers of ARTs under MiCAR  dell'EBA.

La domanda di autorizzazione include tra l'altro il white paper sulle cripto-attività, il cui contenuto e formato sono specificati dal Regolamento MiCA (articolo 19 e allegato II) e dal Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2984.

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Quali sono i documenti da allegare all'istanza?

Le informazioni e i documenti da trasmettere con l'istanza di autorizzazione sono indicati nella normativa comunitaria (Regolamento MiCA, RTS on information for application for authorisation to offer to the public and to seek admission to trading of ART and ITS on standard forms, templates and procedures for the information to be included in the application) e nel template "Modulo di istanza".

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Quali requisiti prudenziali sono applicabili agli emittenti di ART?

Ai sensi dell'articolo 35 del Regolamento MiCA gli emittenti di ART dispongono in qualsiasi momento di fondi propri pari almeno al valore più elevato tra:

  1. € 350 mila;
  2. il 2 % dell'importo medio della riserva di attività (ossia l'importo medio delle attività di riserva alla fine di ogni giorno di calendario, calcolato nei sei mesi precedenti); se l'emittente offre più di un ART, l'importo medio della riserva di attività è pari alla somma dell'importo medio delle attività di riserva a garanzia di ciascun ART;
  3. un quarto delle spese fisse generali dell'anno precedente (importo soggetto a revisione annuale e calcolato a norma dell'articolo 67, paragrafo 3 del Regolamento MiCA).

Per i fondi propri l'emittente deve produrre: a) la documentazione che dimostri in che modo il richiedente ha calcolato l'importo in conformità dell'articolo 35 del Regolamento MiCA; b) se si tratta di una impresa già esistente, un estratto della contabilità sottoposto a revisione o un registro pubblico che certifichi l'importo dei fondi propri; c) se si tratta di una impresa di nuova costituzione, un estratto conto bancario emesso da un istituto di credito che attesti che i fondi sono depositati sul conto del richiedente.

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Gli emittenti di ART sono soggetti a obblighi antiriciclaggio?

Gli intermediari bancari e finanziari che emettono ART sono già soggetti a obblighi antiriciclaggio con riferimento alla loro complessiva attività e nei loro confronti la Banca d'Italia esercita compiti e poteri di vigilanza AML/CFT, verificando il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa applicabile.

Gli emittenti di ART "specializzati" non sono sottoposti a vigilanza a fini AML/CFT, perché la normativa europea non li include tra i "soggetti obbligati". In ogni caso, in sede di autorizzazione all'emissione di ART, la Banca d'Italia valuta se il modello di business espone l'emittente stesso o il settore a gravi rischi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo e, in questa eventualità, nega l'autorizzazione (art. 21, comma 2, del Regolamento MiCA).

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Cosa prevede il Regolamento MiCA con riferimento al white paper sulle cripto-attività?

Il white paper sulle cripto-attività è un documento informativo contenente - tra l'altro - informazioni relative all'emittente, alle caratteristiche del token (compresi i diritti e gli obblighi connessi), alla tecnologia sottostante e ai relativi rischi, ai diritti degli investitori.

Per gli ART il white paper, predisposto in conformità alle previsioni dell'articolo 19 del Regolamento MiCA e del Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2984, è approvato dalla Banca d'Italia, d'intesa con la Consob, sia in fase iniziale, sia in caso di modifiche successive.

Gli emittenti di ART pubblicano sul proprio sito web il white paper una volta approvato e lo rendono pubblicamente accessibile entro la data di inizio dell'offerta al pubblico o dell'ammissione alla negoziazione dell'ART. Il white paper rimane disponibile sul sito web dell'emittente finché l'ART è detenuto dal pubblico.

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Chi sono gli emittenti di token collegati ad attività esentati ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 2, del Regolamento MiCA e cosa prevede la normativa?

Gli emittenti di token collegati ad attività esentati dell'articolo 16, paragrafo 2, del Regolamento MiCA sono quelli per cui si verifica almeno una delle due condizioni seguenti:

  • su un periodo di 12 mesi, calcolato alla fine di ciascun giorno di calendario, il valore medio del token non supera mai € 5 milioni o l'importo equivalente in un'altra valuta ufficiale, e l'emittente non è collegato a una rete di altri emittenti esentati;
  • l'offerta al pubblico del token è rivolta esclusivamente a investitori qualificati e il token collegato ad attività può essere detenuto solo da tali investitori qualificati.

Tali emittenti non sono tenuti a richiedere l'autorizzazione alle autorità competenti, ma piuttosto devono notificare alla Banca d'Italia e alla Consob il white paper sulle cripto-attività, predisposto in conformità alle previsioni dell'articolo 19 del Regolamento MiCA e del Regolamento di esecuzione (UE) 2024/2984 (cfr. articolo 13 del decreto legislativo n. 129/2024).

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Cosa sono i token collegati ad attività significativi?

I token collegati ad attività (o ART) possono essere classificati come "significativi" dall'EBA, su iniziativa di quest'ultima o dello stesso emittente, in caso di classificazione volontaria. I criteri per classificare un ART come "significativo" sono elencati dall'articolo 43 del Regolamento MiCA e tengono in considerazione sia aspetti quantitativi (ad esempio il numero dei possessori del token, il valore e la sua capitalizzazione di mercato, il numero medio e il valore medio aggregato delle operazioni), sia qualitativi (ad esempio, la rilevanza dell'emittente su scala internazionale, l'interconnessione del token o dei suoi emittenti con il sistema finanziario).

Gli emittenti di ART significativi sono soggetti a requisiti aggiuntivi (cfr. articolo 45 del Regolamento MiCA) e le responsabilità di vigilanza sono trasferite dalle autorità nazionali competenti all'EBA. È prevista la costituzione di un collegio consultivo di vigilanza (cd. supervisory college) per ciascun emittente di un ART significativo, al fine di facilitare l'esercizio delle funzioni di vigilanza e di fungere da strumento di coordinamento delle attività di vigilanza. Al supervisory college partecipano EBA, ESMA, BCE, le autorità competenti dello stato membro d'origine in cui è stabilito l'emittente del token significativo e altre autorità competenti (ad esempio, se del caso, quelle dei CASP più rilevanti che prestano servizi di custodia e amministrazione delle cripto-attività per conto dei clienti in relazione ai token collegati ad attività significativi).

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A quali condizioni si verifica la revoca dell'autorizzazione di un emittente di ART?

Ai sensi del Regolamento MiCA (articolo 24), la revoca dell'autorizzazione di un emittente ART avviene al ricorrere delle seguenti situazioni:

  1. l'emittente ha cessato di esercitare la sua attività per un periodo superiore a sei mesi consecutivi o non si è avvalso dell'autorizzazione per 12 mesi consecutivi;
  2. l'emittente ha ottenuto l'autorizzazione con mezzi irregolari, compresa la presentazione di false dichiarazioni nella domanda di autorizzazione di cui all'articolo 18 o in un white paper sulle cripto-attività modificato conformemente all'articolo 25;
  3. l'emittente non soddisfa più le condizioni cui è subordinata l'autorizzazione;
  4. l'emittente ha violato gravemente le disposizioni del presente titolo;
  5. l'emittente è soggetto a un piano di risanamento;
  6. l'emittente ha espressamente rinunciato alla sua autorizzazione o ha deciso di cessare le proprie attività;
  7. l'attività dell'emittente costituisce una grave minaccia per l'integrità del mercato, la stabilità finanziaria o il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento o espone l'emittente o il settore a gravi rischi di riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo.

Le autorità competenti revocano altresì l'autorizzazione di un emittente di ART qualora la BCE o, se del caso, la banca centrale interessata, formuli un parere secondo cui l'ART costituisce una grave minaccia per il regolare funzionamento dei sistemi di pagamento, la trasmissione della politica monetaria o la sovranità monetaria.

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