Informazioni di carattere generale e modalità di calcolo
L'Eurosistema impone alle banche di detenere una percentuale delle proprie passività sotto forma di depositi presso la banca centrale nazionale, denominata riserva obbligatoria. L'importo della riserva obbligatoria che ciascuna banca deve detenere è determinato a partire da un aggregato di specifiche passività di bilancio (c.d. aggregato soggetto a riserva), costituito principalmente da depositi di clienti e titoli di debito in circolazione con scadenza fino a due anni, a cui viene applicato un coefficiente di riserva minima, attualmente pari all'1%. A tale importo si detrae una somma forfettaria di 100.000 intesa a ridurre i costi amministrativi per le banche con riserve obbligatorie molto ridotte (cfr. Circolare Banca d'Italia n. 314/2021).
Modalità di adempimento
Per soddisfare l'obbligo, le banche devono detenere presso la Banca centrale nazionale un ammontare di fondi che sia in media pari o superiore a quello risultante dal calcolo descritto. Il rispetto dell'obbligo è infatti verificato in base alla media dei saldi di fine giornata detenuti sui conti di riserva nell'arco di un periodo, di norma, di 6 o 7 settimane, il cosiddetto periodo di mantenimento. Questo consente alle banche di reagire alle variazioni di breve termine nei mercati monetari trasferendo o prelevando fondi nei/dai conti di riserva, contribuendo a stabilizzare i tassi del mercato monetario. Il calendario dei periodi di mantenimento viene fissato periodicamente (cfr. sotto "Calendario della procedura di conferma").
Le banche possono adempiere gli obblighi di riserva usufruendo dei propri conti presso la Banca d'Italia oppure in via indiretta, tramite un intermediario soggetto alla riserva obbligatoria in Italia. La richiesta di autorizzazione all'adempimento in via indiretta deve essere presentata alle Filiali competenti della Banca d'Italia (cfr. Circolare n. 314/2021). La richiesta, compilata utilizzando l'Allegato 2 della Circolare 314, deve includere in allegato l'accordo tra le parti per la gestione della riserva in via indiretta e contenere una dichiarazione attestante il rapporto tra le parti.
Remunerazione
Al termine del periodo di mantenimento, la Banca centrale nazionale paga gli interessi sulla riserva obbligatoria detenuta dalle banche. La remunerazione della riserva obbligatoria, a partire dal 20 settembre 2023, è pari allo 0 per cento (cfr. sotto "Tassi di interesse per la riserva obbligatoria").
Sanzioni
Il mancato rispetto degli obblighi di riserva si verifica se la media dei saldi di fine giornata del conto di riserva, calcolata su tutto il periodo di mantenimento, è inferiore all'ammontare della riserva dovuta dalla banca. Per tali inadempienze è comminata una sanzione, il cui importo è calcolato applicando un tasso di penalizzazione all'ammontare del deficit (cfr. sotto "Tassi di interesse per la riserva obbligatoria"). Anche il mancato adempimento di altri obblighi previsti dalla normativa sulla riserva obbligatoria, diversi dal mancato assolvimento dell'ammontare minimo, può comportare la comminazione di sanzioni, il cui importo è determinato sulla base delle circostanze del caso specifico (cfr. art. 2 del Regolamento (CE) 2532/98).
Le sanzioni in materia di riserva sono soggette a pubblicazione obbligatoria sul sito Internet della BCE (cfr. art.9 del Regolamento (CE) n.2157/1999), dove rimangono per almeno cinque anni.
Informativa al pubblico
Le informazioni sulla riserva obbligatoria, diffuse al pubblico secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni UE in materia, sono disponibili sui principali circuiti informativi (Bloomberg, Refinitiv Eikon). La BCE pubblica l'elenco delle banche soggette agli obblighi di riserva.