Il Regolamento (UE) 2016/1011 sugli indici di riferimento (Regolamento Benchmark – BMR), entrato in vigore il 1° gennaio 2018, mira a rafforzare la fiducia degli operatori di mercato e, più in generale, del pubblico negli indici di riferimento utilizzati in strumenti e contratti finanziari nell’Unione (benchmark) in linea con le raccomandazioni dell’FSB del luglio 2014.

Contenuti principali

Il Regolamento introduce uno schema comunitario volto a garantire l’integrità e l’accuratezza dei benchmark finanziari, entrambe messe a rischio da alcuni episodi di manipolazione. In particolare il Regolamento:

  • introduce un regime di autorizzazione e vigilanza per gli amministratori di benchmark, prevedendo requisiti organizzativi, operativi e di governance;
  • definisce specifici requisiti di governance e controllo per le entità vigilate che forniscono dati di input (i contributori) per il calcolo dei benchmark o che ne fanno uso in contratti e strumenti finanziari e in fondi di investimento;
  • prevede misure di rafforzamento dell’integrità, oggettività e accuratezza dei benchmark, nonché specifici requisiti di trasparenza;
  • impone alle entità sottoposte a vigilanza nell’Unione di usare solo indici i cui amministratori sono stati autorizzati (i benchmark di paesi terzi possono essere usati nell’UE soltanto a seguito di una procedura di equivalenza, riconoscimento o avallo);
  • per gli indici definiti “critici” (quali ad esempio l’EURIBOR) prevede misure maggiormente prescrittive, come la possibilità per le autorità competenti di rendere obbligatoria la permanenza nel panel di contributori di dati di input.

Revisione

A luglio 2020 la Commissione Europea ha pubblicato una proposta di modifica del Regolamento al fine di inserire, tra l’altro, alcune disposizioni finalizzate a gestire un ordinato processo di cessazione di un benchmark largamente utilizzato nell’Unione la cui interruzione potrebbe comportare effetti negativi nel funzionamento dei mercati finanziari.

Con la modifica introdotta si attribuisce alla Commissione Europea il potere di designare un indice sostitutivo del benchmark dismesso (statutory replacement rate) che possa subentrare per legge a quest’ultimo in assenza di diverse soluzioni contrattuali (clausole di fallback, ovvero clausole che consentono di individuare un indice sostitutivo in caso di cessazione o variazione sostanziale dell’indice di riferimento originario). Nel designare il replacement rate la Commissione dovrà tener conto delle raccomandazioni dei gruppi di lavoro promossi dalle banche centrali delle diverse aree valutarie.

Il testo del Regolamento (UE) 2021/168 che modica il Regolamento UE 2016/1011 è stato pubblicato il 12 febbraio 2021.