Rapporto sulla convergenza BCE - Giugno 2016

Dal 1° gennaio 1999 l’euro è stato introdotto in diciannove Stati membri dell’Unione europea (UE). Questo rapporto prende in esame sette dei nove paesi dell’UE che non hanno ancora adottato la moneta unica. Due di questi nove paesi, la Danimarca e il Regno Unito, hanno notificato la volontà di non aderire alla Terza fase dell’Unione economica e monetaria (UEM). L’elaborazione di rapporti sulla convergenza con riferimento a questi due paesi è pertanto soggetta a richiesta da parte degli stessi. Non essendosi realizzata tale condizione, questo rapporto prende in esame sette paesi: Bulgaria, Repubblica Ceca, Croazia, Ungheria, Polonia, Romania e Svezia. In base al Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (di seguito “Trattato”) ognuno di essi è tenuto ad adottare l’euro e, a tal fine, deve compiere ogni sforzo per soddisfare tutti i criteri di convergenza.

Nel predisporre questo rapporto la Banca centrale europea (BCE) assolve l’obbligo sancito all’articolo 140 del Trattato, il quale prevede che, almeno una volta ogni due anni o su richiesta di uno Stato membro con deroga, la BCE e la Commissione europea riferiscano al Consiglio dell’Unione europea (Consiglio dell’UE) “sui progressi compiuti dagli Stati membri con deroga nell’adempimento degli obblighi relativi alla realizzazione dell’Unione economica e monetaria.” La presente analisi sui sette paesi menzionati viene effettuata nel quadro del regolare esercizio biennale. Il rapporto stilato dalla BCE e quello elaborato dalla Commissione europea sono sottoposti al Consiglio dell’UE in parallelo.

Nel presente rapporto la BCE applica il medesimo schema di valutazione dei precedenti rapporti sulla convergenza, al fine di esaminare, con riferimento ai sette paesi interessati, se sia stato conseguito un grado di convergenza elevato e sostenibile in ambito economico, se la legislazione nazionale risulti compatibile con il Trattato e con lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea (Statuto) e se siano soddisfatti i requisiti di natura giuridica affinché le rispettive banche centrali nazionali (BCN) possano divenire parte integrante dell’Eurosistema. [...]

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