Comunicazione agli intermediari italiani operanti nel Regno UnitoComunicazione non più rilevante e applicabile a seguito della ratifica dell'accordo di recesso

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Le banche qualificate come meno significative ai sensi del Regolamento UE n.1024/2013, gli istituti di pagamento, gli istituti di moneta elettronica, le SGR, le Sicav, le Sicaf, i gestori di fondi EuVECA, EuSEF e ELTIF e gli intermediari finanziari aventi sede legale in Italia, che alla data di recesso operano sul territorio del Regno Unito tramite filiali o succursali oppure in regime di libera prestazione, possono continuare ad operarvi nel periodo transitorio, previa notifica alle autorità di vigilanza competenti nel rispetto delle disposizioni previste nel Regno Unito.

La notifica dovrà essere trasmessa alla Banca d'Italia entro 3 giorni lavorativi antecedenti la data di recesso, all'indirizzo di posta elettronica certificata generalmente utilizzato per le comunicazioni con l'unità di Vigilanza competente per la supervisione sull'intermediario.

Nella notifica, gli intermediari interessati dalla presente comunicazione dovranno elencare le attività che intendono continuare a svolgere nel Regno Unito.

Gli intermediari interessati dalla presente comunicazione possono continuare ad operare sul territorio del Regno Unito oltre il periodo transitorio, a condizione che, entro dodici mesi anteriori alla fine del periodo transitorio, presentino alle autorità competenti l'istanza prevista per l'autorizzazione allo svolgimento delle relative attività.

I soggetti interessati dalla presente comunicazione che entro la data di recesso abbiano già presentato istanza di autorizzazione alle autorità competenti per lo svolgimento delle relative attività non sono tenuti alla notifica.