L'Eurosistema impone alle banche di detenere una percentuale delle proprie passività sotto forma di depositi presso la banca centrale nazionale: la riserva obbligatoria. L'ammontare della riserva obbligatoria è calcolato a partire dalle passività di bilancio a cui vengono applicate delle aliquote. Per soddisfare l'obbligo, le banche devono detenere, sul loro conto presso la banca centrale nazionale, l'ammontare risultante dal calcolo. Il rispetto dell'obbligo di riserva è determinato in base alla media dei saldi di fine giornata detenuti sui conti di riserva nell'arco di un periodo di 6 o 7 settimane, il cosiddetto periodo di mantenimento. Il calendario dei periodi di mantenimento viene fissato periodicamente (cfr. sezione Calendari dell'Eurosistema). La remunerazione della riserva obbligatoria, a partire dal 20 settembre 2023, è pari allo 0 per cento (cfr. sezione Tassi dell'Eurosistema).
Adempimento dell'obbligo di riserva
Le banche possono adempiere gli obblighi di riserva in via indiretta tramite un intermediario soggetto alla riserva obbligatoria in Italia. La richiesta di autorizzazione all'adempimento in via indiretta deve essere presentata alle Filiali competenti della Banca d'Italia (cfr. Circolare n. 314/2021, par. I.6 Riserva indiretta). La richiesta, compilata utilizzando l'Allegato 2 della Circolare 314, deve includere in allegato l'accordo tra le parti per la gestione della riserva in via indiretta e contenere una dichiarazione attestante il rapporto tra le parti.
Sanzioni
Il mancato rispetto degli obblighi di riserva si verifica se la media dei saldi di fine giornata del conto di riserva, calcolata su tutto il periodo di mantenimento, è inferiore all'ammontare della riserva dovuta dalla banca. Alle inadempienze può essere applicata una sanzione calcolata applicando un tasso di penalizzazione (cfr. sezione Tassi dell'Eurosistema).
Informativa al pubblico
Le informazioni sulla riserva obbligatoria, diffuse al pubblico secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni UE in materia, sono disponibili sui principali circuiti informativi (Bloomberg, Thomson Reuters).
La BCE pubblica l'elenco delle banche soggette agli obblighi di riserva.
Normativa
Di seguito sono elencati i principali riferimenti normativi:
- Circolare della Banca d'Italia n. 314/2021
- Regolamento (CE) n. 2531/98 del Consiglio dell'UE del 23 novembre 1998 sull'applicazione dell'obbligo di riserve minime da parte della BCE
- Regolamento (CE) n. 2532/98 del Consiglio dell'UE del 23 novembre 1998 sul potere della BCE di irrogare sanzioni
- Regolamento (UE) n. 378/2021 della BCE del 22 gennaio 2021 sull'applicazione degli obblighi di riserve obbligatorie minime (BCE/2021/1) (Regolamento BCE sulla Riserva)
- Rettifica del Regolamento (UE) 2021/378 della Banca Centrale Europea, del 22 gennaio 2021, sull'applicazione degli obblighi di riserve minime (rifusione) (BCE/2021/1) (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 73 del 3 marzo 2021)
- Regolamento n. 2157/99 della BCE del 23 settembre 1999 sul potere della BCE di irrogare sanzioni (BCE/1999/4)
Dati
I dati relativi all'obbligo di riserva delle banche italiane sono pubblicati nella sezione Pubblicazioni, alla voce Statistiche - Banche e moneta: serie nazionali (report mensili, tavole 3.6a e 3.6b).
Contatti
Le filiali competenti sono a disposizione per quesiti riguardanti la riserva obbligatoria e alle relative pratiche amministrative.
Per ulteriori informazioni: